FORMAZIONE: COME ORIENTARSI NELLA NORMATIVA

 

 

            Il contratto nazionale del 95">

FORMAZIONE: COME ORIENTARSI NELLA NORMATIVA

 

 

            Il contratto nazionale del 95, all'art.28, ribadiva il principio che  la partecipazione ad attività di formazione costituiva un “diritto” per il personale docente, in quanto funzionale alla piena realizzazione della professionalità.

L’art.27 dello stesso contratto, tra gli “obblighi inerenti alla funzione”, includeva la partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento, per almeno 100 ore in sei anni, legata alla progressione di carriera. Come è noto la nuova contrattazione nazionale del '99 ha abolito tale meccanismo di progressione.

Già nel contratto del  95 vi è la predisposizione di un piano di attività di aggiornamento da parte delle singole scuole che, pur deliberando sulla base degli obiettivi prioritari stabiliti dalla C.M. 376/95, potevano tuttavia introdurre ulteriori tematiche. La circolare infatti conteneva il protocollo d’intesa sulle iniziative di formazione e aggiornamento relative all’anno 1996 ed indicava “finalità ed obiettivi formativi" dati come prioritari a livello nazionale, costituenti un vincolo per le istituzioni scolastiche che tuttavia potevano introdurre altre  tematiche rispondenti a motivati bisogni formativi. Inoltre veniva istituita la figura del referente per l’aggiornamento operante opera in ogni scuola e venivano previsti anche progetti di scuole in rete. Tutte le attività svolte e risultati raggiunti, sia per le attività programmate collegialmente che per quelle realizzate da singoli docenti dovevano essere documentate al collegio stesso.

Il nuovo contratto stipulato nel 99 definisce un sistema di aggiornamento che vede l’insegnante al centro del  processo  innovativo riguardante l’autonomia scolastica. Per gestire l’innovazione, la formazione è stata orientata su tematiche strumentali alla realizzazione del processo in atto. Si privilegiano l’obbligo formativo e scolastico, lo sviluppo delle tecnologie ecc.

Le scuole diventano “laboratori di sviluppo professionale” ( Direttiva 210 del 99 art.3 )

 

Art. 3 -  Le scuole quali laboratori di sviluppo professionale

 

1. Le scuole e gli istituti educativi dovranno diventare, per il personale, laboratori di sviluppo professionale, adottando opportune soluzioni organizzative e funzionali secondo criteri d'efficacia e sulla base delle esperienze già maturate (referenti e commissione per l'aggiornamento, personale impegnato in progetti, ecc) e nella prospettiva delle nuove possibilità (funzioni-obiettivo, laboratori territoriali e altro).

2. Nelle strategie che le scuole adottano con riferimento prioritario al Piano dell'offerta formativa, possono rientrare, a titolo d'esempio e con gli accorgimenti indispensabili nella fase di transizione verso l'autonomia:
a) l'organizzazione di corsi di formazione, normalmente in rete con altre scuole e l'attivazione di laboratori territoriali finalizzati;
b) l'adesione, attraverso accordi e convenzioni, a consorzi pubblici e privati finalizzati al sostegno professionale del personale della scuola;
c) la partecipazione di docenti a corsi offerti dall'università (corsi di perfezionamento, di formazione e di aggiornamento), dagli IRRSAE o da altri soggetti qualificati, con spese a carico delle scuole stesse;
d) il potenziamento di processi di autoformazione, individuale o di gruppo, anche con prodotti multimediali di autoapprendimento e con l'avvio di progetti di ricerca-azione;
e) l'adesione a progetti di formazione, locali, regionali, nazionali o europei, riconosciuti dall'amministrazione scolastica;
f) la collaborazione di insegnanti a ricerche metodologiche e didattiche promosse dall'università e rivolte ad accrescere l'efficacia dell'azione formativa;
g) l'inserimento di interventi formativi nell'ambito di progetti di miglioramento;
h) la valorizzazione in senso formativo del lavoro degli insegnanti, soprattutto dei momenti collegiali e il sostegno alle domande individuali degli insegnanti secondo progetti personalizzati di sviluppo professionale;
i) l'acquisto di servizi di consulenza e di assistenza offerti da esperti o da team esterni alla scuola, anche con apposite convenzioni con istituzioni, enti, associazioni e agenzie accreditate.

