Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articolo 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, recante: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” e, in particolare, l’articolo 4;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2003;
SENTITE le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;
ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella seduta del ;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 2003;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2003;
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Con il presente decreto è disciplinata l’alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, possono svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di studio e di lavoro.
2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
3. Gli studenti del secondo ciclo possono acquisire crediti formativi attraverso la partecipazione ad esperienze di orientamento e formazione collegate al mondo del lavoro per periodi di breve durata.
4. Le istituzioni scolastiche o formative definiscono i criteri per offrire al più ampio numero di studenti la possibilità di frequentare i percorsi in alternanza nei limiti delle risorse assegnate di cui all’articolo 8.
Art. 2
Finalità dell’alternanza
1. Nell’ambito del sistema dei licei e del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità :
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’art.1, comma 2, nei processi formativi;
e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
2 Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all’articolo 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione del sistema dell’alternanza scuola lavoro è istituito, a livello nazionale, il relativo comitato, con decreto adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Attività Produttive. Il comitato è istituito secondo criteri che assicurino la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati e delle Parti sociali, rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Art. 3
Convenzioni
1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione territoriale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, nell’esercizio della loro autonomia stipulano, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente assegnate allo scopo, apposite convenzioni con i soggetti di cui all’art.1, comma 2 secondo i criteri generali definiti dal comitato di cui all’articolo 2, comma 2 anche per quanto riguarda l’organizzazione didattica ed il sistema tutoriale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.
Art.4
Organizzazione didattica
Art.5
1. Nei percorsi in alternanza il sistema tutoriale è funzionale alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo istituito, a questo scopo, tra l’istituzione scolastica o formativa con il mondo del lavoro e il territorio. L’assistenza tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal tutor formativo interno all’istituzione scolastica o formativa e dal tutor esterno alla stessa, designato dai soggetti che ospitano gli studenti per il periodo di esperienza pratica.
2. Il tutor formativo, designato dall’istituzione scolastica o formativa, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza scuola-lavoro e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso definito sulla base del progetto educativo personalizzato nell’ambito del piano dell’offerta formativa.
3. Il tutor formativo esterno favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel luogo di formazione sul lavoro e fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi.
4. In sede contrattuale, ai fini della valorizzazione della professionalità del personale docente, sono riconosciuti i compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con i soggetti di cui all’art. 1 comma 2 e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell’alternanza scuola-lavoro.
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti
1.I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell’istituzione scolastica o formativa.
2.L’istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e ne certifica le competenze acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della progressione nel percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione.
3.La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l’obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell’occupabilità.
4.Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall’articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n°53/’03, una certificazione attestante le competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, definisce con proprio decreto il modello della certificazione delle competenze da adottare a livello nazionale.
Art. 7
Percorsi integrati
1. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d’intesa con le Regioni, la frequenza negli istituti d’istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d’intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.
Art. 8
Risorse
1. Gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati a valere sugli stanziamenti del Fondo di cui all’art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per un importo di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale per l’esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni, trasferite a favore delle Regioni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al fondo sociale europeo di cui all’articolo 9, comma 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236. Al potenziamento degli interventi concorrono le eventuali risorse stanziate dal Ministero per le Attività Produttive nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche con riferimento a quelle messe a disposizione dall’Unione europea.
3. Le spese sostenute dalle imprese che partecipano alla realizzazione dei percorsi in alternanza rientrano tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 settembre 2003, n.269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326.
1. Fino all’emanazione dei decreti legislativi relativi al secondo ciclo previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza disciplinati dal presente decreto sono realizzati dagli istituti secondari superiori, secondo gli ordinamenti scolastici in vigore, attraverso progetti pilota, nell’esercizio dell’autonomia di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, anche con riferimento alle indicazioni dell’Unione Europea e nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio.
2. I progetti pilota di cui al comma 1 sono monitorati e valutati a livello regionale e nazionale, anche ai fini della diffusione dei risultati conseguiti e delle pratiche migliori.
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