CENTRO STUDI APEF
a cura di Antonio Porcu
Il proposito di riscrivere lo stato giuridico degli insegnanti italiani può rappresentare un’occasione storica per un ripensamento complessivo della professione docente nel nostro Paese">
CENTRO STUDI APEF
a cura di Antonio Porcu
Il proposito di riscrivere lo stato giuridico degli insegnanti italiani può rappresentare un’occasione storica per un ripensamento complessivo della professione docente nel nostro Paese, qualora venga inserito in una prospettiva generale e coerente dei bisogni concreti di docenza della società attuale. Infatti, la considerazione di essa come “società della conoscenza” rispecchia il fenomeno generale di un incremento straordinario del bisogno e della domanda di apprendimento da parte dei cittadini, di tutte le classi di età, per i più vari settori conoscitivi e le più diverse motivazioni: da quelle strettamente private e personali, a quelle connesse all’esigenza di arricchire, modificare, mutare le proprie competenze professionali in relazione alle vicende dell’economia, e a quelle legate al bisogno socio-politico di partecipazione e protagonismo informati e consapevoli alla vita democratica di una comunità. Si tratta di un quadro variegato di richieste di istruzione, a cui tendenzialmente la società risponde in modo vario. In esso, la posizione dell’offerta di istruzione in Italia da parte dello Stato tende ad essere una delle tante, concentrata com’è per tradizione principalmente nel settore dell’istruzione delle “giovani generazioni”, nel quale per altro il suo sostanziale monopolio viene messo sempre più in discussione da altri soggetti, che ambiscono al riconoscimento di una funzione di pari dignità e legittimità, e ad un ruolo concorrenziale.
La consapevolezza della rilevanza sociale del “bene istruzione” nella società attuale dovrebbe condurre in primo luogo a determinare con chiarezza e precisione chi sono i soggetti legittimati ad offrirlo: non solo in quanto strutture organizzate ed eventualmente correlate in sistema, “le scuole”, ma anche in quanto singoli, cioè gli insegnanti. Del resto, il primo e fondamentale criterio di legittimazione delle scuole è quello degli insegnanti che vi operano, essendo condizione imprescindibile per la loro funzionalità la professionalità dei docenti, i quali, per altro, non operano soltanto in esse: i rapporti privati ed individuali di insegnamento sono ancora oggi tutt’altro che un fenomeno marginale ed economicamente irrilevante per quanto “occulto” e, a rendersene conto, basta scorrere gli annunci economici di qualsiasi giornale.
La determinazione della legittimità ad insegnare, in qualsiasi rapporto e circostanza, rientra nella più generale garanzia a cui chi richiede un servizio professionale ha diritto a priori, quando questa prestazione configura caratteri pubblicistici. L’istruzione rientra in tale categoria di servizi, essendo tra i diritti fondamentali dei cittadini, costituzionalmente tutelati e valorizzati: il che significa la sua sottrazione a rapporti meramente privati, in cui un servizio venga valutato da chi lo chiede solo a posteriori o in corso d’opera. In quelli di natura pubblicistica, fermo evidentemente il diritto da parte dell’utente di queste ultime valutazioni, la richiesta del servizio deve avere anche la garanzia preventiva di idoneità di chi lo offre, in modo da limitare la ricerca da parte di chi lo richiede e ridurre l’alea dell’insuccesso con tutte le conseguenze possibili, che nel caso dell’insegnamento possono essere come sempre economiche ma soprattutto di altra natura, incidendo in modo rilevante sulla formazione dell’individuo. Un insegnante che non sa fare il suo mestiere, o lo fa in modo scorretto, può causare danni rilevantissimi al discente, alla struttura scolastica in cui eventualmente opera e dunque a tutta la comunità. Da questo punto di vista, il riferimento più immediato è quello alla professione medica e, non per caso, istruzione e salute sono i beni oggetto di più precisa e particolareggiata tutela costituzionale.
E’ evidente che il soggetto in grado di dare questa garanzia non può che essere lo Stato, il che significa che l’idoneità ad insegnare, in qualsiasi circostanza e rapporto, non può che derivare da una LICENTIA DOCENDI conferita da esso, e che solo chi ne è in possesso può esercitare la professione docente.
