16 dicembre 2009 - Incontro del Forum delle Associazioni professionali dei docenti e dirigenti della scuola (FONADDS) col MIUR sui nuovi Regolamenti per i Licei - Regolamento Licei    -   Allegati B - C - D - E - F- G

 

 


 

Sciopero degli insegnanti: Approfondimenti

 

- parte seconda -

 

di Antonio Porcu, Centro Studi Apef

 

 

Mi propongo ora di chiarire due punti, toccati solo sinteticamente nella prima parte di questo intervento. Il primo riguarda il riferimento allo sciopero degli insegnanti come SCIOPERO-REFERENDUM; il secondo, il contratto d’opera professionale come strumento giuridico consono alla natura della professione docente collegato all’ordine professionale.

1)   Come è noto, lo sciopero nei servizi pubblici gestiti dallo Stato in regime di monopolio hanno, se non regolamentati, la caratteristica di servire come strumento di PRESSIONE INDIRETTA o MEDIATA sul gestore del servizio stesso, cioè lo Stato e in sostanza il potere politico,  e non di PRESSIONE DIRETTA o IMMEDIATA, cioè attraverso il danno diretto, di vari tipi, che si infligge all’imprenditore per “ammorbidirlo” rendendolo disponibile ad accogliere o a tener conto delle richieste sindacali più di quanto non accadrebbe senza lo sciopero. Ovviamente mi riferisco agli scioperi di natura economico-contrattuale e non a quelli politici o di solidarietà. La PRESSIONE MEDIATA consiste nel fatto che il danno dello sciopero non ricade direttamente sul datore di lavoro, ma sugli utenti del servizio pubblico, cioè i cittadini, i quali sono usati come “ostaggi” dagli scioperanti per obbligare il potere politico, preoccupato delle proteste degli utenti e dell’immagine di inefficienza che gli scioperi conferiscono al servizio e dunque a chi lo gestisce, ad accondiscendere alle richieste sindacali. Un’altra caratteristica importante di questo tipo di scioperi, data la natura dei pubblici servizi, è che possono conseguire lo scopo di pressione indiretta e spesso in misura molto forte, con la partecipazione allo sciopero di un numero limitato di lavoratori e/o con il minimo danno economico di ciascuno degli scioperanti. Per limitarci alla scuola, il blocco degli scrutini finali (strumento principale di pressione indiretta a disposizione degli insegnanti) poteva essere totale o quasi anche con l’adesione di un numero limitato di insegnanti e col minimo danno individuale: bastava che a sciopere fossero i membri di molti consigli di classe e che essi si dessero il cambio strategicamente.

Non c’è da meravigliarsi, dunque, che dappertutto il potere politico abbia cercato di regolamentare il diritto di sciopero almeno nei servizi pubblici essenziali (che in realtà sono tutti i servizi pubblici), col duplice e connesso obiettivo da una parte di ridurre la possibilità della pressione indiretta con norme di salvaguardia degli utenti, sottraendoli alla condizione di ostaggi, dall’altra di rendere più onerosa l’adesione individuale allo sciopero (ad es. con norme sull’ultrattività) rendendo proporzionale il disservizio che ne risulta con l’adesione ad esso.

Come è noto, in Italia, a questi scopi ha provveduto la legge 146 del 1990 e la successiva normativa regolamentare inserita nei contratti collettivi di lavoro, e bisogna dire che essi sono stati sostanzialmente raggiunti nonostante l’esplodere periodico di ribellioni “di base” e connessi “scioperi selvaggi”. Non ha importanza che i motivi reali della regolamentazione della L.146 possano non essere esclusivamente quelli conclamati (la composizione tra il diritto di sciopero dei lavoratori  e i diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini), né le ragioni reali che hanno spinto i sindacati “maggiormente rappresentativi” ad accettarla se non addirittura a sollecitarla (tra le quali non ultima ci fu certamente la preoccupazione rispetto al sindacalismo cosiddetto di base, esploso, non dimentichiamolo, in primo luogo tra gli insegnanti): ciò che importa è che la regolamentazione ha modificato la natura, il significato e l’efficacia dello sciopero in questo settore.

Questa modificazione è rivelata soprattutto da due fatti nuovi, che non possono non colpire: il primo è l’importanza assunta dalla percentuale degli scioperanti per il successo dello sciopero, il secondo è la ricerca della visibilità mediatica dello sciopero stesso.

