SOSTENIAMO IL MERITO:

LA QUESTIONE DEL CONCORSO ORDINARIO A D.S.

 

 

Pubblichiamo il documento  del Comitato  Nazionale dei Docenti che hanno superato le selezioni del concorso a Dirigente scolastico, bandito con DDG del 22 novembre 2006, consegnato al Ministro Fioroni in un incontro a Lecce l’8 settembre scorso. L’esclusione di docenti che hanno superato ben quattro prove (due scritte e due colloqui orali), in virtù di un principio meramente numerico, con un numero dei posti messi a concorso assolutamente sottostimato a livello nazionale, non  va certo nella direzione della piena realizzazione dell’Autonomia Scolastica (ancora lontana a venire) che richiede dirigenti e docenti qualificati.

L’APEF ritiene, come sempre, che se ad essere valutato deve essere il merito e la formazione di chi entra nel mondo della scuola, non è assolutamente ammissibile che docenti che si trovano in una graduatoria di merito, vengano definitivamente messi da parte, a fronte di anni di sanatorie e concorsi riservati “aggiustati” con disposizioni di legge, che certo non hanno selezionato con quei criteri meritocratici di cui la scuola ha bisogno.

( a cura di M. Rufo)

 

 

 

DOCUMENTO DEL COORDINAMENTO  NAZIONALE

 

dei  Docenti  inseriti  in  graduatoria  di  merito e non ammessi  al  corso  di formazione  del   corso-concorso  per  Dirigente  Scolastico,  bandito   con   DDG. del 22 novembre 2004

 

deliberato all’unanimità nell’assemblea di  Roma 15 settembre 2006

 

 

La conclusione della prima parte del concorso in tutte le regioni ha invariabilmente comportato che un considerevole numero di docenti siano stati inseriti nella graduatoria di merito per aver superato due prove scritte  e doppia prova orale. Questi stessi docenti, pur essendo stati inseriti in una graduatoria di merito prevista dal bando, vengono esclusi dalla partecipazione al corso di formazione previsto dal citato DDG 22.11.04, rimanendo di fatto bloccati su un “binario morto”. Si tratta infatti di uno sbarramento ingiusto che impedisce ai candidati idonei il completamento dell’iter previsto dalla procedura concorsuale.

Tale incongruenza di base è imputabile alla macchinosità del citato decreto che determina il numero dei candidati partecipanti ai corsi di formazione istituiti nelle diverse sedi in relazione a quello dei posti messi a concorso, peraltro assolutamente sottostimato a livello nazionale (avendo arbitrariamente fissato in 1500 posti la dotazione del concorso riservato senza tener conto dei criteri analiticamente fissati dalla norma).

 Ciò ha determinato in tutte le regioni la stesura di due diverse graduatorie, la prima di merito generale (comprendente tutti i candidati che hanno superato le quattro prove: due scritte e doppia prova orale), la seconda relativa ai soli candidati che andranno a frequentare il corso di formazione per poi sostenere l’ultima fase, che è un altro concorso, come esplicitamente previsto dal bando, costituita da una prova scritta con una soglia di accesso minima per la prova orale il cui superamento è rimesso al conseguimento di un voto minimo.

            Vi è poi da precisare  che il citato bando prevede un’ulteriore differenziazione: l’esistenza di due graduatorie di accesso, l’una per il primo e l’altra per il secondo ciclo dell’istruzione. A tal riguardo si fa presente che sulla legittimità di quest’ultima distinzione, il TAR del Piemonte ha già espresso parere negativo. Tutto ciò a fronte del ruolo unico della dirigenza e dell’unicità delle prove concorsuali sostenute in comune e senza alcuna differenziazione dai candidati del I e del II settore.