A mio parere, la riscrittura dello stato giuridico dei docenti italiani deve partire dalla risoluzione di questo problema preventivo. Dovrebbe innanzitutto stabilire con chiarezza e precisione, e in generale, i rapporti definibili di insegnamento, e i requisiti richiesti per esercitare in essi la professione docente. La definizione dei rapporti deve essere “in generale”, proprio perché possono instaurarsi non solo in ambiti istituzionalmente deputati a realizzarli, cioè le scuole nella loro varietà proprietaria, gestionale, strutturale ed organizzativa, e tra esse non solo in quelle destinate alle “giovani generazioni”, ma anche al di fuori di essi.
La definizioni dei requisiti INIZIALI coincide con quelli per ottenere la LICENTIA DOCENDI. Questa deve certificare il possesso effettivo e pratico di una somma di requisiti professionali, personali e tecnici, che garantiscono che le conoscenze e le competenze di cui socialmente si chiede la trasmissione o la formazione in altri sono diventate capacità di insegnarle appunto a questi “altri” che le richiedono o, in certi casi come nelle giovani generazioni, si ritiene che debbano averle anche indipendentemente dalla loro richiesta.
Il conseguimento della licentia docenti non può che essere il risultato di un corso specifico professionalizzante, teorico-pratico, incentrato su discipline, esercitazioni, tirocinio che consentano la trasformazione dei saperi disciplinari o delle competenze professionali in competenze di docenza. Deve cioè mirare alla costituzione del DIFFERENZIALE PROFESSIONALE DOCENTE specifico che fa di chi “sa qualcosa di socialmente richiesto” un insegnante di questo qualcosa, e ovviamente accertarlo e valutarlo. Questo vuol dire che la formazione delle conoscenze e delle abilità che, come insegnanti, si vogliono trasmettere o formare in altri non deve far parte del corso: deve essere prerequisito di ammissione, certificato in altra sede. Dal punto di vista dell’impostazione generale, un corso per il conseguimento della licentia docenti deve presentare diversi livelli ed aree, eventualmente correlate e coordinate, ma autonome. La licentia docenti, infatti, deve tener conto non solo delle diverse discipline o aree disciplinari o delle diverse competenze da insegnare, ma anche degli ambiti, degli scopi e dei destinatari della professione. Una cosa è svolgere la professione nei rapporti individuali, un’altra in strutture scolastiche istituzionalizzate o non; cosa ancora diversa è se è rivolta alle “giovani generazioni” e ai diversi segmenti d’età di questa, oppure ad adulti; ancora differente è la professionalità in relazione agli scopi dell’insegnamento, che possono essere molto diversi, compresi in un ventaglio che va dall’integrazione in un progetto scolastico complessivo e graduato ad interventi settoriali specifici di tipo integrativo, di “recupero” etc.
Una buona organizzazione del corso potrebbe consentire licenze differenziate e multiple, certificando competenze specifiche spendibili in relazione alle varie richieste di professionalità presenti nel mercato e incrementabili con ulteriore partecipazione al corso. Il corso stesso a sua volta potrebbe essere modificato in relazione all’emergere sociale di nuove o diverse competenze professionali. Nascerebbe in questo modo una figura professionale di alto profilo, differenziata, in grado di rispondere alle molteplici esigenze di istruzione e formazione emergenti dalla società civile. Si tratterebbe della figura di un professionista intellettuale, dal profilo alto, preciso e certificato, destinato a stare sul mercato con autonomia, sulla base delle sue competenze: un mercato, a sua volta, garantito e regolato dal fatto stesso che la licentia docenti è il risultato di un percorso professionalizzante complesso e costoso, che seleziona tra gli aspiranti solo quelli che effettivamente rivelino le capacità e le competenze richieste, diversificate e valutate. D’altro canto, la licentia docenti così configurata è una garanzia per gli stessi insegnanti: il risultato più ovvio dovrebbe essere una netta contrazione dell’offerta o in ogni caso una relazione tra domanda e offerta di professionalità docente più equilibrata rispetto all’attuale, così da consentire retribuzioni più elevate attraverso l’espulsione dal mercato degli incompetenti o degli abusivi.