La rilevanza assunta dalla percentuale degli scioperanti è dimostrata dal fatto che, immediatamente dopo la conclusione di uno sciopero, e spesso mentre esso è ancora in corso, si scatena il ben noto “balletto delle cifre percentuali”di adesione tra sindacati e ministero competente: i primi vantando immancabilmente percentuali altissime, benché secondo vari parametri di riferimento, il secondo in ogni caso ridimensionandole. Prima della regolamentazione non accadeva e non accadeva perché non aveva importanza: il successo dello sciopero era nei fatti, nel disservizio procurato, nelle proteste degli utenti, ed era irrilevante che ad ottenerli fosse stato il 5 o il 70% degli addetti in sciopero, perché contava solo il disservizio causato e la possibilità di prolungarlo o reiterarlo, e questo non dipendeva necessariamente dal numero degli scioperanti, come detto. La regolamentazione ha, in un certo senso, invertito la situazione: poiché in ogni caso i danni agli utenti diretti sono limitati o annullati, e dunque hanno scarso potere di pressione, a decretare il successo di uno sciopero interviene la percentuale di partecipazione.

Anche la ricerca della visibilità mediatica dello sciopero, mediante contemporanee manifestazioni di piazza riprese dai mass media, è una novità in questa categoria di scioperi (essa infatti era, com’è ancora, tipica degli scioperi politici o di solidarietà o in ogni caso di quelli che sollecitavano l’intervento mediatore del governo tra le parti). Non c’era bisogno di visibilità, ancora una volta, quando essa era assicurata dai fatti: cosa c’è infatti di più “visibile” di una stazione ferroviaria o di un aeroporto da cui uno sciopero improvviso o non sufficientemente pubblicizzato non ha fatto partire i viaggiatori lasciandoli smarriti o infuriati nel caos più completo? Dopo la regolamentazione non c’è più alcuno sciopero o quasi che non sia accompagnato da sfilate e sit-in più o meno coreografici, presidi di ministeri, rappresentazioni pseudoteatrali, banchetti per la raccolta di firme e la distribuzione di manifesti e volantini, digiuni etc.

Il senso della prima novità è immediatamente evidente: lo sciopero ha perso del tutto o quasi la sua natura di strumento di pressione e si è trasformato in referendum pro o contro il sindacato o i sindacati promotori a seconda del livello della partecipazione percentuale e, nel caso di contrapposizione tra i sindacati, di referendum di scelta tra di essi: nel senso che ha la funzione di stabilire quale di essi sia legittimato a trattare col governo in quanto ha maggior seguito tra i lavoratori a prescindere dall’iscrizione formale ad essi. In questo caso a contestare la percentuale di adesione ad uno sciopero non è solo il ministero controparte, ma addirittura i sindacati stessi che non l’hanno indetto, come è capitato nello sciopero della scuola del 14 ottobre scorso: Cgil e cobas, che non l’avevano indetto, hanno parlato di percentuali fallimentari, mentre i promotori (Gilda, Snals, Cisl, Uil e Unicobas) hanno diffuso percentuali di “grande successo”, oltre il 40% in media.

Il senso della seconda novità è più complesso, ma in sostanza ci porta alla medesima conclusione. L’esigenza della visibilità, infatti, per un verso, è semplicemente un residuato del metodo dell’utente ostaggio non più impiegabile dopo la regolamentazione: attraverso lo spostamento dell’attenzione dall’utente allo scioperante, vuole soltanto sostituire alla pressione sul gestore del servizio mediante il danneggiamento degli utenti diretti, quella mediante il coinvolgimento pubblicitario degli utenti potenziali di esso, cioè tutti i cittadini, nelle ragioni dello sciopero, e dunque l’intensità con l’estensività.. Per un altro verso, ed è questo precisamente l’aspetto innovativo, ha la funzione di accreditare, nella controversia sulle cifre percentuali di adesione, quelle più elevate vantate dai promotori. Una manifestazione che sia o sembri molto partecipata veicola infatti l’idea che non possa essere che la proiezione di una percentuale di partecipazioni allo sciopero elevata, e questo per varie ragioni, anche se in realtà tra i due fatti può non esserci connessione. Per questo motivo, anche sulla partecipazione ad esse si scatena invariabilmente la controversia sui numeri, e stavolta su numeri assoluti e non su percentuali, tra i promotori da una parte e, in questo caso, le questure dall’altra; e i promotori adoperano tutte le tecniche più sottili, e spesso ingenti risorse finanziarie, per fare apparire in ogni caso la partecipazione più nutrita di quanto non sia realmente, compreso il coinvolgimento di persone che dello sciopero non sono parte. Tuttavia, occorre tener presente che la forza “rispecchiatrice” della piazza è andata via via scemando rispetto ai primi tempi in cui veniva usata ( e ricordiamolo, sono state usate inizialmente in connessone con gli scioperi degli insegnanti) e questo anche a causa di una sorta di standardizzazione burocratica, che le rende ripetitive e dunque mediaticamente poco efficaci. Oggi dunque sempre più conta la percentuale di adesione, tanto è vero che siamo ormai entrati in una fase di cifre per così dire “ufficiali”, diffuse cioè, purtroppo di solito ad una certa distanza di tempo, dal ministero competente: per renderle davvero ufficiali, ovviamente, occorrerebbe la rilevazione da parte di un terzo indipendente, riconosciuto da ambedue le parti in conflitto.

