Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 Maggio dà attuazione all'art. 4 della L. 53/03 inserendo nel sistema formativo della secondaria la possibilità di alternare alla frequenza in aula periodi formativi collegati al mondo del lavoro.
Questi i punti salienti del provvedimento che interessa gli studenti over 15:
û l'alternanza scuola - lavoro diviene una modalità di realizzazione della formazione secondaria, tanto per i licei quanto per il sistema di istruzione e formazione professionale;
û l'istituzione scolastica/formativa progetta, attua, verifica e valuta i percorsi in alternanza sulla scorta di convenzioni con le imprese, le camere di commercio, gli enti pubblici e privati, compresi quelli operanti nel terziario;
û un comitato nazionale, da istituirsi con decreto del MIUR e del Ministero delle Attività Produttive, si occuperà dello sviluppo, del monitoraggio e della valutazione del sistema;
û l'organizzazione didattica è flessibile: si articola in periodi di formazione in aula e fasi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche in imprese simulate. I periodi lavorativi fanno parte integrante del percorso formativo personalizzato e sono calibrati, dall'istituzione scolastica/formativa, in ragione dell'età degli studenti e degli obiettivi formativi specifici di indirizzo.
û I periodi di apprendimento attraverso esperienze lavorative possono essere programmati e svolti anche a prescindere dal calendario scolastico ordinario;
û le istituzioni scolastiche/formative hanno l'obbligo di tarare le fasi formative extrascolastiche degli studenti diversamente abili in modo da favorirne la realizzazione e l'inserimento di tali soggetti nel mondo del lavoro.
û Tutor interni alle istituzioni scolastiche/formative ed esterni (aziendali) hanno il compito di favorire la corretta realizzazione dei percorsi in alternanza nell'ambito del P.O.F. , nonché di fornire assistenza agli studenti rappresentando un trait d'union tra i soggetti coinvolti;
û A completamento dei percorsi in alternanza, l'istituzione scolastico/formativa valuta e certifica le competenze acquisite dagli allievi, tenendo conto delle indicazioni fornite dal tutor esterno. Tali competenze costituiscono un credito spendibile, sia per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia ai fini di eventuali "passerelle" nell'ambito del sistema di istruzione e formazione. Mediante una certificazione suppletiva, anch'essa rilasciata dall'istituzione scolastica/formativa, si attestano le competenze utili al mercato del lavoro.
û Le scuole hanno facoltà di strutturare, su richiesta degli studenti e di concerto con le Regioni, percorsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa tra i due sistemi (di istruzione e di formazione professionale) e realizzati attraverso la prestazione di docenti appartenenti a entrambe le strutture.
Nella sostanza, si tratta di una ratifica di procedimenti sperimentali avviati da qualche anno in un campione di scuole sparse sul territorio nazionale, nel rispetto di un impianto complessivo sotteso già alla "riforma Berlinguer".
La relazione introduttiva al Progetto di riordino dei cicli scolastici della precedente legislatura, infatti, sottolineava che "una delle preoccupazioni più spesso rappresentate dagli intellettuali più legati alla tradizione con riguardo alla trasformazione del sistema formativo italiano concerne il rapporto tra cultura e professionalità. In realtà tale distinzione……ha perso molto del suo significato da quando si è cominciato a riconoscere che, di fatto, in ogni livello e in ogni settore della vita lavorativa esistono componenti culturali e professionali. Dovunque sono necessarie conoscenze, abilità e…."competenze".
…….L'armonizzazione fra preparazione cosiddetta culturale e preparazione cosiddetta professionale è oggi un problema che interessa ogni livello di formazione……….Occorre superare la concezione in base alla quale certa cultura ha carattere "disinteressato", mentre altra è finalizzata esclusivamente alla applicazione lavorativa, per giungere ad una visione complessiva ed equilibrata della formazione…… Occorre anche superare la concezione che certi contenuti culturali siano "riservati" a certi tipi di studi, con esclusione di ogni possibile interconnessione, mentre occorre coraggiosamente imboccare la via che riconosce l'esistenza di forti analogie tra studi apparentemente molto dissimili…..lasciando all'interno del sistema elementi di flessibilità che consentano…..la libertà di abbinamenti culturali e professionali che aprano la via anche a strade fino ad oggi inesplorate".
Alla luce di tali considerazioni, la relazione giudicava ineludibile lo sforzo di "…. uscire dall'ambiguità ed imboccare….una strada che….le restituisca pienamente la sua funzione di formazione delle future leve della società e di preparazione del loro ingresso nel mondo del lavoro ai diversi livelli.
……..In armonia con quanto detto sopra, il triennio finale della scuola secondaria (15-18 anni) dovrebbe avere carattere professionalizzante………La vera novità del triennio finale dovrebbe consistere nell'avvicinamento progressivo al mondo del lavoro e nella possibilità di cominciare ad esercitare talune capacità, ad esplorare talune vocazioni, a formarsi un quadro complessivo dell'organizzazione degli studi universitari e della formazione avanzata, a compiere alcune esperienze lavorative."
