Il contratto nazionale del 95">
Il contratto nazionale del 95, all'art.28, ribadiva il principio che
la partecipazione ad attività di formazione costituiva un “diritto” per
il personale docente, in quanto funzionale alla piena realizzazione della
professionalità. L’art.27 dello stesso contratto, tra gli
“obblighi inerenti alla funzione”, includeva la partecipazione ad attività di
formazione ed aggiornamento, per almeno 100 ore in sei anni, legata alla
progressione di carriera. Come è noto la nuova contrattazione nazionale del '99
ha abolito tale meccanismo di progressione. Già nel contratto del 95 vi è la predisposizione di un piano di
attività di aggiornamento da parte delle singole scuole che, pur deliberando
sulla base degli obiettivi prioritari stabiliti dalla C.M. 376/95, potevano tuttavia introdurre ulteriori tematiche. La circolare infatti conteneva il protocollo
d’intesa sulle iniziative di formazione e aggiornamento relative all’anno 1996
ed indicava “finalità ed obiettivi
formativi" dati come prioritari a livello nazionale, costituenti un
vincolo per le istituzioni scolastiche che tuttavia potevano introdurre
altre tematiche rispondenti a motivati bisogni formativi. Inoltre veniva
istituita la figura del referente per
l’aggiornamento operante opera in ogni scuola e venivano previsti anche
progetti di scuole in rete. Tutte le attività svolte e risultati raggiunti, sia
per le attività programmate collegialmente che per quelle realizzate da singoli
docenti dovevano essere documentate al collegio stesso. Il nuovo contratto stipulato nel 99
definisce un sistema di aggiornamento che vede l’insegnante al centro del processo
innovativo riguardante l’autonomia scolastica. Per gestire
l’innovazione, la formazione è stata orientata su tematiche strumentali alla
realizzazione del processo in atto. Si privilegiano l’obbligo formativo e
scolastico, lo sviluppo delle tecnologie ecc. Le scuole diventano “laboratori di sviluppo professionale” ( Direttiva 210 del 99 art.3 ) Art.
3 - Le scuole quali laboratori di
sviluppo professionale 1. Le scuole e
gli istituti educativi dovranno diventare, per il personale, laboratori di
sviluppo professionale, adottando opportune soluzioni organizzative e
funzionali secondo criteri d'efficacia e sulla base delle esperienze già
maturate (referenti e commissione per l'aggiornamento, personale impegnato in
progetti, ecc) e nella prospettiva delle nuove possibilità (funzioni-obiettivo,
laboratori territoriali e altro). L’art. 9 del contratto collettivo
nazionale integrativo del 99 prevede la
costituzione di un “osservatorio” di
orientamento e monitoraggio nazionale con lo scopo di “individuare i bisogni
formativi, le metodologie generali dei moduli formativi ecc Le priorità di intervento definite
nell’art. 24 del C.C.N.I., richiamate
dalla D.M. 210/99, diventano indicazione per le istituzioni scolastiche. Anche le risorse vengono svincolate da
rigide destinazioni e possono provenire anche da fonti diverse. Si avviano strutture di supporto alla progettualità delle singole scuole,
quali le unità territoriali di servizi per il personale della scuola a livello
provinciale o sub-provinciale.(art.4
direttiva 210) La direttiva 210 del 99 annunciava una
riorganizzazione complessiva dell'aggiornamento da portare a termine nel 2000
ed in questa direzione si muove la Direttiva
202 del 2000 che delinea "il nuovo sistema di formazione continua del
personale della scuola ". Sono previsti interventi per i docenti,
i dirigenti, gli ATA. Si prevede la formazione iniziale, la formazione in ingresso
e quella in servizio. Le iniziative sono rivolte allo
sviluppo di competenze, all'acquisizione d'informazioni, alla comunicazione, al
miglioramento del sistema di formazione del personale in servizio. Vengono
definiti obiettivi e azioni d'interesse generale nonché obiettivi e azioni
riferiti ai curricoli. Rispetto ai primi le priorità d'intervento prevedono
l'apprendimento in rete e la formazione a distanza anche attraverso il ricorso
a canali telematici e televisivi. Viene data attenzione alla formazione per gli insegnanti che svolgono
funzioni obiettivo (art. 5) Art. 5 - Formazione finalizzata 1.
Gli interventi relativi agli istituti contrattuali comprendono, per gli
insegnanti: · formazione per gli insegnanti che svolgono funzioni obiettivo:
realizzazione delle iniziative di formazione già progettate e avvio a partire
da settembre di altri corsi; La D.M.
