Com’è noto, c’è un interesse da parte del governo a riprendere, in tempi brevi, l’iter parlamentare del DDl, noto come Organi collegiali della scuola, interrotto dal Marzo 2002. Sarà bene ricordare che, a fronte di numerosi DDl presentati dal Parlamento, ad inizio legislatura, la Commissione Cultura della Camera, cui il provvedimento è stato assegnato, ha provveduto in un’ampia fase istruttoria e di dibattito, ad audire anche le associazioni professionali, nel tentativo di arrivare ad un testo unificato. Nel testo della audizione presentato dall’Apef (allegato) a suo tempo, sarà possibile rinvenire le nostre notazioni di carattere generale, diversamente argomentate, tuttora valide in linea generale e di principi e che pertanto abbiamo fornito al Ministro.
Nell’ultima seduta del Forum delle associazioni professionali, svoltasi il 13 Luglio, il Ministro ha richiesto un parere sull’articolato del testo Grignaffini emendato, ( allegato con la relazione introduttiva della VII Commissione).
Riportiamo di seguito la posizione espressa dall’Apef in merito.
“NORME CONCERNENTI IL GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”
di Paola Tonna, presidente APEF
Criteri generali
1) Si rappresenta il carattere di estrema urgenza del dispositivo. Si ricorda che il sistema istruzione delle scuole si muove oggi in un quadro storico, sociale e di riforme profondamente mutato da quello normato dai Decreti delegati del ’74 che, pur avendo svolto la loro funzione, si sono dimostrati fallimentari sotto diversi aspetti e questo fallimento è reso oggi ancora più evidente nel momento in cui la Riforma della pubblica amministrazione ha investito la scuola con l’introduzione dell’Autonomia didattica, organizzativa e finanziaria degli istituti, che ha mutato profondamente i rapporti tra funzioni dello Stato centrale e autonomie funzionali locali, quali sono appunto le istituzioni scolastiche. Va pertanto ridisegnato con chiarezza e congruamente il quadro dei poteri, delle responsabilità degli organi di governo della scuola.
Non possiamo non ricordare che il Parlamento è stato investito della questione nel ’97, anno in cui è stata varata la legge Bassanini (L. 59 ), e che ben due legislature si sono impantanate su questa questione. Oggi le scuole non possono più aspettare.
2) L’Autonomia, giuridicamente intesa, non può che portare al riconoscimento del principio di autodeterminazione delle scuole. La Riforma del titolo V ° della Costituzione prevede infatti la clausola di tutela dell’Autonomia delle istituzioni scolastiche e non esaurisce la materia istruzione alla legislazione concorrente Stato-Regioni, proprio al fine di assicurare alle scuole, adeguati margini di intervento.
3) Il titolo del DDL è stato esplicitato come: ”Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche”. Il termine governo, opportunamente introdotto, trae la sua origine proprio dall’art. 21 della già citata Legge 59 e si contrappone all’idea di collegialità partecipativa propria dei Decreti delegati. Il senso è chiaro: nel momento in cui lo Stato riduce le sue funzioni di governo centrale (e quindi le responsabilità), queste necessariamente devono essere assunte dalle istituzioni scolastiche locali.
Questo in altre parole sta a significare che la “collegialità coatta” e il democraticismo della partecipazione senza responsabilità e senza competenze ha fatto il suo tempo ed è ormai improponibile. Vi è quindi una precisa necessità di “governare” le scuole, basata su un principio condiviso ( come affermato anche da un parere del CNPI) di distinguere tra i poteri, e le relative responsabilità e competenze, di gestione, indirizzo e controllo.
Ora se l’Autonomia delle istituzioni risponde all’equazione: più decisioni = più responsabilità, va ridotta la cogestione con l’utenza, che inevitabilmente inquina e confonde l’individuazione delle responsabilità per una gestione efficacie delle istituzioni scolastiche.
Non v’è dubbio che la scuola pubblica autonoma deve rispondere del pubblico denaro, è quindi essenziale che le responsabilità siano saldamente ancorate a chi le deve assumere per legge e ne ha la competenza.