3. Per la realizzazione delle proprie strategie le scuole utilizzano in modo coerente ed integrato le risorse disponibili anche se provengono da fonti diverse e sono soggette a procedure differenziate. A tal fine definiscono un piano d'intervento, annuale o pluriennale, tenendo conto dell'art.13 del Contratto collettivo nazionale integrativo. In particolare, dovrà essere assicurato il raccordo con analoghe iniziative di formazione attivate ai sensi della Legge 440/97.

 

            L’art. 9 del contratto collettivo nazionale integrativo del 99  prevede la costituzione di un “osservatorio” di orientamento e monitoraggio nazionale con lo scopo di “individuare i bisogni formativi, le metodologie generali dei moduli formativi ecc

Le priorità di intervento definite nell’art. 24 del C.C.N.I., richiamate dalla D.M. 210/99, diventano indicazione per le istituzioni scolastiche.

Anche le risorse vengono svincolate da rigide destinazioni e possono provenire anche da fonti diverse.

Si avviano strutture di supporto alla progettualità delle singole scuole, quali le unità territoriali di servizi per il personale della scuola a livello provinciale o sub-provinciale.(art.4 direttiva 210)

La direttiva 210 del 99 annunciava una riorganizzazione complessiva dell'aggiornamento da portare a termine nel 2000 ed in questa direzione si muove la Direttiva 202 del 2000 che delinea "il nuovo sistema di formazione continua del personale della scuola ".

 

            Sono previsti interventi per i docenti, i dirigenti, gli ATA. Si prevede la formazione iniziale, la formazione in ingresso e quella in servizio.

Le iniziative sono rivolte allo sviluppo di competenze, all'acquisizione d'informazioni, alla comunicazione, al miglioramento del sistema di formazione del personale in servizio. Vengono definiti obiettivi e azioni d'interesse generale nonché obiettivi e azioni riferiti ai curricoli. Rispetto ai primi le priorità d'intervento prevedono l'apprendimento in rete e la formazione a distanza anche attraverso il ricorso a canali telematici e televisivi.

Viene data attenzione alla formazione per gli insegnanti che svolgono funzioni obiettivo (art. 5)

 

 Art. 5 - Formazione finalizzata

 

1. Gli interventi relativi agli istituti contrattuali comprendono, per gli insegnanti: · formazione per gli insegnanti che svolgono funzioni obiettivo: realizzazione delle iniziative di formazione già progettate e avvio a partire da settembre di altri corsi;
· realizzazione degli interventi di formazione per il sostegno ai progetti delle scuole collocate in aree a rischio;
· formazione a supporto delle scuole a forte processo immigratorio: disseminazione del materiale di pronto intervento, estensione di corsi universitari per la didattica dell'italiano come L2, avvio di un progetto di formazione di mediatori linguistici e di preparazione per la tutela della lingua di origine;
· formazione degli insegnanti per l'Educazione degli adulti;
· prosecuzione e completamento delle attività di formazione relative alla sicurezza nelle scuole; · formazione del personale delle scuole italiane all'estero.

 

La D.M. 202/00  prevede anche per i docenti in ingresso

 

Art 6 -  Misure di accompagnamento

 

1. Si procederà al rinnovamento della formazione in ingresso tenendo conto della conclusione dei concorsi in fase di espletamento nella prospettiva di un intervento finalizzato al completamento della preparazione, alla migliore partecipazione alla vita della scuola e all'apprendimento della gestione della propria carriera professionale.

2. Si svilupperanno le collaborazioni con le istituzioni universitarie al fine di favorire la partecipazione a percorsi universitari di formazione, di facilitare comunque l'eventuale conseguimento e/o completamento della laurea per maestri non laureati in servizio, anche se sprovvisti dell'attuale titolo di accesso, nonché per insegnanti della scuola secondaria anche al fine di attivare percorsi di formazione finalizzati alla riconversione e alla riqualificazione professionale - con priorità nei riguardi del personale docente I.T.P. nella logica di garantire anche ad essi un livello di formazione universitario -, anche con la sperimentazione di partnership.


            La direttiva suggerisce di tener conto delle opportunità di formazione offerte dalla U.E.

La formazione in servizio è passata da "diritto individuale" a "diritto /dovere" per la crescita della professionalità, inoltre nella formazione si individua un elemento "strategico" di crescita e sviluppo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la riuscita dei processi di riforma del sistema scolastico.

 

Va comunque salvaguardata la dimensione individuale della professionalità e il riconoscimento di percorsi di crescita culturale e professionale dei singoli.

 

 

In allegato la versione completa delle Direttiva: 210/90  e  202/00.

 

 

                                                                                                      a cura di Mariella Jannetti