Accantonando ogni possibile rilievo di merito circa le proposizioni sopra riportate - in primis sulla pedagogia delle competenze - è evidente che il decreto in esame si impianta su una visione delle finalità del sistema di istruzione/formazione pienamente in linea con i precedenti tentativi di riforma ma recepisce, come è ovvio, le principali innovazioni introdotte nel mercato del lavoro attraverso l'art. 18 della Legge 196/97 (c.d. "pacchetto Treu"), confermate dalla Legge 30/03 (c.d. "Legge Biagi"), definendo in che modo e con quali limiti scuola e mondo del lavoro debbano interconnettersi.
Peraltro, già il Decreto del Ministero del Lavoro n°142/98 individua nei soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico i destinatari delle iniziative formative quali tirocini e stages e attribuisce alle suddette iniziative valore di credito formativo purchè certificate dagli enti promotori, tra i quali annovera università, ex provveditorati agli studi, scuole statali, private parificate e centri di formazione pubblici o convenzionati.
Lo stesso decreto definisce, inoltre, gli obblighi dei soggetti ospitanti (ad esempio, la presenza di un tutor aziendale che favorisca l'esperienza dello stagista nell'ambiente dio lavoro), degli enti promotori (come l'onere di assicurare gli studenti) e la durata massima dei tirocini formativi (4 mesi per gli studenti della scuola secondaria, 6 per gli allievi degli istituti professionali).
Su tale piattaforma normativa, dunque, il decreto attuativo dell'art. 4 della Legge 53/03 innesta le definizioni di competenza del M.I.U.R.: finalità dell'alternanza, organizzazione didattica, sistema tutoriale, valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti, percorsi integrati e, naturalmente, risorse finanziarie. Queste ultime consistono in 30 milioni di euro ai quali vanno sommate risorse regionali ed eventuali finanziamenti a carico del Ministero delle Attività Produttive e della Unione Europea.
La cifra determinabile con sicurezza, dunque, appare del tutto insufficiente a garantire la realizzazione dei percorsi in alternanza in tutti gli istituti scolastici e dunque confligge con la dichiarata volontà di ritenerli una "modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo", con ciò riservata, in potenza, a tutti gli studenti.
Decisamente positivo, invece, il chiaro riconoscimento dei compiti svolti dal docente-tutor ai fini della valorizzazione professionale (art. 5, comma 4): resta da vedere quale ne sarà la traduzione contrattuale ad opera di sindacati e A.R.A.N.. Come è noto, infatti, le sigle sindacali maggiormente rappresentative sono compattamente avverse a qualunque forma concreta di articolazione stipendiale su base funzionale.
Le attuali forme sperimentali di percorsi in alternanza prevedono la prestazione accademica di insegnanti con funzioni tutoriali, interni alla scuola promotrice e individuati dal dirigente scolastico. Nell'ottica di una effettiva valorizzazione professionale, è auspicabile che la strutturazione contrattuale di tale funzione contempli, a regime, il possesso di titoli e requisiti oggettivi e certificabili.
Quanto all'organizzazione didattica, evidentemente il decreto non può che rispettare quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DPR 275/99 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), pertanto progettazione e attuazione dei percorsi in alternanza sono affidati alla libertà responsabile di scuole e istituzioni formative. Piuttosto, in mancanza dei relativi decreti attuativi della riforma complessiva del secondo ciclo, rimane nebulosa l'individuazione dei necessari obiettivi di apprendimento poiché discendenti dalla definizione dei profili in uscita degli studenti.
Un'ultima notazione riguarda i soggetti ospitanti: il rapporto 2003 sulla formazione continua in Italia, elaborato dal Ministero del Welfare, segnala che il 60% dei tirocinanti presso aziende viene successivamente da queste assunto, ma a ricorrere allo stage per il recruiting è soltanto il 10.7% delle imprese, in massima parte medio-grandi e operanti al nord.
Un'indagine condotta nel 2003 da ISTUD su commessa dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, motiva la riluttanza del mondo aziendale a partecipare a percorsi integrati con l'onere che tale partecipazione comporta in termini di complessità organizzativa e di programmazione. La legge n° 326, promulgata nel novembre dello scorso anno, ha inteso stimolare le imprese ad accostarsi al mondo della scuola disponendo la detassazione degli investimenti per stages offerti agli studenti; non è possibile azzardare previsioni, ma pare assai difficile che un simile incentivo possa essere sufficiente ad estendere il numero delle imprese interessate alle esperienze in alternanza, soprattutto quelle del centro-sud. Oltretutto, è noto che il meridione è pressoché privo di imprese che non siano a conduzione familiare. Per gli studenti residenti a sud di Napoli, dunque, sarà piuttosto difficile approfittare di una simile opportunità: è forse questo l'unico, vero, elemento di fragilità di una legge altrimenti positiva.
Carmela Ariosto