Quanto detto sull’impostazione generale del corso professionalizzante richiede una precisazione importante. Dire che lo Stato deve essere il garante di esso, o addirittura chi lo organizza o lo gestisce, ad esempio con strutture universitarie o post universitarie ad hoc, non significa che esso debba configurarlo in vista degli insegnanti di cui hanno bisogno le sue scuole. Questo è quanto è avvenuto sinora, nei limiti in cui si può dire che è avvenuto: sulla base di tre presupposti, tutti molto discutibili e cioè 1) che l’unico ambito di esercizio della professione sia “la scuola”; 2) che l’unica, o la “vera” scuola sia quella per giovani generazioni; 3) che l’unica vera scuola per giovani generazioni sia quella statale, a cui pertanto tutte le altre devono uniformarsi. Questo è però solo un aspetto del più generale monopolio statale sulla scuola, e non ne è affatto un aspetto secondario: direi che è stata invece una delle ragioni, se non addirittura la principale, del fatto che, come sottolinea Franco Della Peruta “la prestazione d’opera del corpo dei docenti [in Italia]… presenta il caso di una rilevante categoria intellettuale il cui lavoro non è inquadrabile nel campo delle libere professioni”. Al contrario del progressivo affermarsi delle altre in Italia a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, la professione docente ha sempre presentato i caratteri di un’accentuata subordinazione, di tipo impiegatizio, che ha sempre creato disagi ai docenti più capaci ed oggi configge in modo decisivo con il nuovo panorama scolastico e più in generale del mercato dell’istruzione e della formazione nel nostro Paese. Il fatto che i docenti, nei limiti molto scarsi, in cui venivano professionalizzati, lo erano in vista della scuola dello Stato per giovani generazioni, ha fatto sì che questa fosse l’obiettivo principale degli insegnanti: col risultato che tutti gli altri ambiti di impiego o non erano regolamentati in alcun modo, o venivano considerati solo come “parcheggio” provvisorio o integrativo, in attesa di transitare nel porto burocraticamente tranquillo della scuola di Stato. E mi sembra che il modo in cui si discute attualmente della formazione iniziale dei docenti, e le soluzioni già attuate e quelle in vista, continuino a perpetuare questo equivoco: cioè la confusione tra la funzione di garanzia della licentia docenti che spetta allo Stato e quella di formatore diretto di essi in vista dei bisogni delle sue scuole.
Il secondo passaggio necessario per la vera professionalizzazione dei docenti, e perché essi possano stare sul mercato come liberi professionisti, è l’istituzione dell’ordine professionale dei docenti, secondo i termini delineati dagli artt. 2229-2238 del codice civile. L’ordine professionale è la seconda gamba della liberalizzazione, senza la quale non è nemmeno ipotizzabile la libertà di assunzione dei docenti da parte dei soggetti che intendono avvalersi della loro opera. L’ordine, infatti, ha la funzione fondamentale di stabilire o concorrere a stabilire il codice deontologico professionale, che, insieme ai requisiti certificati dalla licentia docenti, è strumento per l’assunzione e il giudizio sulle prestazioni; stabilisce anche le condizioni per la conservazione della licenza; concorre a stabilire le modalità contrattuali generali e i minimi retributivi: a norma dell’art.2233, c.2 del C.C. “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”; ha competenza in ordine alle controversie disciplinari e contrattuali.
L’istituzione dell’ordine significherebbe, di colpo, la scomparsa di tutte le forme di rappresentanza sindacale impiegatizia e operaistica che oggi aduggiano questa categoria professionale, con risultati veramente deludenti tanto in ordine allo status generale degli insegnanti quanto alla valorizzazione di competenze e capacità.
La società nel suo complesso, la politica che ne deve sintetizzare le esigenze e tradurle in norme, gli stessi docenti dovrebbero rendersi conto che per uscire dall’impasse in cui il sistema dell’istruzione e della formazione in questo Paese si trova, occorrono scelte coraggiose e “rivoluzionarie”. Non è possibile un sistema realmente pluralista, concorrenziale, efficiente ed efficace, che riporti l’esigenza di istruzione e formazione alla sua matrice originaria, cioè la società civile, le famiglie, gli individui, senza una parallela liberalizzazione della figura e della prestazione professionale dell’insegnante. Ogni tentativo di compromesso non fa che perpetuare difficoltà e problemi, non fa che creare “mostra”, inestricabili grovigli normativi e pratici, e insoddisfazione sia tra gli utenti che tra gli stessi docenti che hanno della loro professione una concezione non burocratica, ma sono disposti al “rischio”: ad accettare cioè le implicazioni dell’affermazione che la loro non è una professione generica ma di alto profilo.
Se “riscrivere lo stato giuridico dei docenti” significa cominciare a ragionare in questi termini, ben venga la riscrittura.