FORMAZIONE INIZIALE DEI
DOCENTI
Considerazioni e proposte
Com’è noto in Italia la formazione iniziale dei docenti data a livello istituzionale dal 1999, anno di entrata in funzione delle SSIS (Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario), articolate su un biennio post-laurea e un esame finale abilitante. L’attuale governo si appresta a riformare il percorso formativo dei futuri docenti, facendo seguire alla laurea (3 anni), una laurea specialistica (2 anni), e un ulteriore periodo di formazione lavoro, come ribadito anche dal testo della L.53/03 , di cui riporto una breve sintesi dei punti che interessano per il discorso successivo:
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1
sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari
dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di
laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La
programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti
effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni
scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica,
anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli
insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi
predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline
impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti
finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi
disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli
alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea
specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei
requisiti minimi curricolari, individuati per
ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui
alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento
della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno
o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno
conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso
nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche,
svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche
attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla
lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale,
definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o
d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base
di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono
e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli
insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e)
curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere
funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento
dell'attività educativa, didattica e gestionale delle
istituzioni scolastiche e formative.
Sulla base dell’esperienza delle SSIS,
di cui è iniziato quest’anno il V° ciclo, vorrei
segnalare due questioni centrali da affrontare, nonché evidenziare possibili
scenari organizzativi per le nuove strutture che di tali questioni permettano
il superamento. Le questioni in oggetto sono il rapporto
Scuola-Università, nelle SSIS troppo sbilanciato verso l’Università, e l’autoreferenzialità,
nelle SSIS consacrata da un esame finale, abilitante alla professione di
insegnante, i cui commissari sono le stesse persone che hanno tenuto i corsi,
esaminato, seguito gli specializzandi nel biennio
SSIS.
Che fare allora? In primis direi che la laurea
specialistica per l’insegnamento non
dev’essere una “ordinaria” laurea specialistica, tutta interna
all’Università (non si debbono qui formare futuri
ricercatori, ma futuri professionisti della
formazione), e si deve avvalere, sia a livello di docenza che di organizzazione
delle attività, dell’apporto insostituibile di chi il mestiere a cui si vuol
preparare lo detiene a un buon livello, cioè di docenti esperti di scuola
secondaria che quel mestiere continuano ad esercitare (ovviamente con un orario
ridotto). Per questo occorre una nuova figura di docente, che svolga stabilmente la sua opera nelle due Istituzioni.
Oltre a ciò, è necessario che nel
biennio di laurea specialistica gli specializzandi effettuino un certo numero di ore di tirocinio nella Scuola, non tante, credo per esempio che un
centinaio potrebbero anche bastare, ma è comunque indispensabile che un certo
numero ce ne sia, sia per prendere coscienza del mondo in cui ci si andrà a
inserire, sia per vedere applicati i
concetti pedagogici generali e di didattica disciplinare che si stanno
apprendendo. Per questo l’organizzazione potrebbe essere più o meno quella
delle attuali SSIS, con un Supervisore al Tirocinio che oltre a collaborare
alle altre iniziative didattiche segue gli specializzandi
in quest’attività e li assegna ai “tutor d’aula”, per
i quali è però necessaria una maggiore attenzione sia
nella scelta (non basta, come ora, che dei docenti di scuola secondaria diano
la loro disponibilità), sia nei riconoscimenti.
E ancora, proprio in conseguenza del
fatto che la laurea specialistica per l’insegnamento è altra cosa rispetto ad
altre lauree specialistiche, è opportuno che la struttura che la fornisce non
sia “chiusa” in una Università, ma sia di Interateneo.
Quanto detto finora permetterebbe alle nuove strutture di formazione docenti di avere, già per la laurea specialistica, il significativo contributo di docenti esperti di scuola secondaria. Rimane l’altra questione, quella della autoreferenzialità, per uscire dalla quale non resta che far sì che la laurea specialistica per l’insegnamento non abbia valore abilitante. Essa dovrebbe altresì consentire l’accesso al successivo biennio di formazione_lavoro, in cui i futuri docenti (con un orario di cattedra inferiore alle 18 ore - realisticamente, con l’attuale organizzazione della Scuola, un orario di cattedra completo non consentirebbe loro di adempiere ad altri impegni) sono seguiti da “docenti esperti” della disciplina che si apprestano a insegnare. Il biennio di formazione_lavoro dovrebbe poi concludersi con un esame finale, o meglio con una serie di prove d’esame, queste sì abilitanti, strettamente collegate alla professione che si andrà a svolgere, ai suoi aspetti disciplinari, metodologico didattici, relazionali, etc. , prove d’esame da sostenere con una commissione di insegnanti esperti di quella disciplina in servizio effettivo, uno solo dei quali appartenente al gruppo che ha seguito il futuro docente nel biennio di formazione_lavoro.
Ultima considerazione: una serie di prove finali per
conseguire l’abilitazione all’insegnamento ben congegnate ed efficaci per
verificare la reale capacità di insegnare la disciplina prescelta avrebbe una
serie di risvolti positivi sull’organizzazione dei
corsi e delle attività sia della laurea specialistica, sia del successivo
biennio di formazione_lavoro. Aggiungendo poi una sana
concorrenza fra le istituzioni abilitate a organizzare
la laurea specialistica e il successivo biennio di formazione_lavoro,
favorendo l’iniziativa di soggetti diversi, direi che si andrebbe davvero verso
una buona formazione dei futuri docenti nel nostro Paese … certo però che poi
un docente così non si può lasciare con l’inqualificabile trattamento normativo
ed economico di ora, ma questo non può esser altro che un bene per tutti!
Alfio Pelli
(Supervisore al Tirocinio SSIS Toscana, sede
di Pisa)
Direzione Nazionale Apef