La partecipazione dell’utenza, auspicata, condivisa e sollecitata, deve tuttavia limitarsi a funzioni di proposta e di controllo nell’ambito degli organi di cui farà parte.
L’articolato
Art. 1) Per quanto detto sopra le funzioni di programmazione dovrebbero essere declinate in modo da non creare ambiguità. Diversamente rimandare alla specifica dei relativi articoli.
Art.2) Bene la declinazione degli Organi così come prevista con l’esclusione, dagli organi di governo, degli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti.
Art. 4 e 5) Consiglio della scuola e sua composizione
Siamo d’accordo a che il dirigente presieda il Consiglio in luogo di un genitore. Prevale così il principio di competenza anziché di generica rappresentanza. Ed è una soluzione congrua alle funzioni attribuite ai Capi di Istituto con il D.leg.vo 165/01. Va bene la composizione prevista. Tuttavia la funzione di genitori e studenti (che ci rendiamo conto non può essere azzerata) deve limitarsi a funzioni di indirizzo e non di programmazione.
Va mantenuta l’esclusione degli studenti minorenni dall’approvazione del bilancio (inserita su proposta dell’Apef ). E va parimenti mantenuta la presenza, a richiesta, del rappresentante dell’Ente locale di proprietà degli edifici (richiesta dell’Apef, in audizione). La presenza di esperti esterni va flessibilizzata.
Per quanto riguarda la questione delle quote dei componenti da stabilire ex lege, siamo contrari e rimandiamo al sopramenzionato principio di autodeterminazione delle scuole. Nell’eventualità, non è comunque accettabile che la componente docente sia in minoranza rispetto all’utenza ( genitori, studenti).
Per quanto riguarda l’adozione del POF, elaborato dal Collegio, da parte del Consiglio delle scuola, ricordiamo che esso prevede la pluralità di opzioni metodologiche rispetto alle quali il Consiglio non è competente a decidere. L’adozione del POF, pertanto, da parte del Consiglio dovrebbe essere subordinata solo all’aspetto di compatibilità rispetto alle risorse finanziarie disponibili.
Va cassata in questo organo la presenza del Garante dell’utenza, figura che riteniamo necessaria e che ha funzioni di controllo, ma la cui collocazione deve essere nel Nucleo di valutazione.
Art. 6 e 7) Collegio dei docenti e organi di valutazione collegiale degli alunni
Riteniamo che per il sopracitato principio di competenza, l’organo tecnico-professionale dei docenti vada presieduto da un docente, che dovrà avere anche funzioni di coordinatore della didattica, tenuto conto del fatto che le competenze didattiche dei capi di Istituto sono state di molto diluite dalla normativa introdotta, per allargarsi verso le altre complessità richieste dalla scuola dell’autonomia, rendendolo sempre meno idoneo a presiedere l’organo tecnico-professionale della didattica.
Riteniamo inoltre che vadano inserite tra le competenze del Collegio la definizione” dei profili didattici delle iniziative dei progetti e degli accordi ai quali l’istituzione intenda aderire o che intenda promuovere” e che verranno adottate dal Consiglio delle Scuola.
Per motivi di opportunità sarei favorevole ad indicare una suddivisione in Dipartimenti disciplinari per una più efficace organizzazione del collegio.
Art. 9 ) Nuclei di valutazione del funzionamento dell’istituto
Riteniamo che questo sia un organo di fondamentale importanza per realizzare finalmente quella auspicata cultura della valutazione e autovalutazione senza la quale l’autonomia del sistema istruzione non può seriamente decollare. Per questo motivo riteniamo (sempre nell’ottica di non affezionarci alle quote definite ma rimandando all’autodeterminazione delle scuole), che ne debbano far parte soggetti il più possibile competenti: in numero adeguato docenti “esperti “ di valutazione, con competenze formate e certificate, il garante dell’utenza, nonché esperti esterni nominati con la dovuta flessibilità.
NOTA FINALE
Va da sé che l’iter di questa legge dovrebbe andare di pari passo con quella che ridisegna lo stato giuridico degli insegnanti nell’ambito delle funzioni complesse di cui, come evidenziato anche dal nuovo assetto degli Organi di governo della scuola, c’è assoluto bisogno.
Roma Luglio 2004