            Tutto ciò rilevato, tenuto conto che l’esclusione avviene in virtù di un principio meramente numerico (numero dei posti messi a concorso, come già detto, assolutamente sottostimato a livello nazionale) e non meritocratico e

 

CONSIDERATO

 

            che il miglioramento del sistema formativo italiano è premessa indispensabile per una ripresa economica e sociale della nazione e che con la ventilata indizione di un nuovo concorso ordinario si passerebbe da un’ingiustificata assenza di quindici anni ad un’ inspiegabile frequenza di concorsi, segno di una sostanziale carenza di  progettualità politica di settore;

 

            che l’aggravio economico, conseguente all’emanazione di un nuovo bando ordinario, influirebbe negativamente sulla spesa pubblica, contrariamente alla possibilità di far concludere l’iter concorsuale a tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria di merito (ciò dimostra peraltro la consapevolezza dell’esistenza di un significativo numero di posti disponibili);

 

            che tutti i candidati che hanno superato le prove hanno ampiamente dimostrato, con esami selettivi, una preparazione culturale e professionale giudicata adeguata dalle commissioni giudicatrici;

 

            che gli stessi sono inseriti in graduatoria di merito (art. 18, DDG. 22.11.04), comprovante per definizione una professionalità accertata;

 

            che i posti disponibili sono allo stato attuale ampiamente superiori a quelli messi a concorso;

 

            che, praticamente in tutte le regioni sono stati presentati ricorsi amministrativi, in alcuni casi sono state decretate le ammissioni con riserva al corso di formazione e in altri casi sono state concesse le sospensive anche sulla base di motivazioni particolarmente serie che potrebbero incidere sulla validità del concorso, determinando, comunque, una situazione di grave disuguaglianza fra le varie regioni;

 

            che per la prima volta nella storia dei concorsi non è prevista l’idoneità e non  viene prevista una graduatoria di merito permanente dalla quale attingere per il reclutamento necessario alla copertura dei posti vacanti;

         che  presso i TAR  pendono i ricorsi in merito alla legittimità dello sbarramento all'ammissione al corso di formazione per coloro che pur avendo superato tutte le prove non hanno raggiunto un punteggio utile;

         che la procedura dello sbarramento è fortemente penalizzante per tale personale in quanto azzera il riconoscimento di competenze che il superamento delle prove aveva invece evidenziato;

        che sono state presentate significative richieste di modifica delle procedure in vista del prossimo concorso ordinario per dirigenti, con particolare riferimento a questo tipo di sbarramento;

        che  per i prossimi anni, in ragione del forte aumento del numero dei pensionamenti, sarà  consistente il numero dei posti vacanti per dirigenti scolastici.

 

            I sottoscritti, Delegati a rappresentare il COORDINAMENTO NAZIONALE dei Docenti inseriti in graduatoria di merito e non ammessi  al corso di formazione del  corso-concorso per Dirigente Scolastico, bandito con DDG. del 22 novembre 2004,

 

 

CHIEDONO

 

alle segreterie nazionali di categoria di attivare, in modo unitario, tutte le iniziative possibili al fine di ottenere rapidamente  un intervento legislativo che:

¨        consenta ai docenti esclusi di concludere tutto l'iter concorsuale e di acquisire, al termine, la nomina di dirigente scolastico attraverso l'incremento dei posti disponibili, con l’inserimento in una graduatoria aggiuntiva;

¨         

¨        definisca la tempistica attraverso cui tutti i candidati che abbiano superato le prove scritte e orali, dimostrando di possedere i requisiti culturali e professionali, possano  accedere ai posti di dirigente scolastico;

 

¨        proceda all’ammissione al corso di formazione dei docenti esclusi, in tutte le regioni d’Italia, eliminando le attuali disparità.

 

¨        garantisca  il mantenimento della graduatoria permanente di merito,  da esaurire prima dell’emanazione del prossimo concorso ordinario, con la possibilità di compensazioni interregionali a domanda.

 

 

 

Roma 15 settembre 2006

Allegato

Elenco referenti coordinamento