La natura referendaria assunta dagli scioperi ha avuto serie ripercussioni e sulla partecipazione dei lavoratori e sulla loro efficacia nei confronti del potere politico. Quanto alla prima, perché non riesce validamente a sostituire l’idea che uno sciopero abbia senso solo se, producendo danni, costringe la controparte a trattare e a cedere, tanto più che la regolamentazione ha reso più costosa la partecipazione in termini tanto  di retribuzione persa quanto  di immediatezza della perdita; quanto alla seconda, la natura referendaria permette al potere politico di non avere sul collo la pressione immediata di un disservizio e nello stesso tempo, appunto perché si tratta di un referendum, di pretendere percentuali di partecipazione molto elevate per trattare, a non dire per accogliere le richieste.  Per queste ragioni, i sindacati dovrebbero ricorrere allo sciopero solo in casi eccezionali, di largo e vasto impatto sulla categoria, estremamente chiari e precisi e con la possibilità di risultati immediati o quasi.  Invece, trascinati dall’abitudine allo sciopero facile della situazione precedente alla regolamentazione e dal fatto che lo sciopero è strumento “mitico” di manifestazione del loro potere, vi ricorrono continuamente, e talvolta allo scopo di prova di forza tra loro stessi, con risultati sempre meno rilevanti.  Nei servizi pubblici essenziali, più che lo sciopero, oggi conta la capacità dei sindacati d’essere interlocutori credibili, concreti e laici delle forze politiche. Cosa difficilissima in Italia, per il fatto che i sindacati sono fortemente ideologizzati e si comportano, nei confronti dei governi, secondo le affinità ideologiche.

Per quanto riguarda gli insegnanti, ribadito che lo sciopero è strumento incongruo per le loro rivendicazioni data la natura intrinsecamente libero-professionale della loro prestazione e che solo una concezione contrattualistica da lavoratori subordinati lo giustifica, la regolamentazione ha avuto quasi esclusivamente l’effetto di sottrarre ad essi l’unico strumento di pressione indiretta mediante il danneggiamento degli utenti, cioè il blocco degli scrutini, e soprattutto di quelli finali, diffuso e protratto. Inoltre, mentre agli altri lavoratori dei servizi pubblici regolamentati è restato in ogni caso un certo potere di pressione indiretta, perché gli utenti possono essere ancora danneggiati benché in misura molto minore soprattutto in durata temporale, gli insegnanti non ne hanno più alcuno. Per essi, dunque, lo sciopero assume caratteri referendari al massimo grado e per conseguenza la visibilità è un requisito particolarmente necessario. Ma, proprio per questo, le ragioni della scarsa partecipazione agli scioperi agiscono in misura più incisiva e più pressante è la necessità di sostituirla con le manifestazioni di piazza; d’altro canto,come detto, queste stanno subendo, o hanno già subito, la trasformazione burocratica a cui ho accennato, che le rende sempre meno interessanti e partecipate, oltreché costose e ciò accade anche per quelle degli insegnanti che pure le hanno “inventate”. Solo scioperi e connesse manifestazioni promosse per scopi precisi, ben collegati tra loro, e circoscritti, e perciò comprensibili, ma per questo stesso di natura eminentemente “negativa” (cioè diretti a dir no a qualcosa), cioè in sostanza difensiva, possono ottenere successo ed effetti immediati: è il caso del famoso sciopero contro il concorsaccio berlingueriano, che pur promosso solo da sigle assolutamente minoritarie in termini di iscritti formali, ha avuto percentuali di adesione da record, che hanno di fatto delegittimato i sindacati più forti,  supportate per di più da manifestazioni in piazza ben riuscite mediaticamente, col risultato IMMEDIATO della cancellazione del concorsaccio e addirittura del “dimissionamento” del Ministro. Ma, ad esaminarla con attenzione, la vicenda del concorso è collegata appunto alla condizione di lavoratori subordinati degli insegnanti, al fatto che la loro rappresentanza è quella dei sindacati tradizionali e lo sciopero l’unico strumento di difesa: in condizioni diverse la vicenda sarebbe stata impossibile e non sarebbe stato necessario alcuno sciopero.