202/00 prevede anche per i docenti in ingresso Art 6 - Misure di accompagnamento 1.
Si procederà al rinnovamento della formazione in ingresso tenendo conto della
conclusione dei concorsi in fase di espletamento nella prospettiva di un
intervento finalizzato al completamento della preparazione, alla migliore
partecipazione alla vita della scuola e all'apprendimento della gestione della
propria carriera professionale. La direttiva suggerisce di tener conto
delle opportunità di formazione offerte dalla U.E. La formazione in servizio è passata da
"diritto individuale" a "diritto /dovere" per la crescita
della professionalità, inoltre nella formazione si individua un elemento "strategico"
di crescita e sviluppo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la
riuscita dei processi di riforma del sistema scolastico. Va
comunque salvaguardata la dimensione individuale della professionalità e il
riconoscimento di percorsi di crescita culturale e professionale dei singoli. In
allegato la versione completa delle Direttiva: 210/90 e 202/00.
a cura di Mariella
Jannetti FORMAZIONE: COME ORIENTARSI NELLA
NORMATIVA
2. Nelle strategie che le scuole
adottano con riferimento prioritario al Piano dell'offerta formativa, possono
rientrare, a titolo d'esempio e con gli accorgimenti indispensabili nella fase
di transizione verso l'autonomia:
a) l'organizzazione di corsi di formazione, normalmente in rete con altre
scuole e l'attivazione di laboratori territoriali finalizzati;
b) l'adesione, attraverso accordi e convenzioni, a consorzi pubblici e privati
finalizzati al sostegno professionale del personale della scuola;
c) la partecipazione di docenti a corsi offerti dall'università (corsi di
perfezionamento, di formazione e di aggiornamento), dagli IRRSAE o da altri
soggetti qualificati, con spese a carico delle scuole stesse;
d) il potenziamento di processi di autoformazione, individuale o di gruppo,
anche con prodotti multimediali di autoapprendimento e con l'avvio di progetti
di ricerca-azione;
e) l'adesione a progetti di formazione, locali, regionali, nazionali o europei,
riconosciuti dall'amministrazione scolastica;
f) la collaborazione di insegnanti a ricerche metodologiche e didattiche
promosse dall'università e rivolte ad accrescere l'efficacia dell'azione
formativa;
g) l'inserimento di interventi formativi nell'ambito di progetti di
miglioramento;
h) la valorizzazione in senso formativo del lavoro degli insegnanti,
soprattutto dei momenti collegiali e il sostegno alle domande individuali degli
insegnanti secondo progetti personalizzati di sviluppo professionale;
i) l'acquisto di servizi di consulenza e di assistenza offerti da esperti o da
team esterni alla scuola, anche con apposite convenzioni con istituzioni, enti,
associazioni e agenzie accreditate.
3. Per la realizzazione delle
proprie strategie le scuole utilizzano in modo coerente ed integrato le risorse
disponibili anche se provengono da fonti diverse e sono soggette a procedure
differenziate. A tal fine definiscono un piano d'intervento, annuale o
pluriennale, tenendo conto dell'art.13 del Contratto
collettivo nazionale integrativo. In particolare, dovrà essere
assicurato il raccordo con analoghe iniziative di formazione attivate ai sensi
della Legge 440/97.
· realizzazione degli interventi di formazione per il sostegno ai progetti
delle scuole collocate in aree a rischio;
· formazione a supporto delle scuole a forte processo immigratorio:
disseminazione del materiale di pronto intervento, estensione di corsi
universitari per la didattica dell'italiano come L2, avvio di un progetto di
formazione di mediatori linguistici e di preparazione per la tutela della lingua
di origine;
· formazione degli insegnanti per l'Educazione degli adulti;
· prosecuzione e completamento delle attività di formazione relative alla
sicurezza nelle scuole; · formazione del personale delle scuole italiane
all'estero.
2. Si svilupperanno le collaborazioni con le istituzioni universitarie al fine
di favorire la partecipazione a percorsi universitari di formazione, di
facilitare comunque l'eventuale conseguimento e/o completamento della laurea
per maestri non laureati in servizio, anche se sprovvisti dell'attuale titolo
di accesso, nonché per insegnanti della scuola secondaria anche al fine di
attivare percorsi di formazione finalizzati alla riconversione e alla
riqualificazione professionale - con priorità nei riguardi del personale
docente I.T.P. nella logica di garantire anche ad essi un livello di formazione
universitario -, anche con la sperimentazione di partnership.