16 dicembre 2009 - Incontro del Forum delle Associazioni professionali dei docenti e dirigenti della scuola (FONADDS) col MIUR sui nuovi Regolamenti per i Licei - Regolamento Licei    -   Allegati B - C - D - E - F- G

 

 


 

 

DDL  DI  RIFORMA : LE RICHIESTE DELL’ A.P.E.F. ALLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA

 

Pubblichiamo il testo della Relazione presentata all’Audizione delle Associazioni professionali degli Insegnanti che si è svolta l’11 Dicembre 2002 alla Camera dei deputati, per la seconda lettura del ddl

Considerazioni generali

            Cogliamo l’occasione di questo invito, per esprimere brevemente una serie di considerazioni in merit0 ad alcuni dei contenuti di questo disegno di legge.

Siamo complessivamente d’accordo sull’impianto e in particolare sulle tre principali novità in esso proposte.

            Siamo fermamente convinti che il doppio canale di istruzione e formazione professionale, purchè realizzi nella qualità dei percorsi professionalizzanti  quella pari dignità cui la legge fa riferimento, possa costituire l’elemento dirimente al  sistema di istruzione italiano per abbassare il notevole gap esistente tra i nostri livelli di dispersione e di abbandono scolastico e quelli europei. Siamo altresì convinti che, come prevede la recente Riforma costituzionale, il fatto che la pianificazione e la gestione di questo canale di istruzione sia appannaggio delle Regioni, possa offrire garanzie di migliore efficienza, stante lo stretto legame esistente tra professionalizzazione e territorio.

            Siamo parimenti molto favorevoli al Sistema di valutazione esterna che la Riforma introduce in modo organico, per due ordini di motivi: il primo perché una valutazione analitica degli istituti rappresentava finora una delle due gambe mancanti, necessarie per far decollare l’Autonomia; il secondo perché una valutazione sistematica consentirà finalmente di inquadrare il sistema di istruzione italiano nel contesto internazionale.

            Il terzo elemento di novità, che la mia associazione accoglie con particolare favore, è lo spazio che, per la prima volta occupa, in un DDL di Riforma degli Ordinamenti, l’istituzione di una formazione iniziale universitaria abilitante specifica per l’insegnamento strettamente connessa al reclutamento, nonché un’analoga formazione universitaria  che curi la preparazione di quei docenti  che vorranno assumere quelle funzioni più complesse di cui oggi la scuola dell’Autonomia ha bisogno e a cui il Parlamento non ha ancora pensato con una revisione, quantomai necessaria, dello stato giuridico degli insegnanti, che non possono più essere lasciati nell’appiattimento professionale attuale.  Apprezziamo che si sia colta giustamente la necessità di incardinare le Riforme con una nuova strutturazione della dimensione professionale dei suoi principali attori, gli insegnanti.

Anche questo aspetto, come gli altri che ho citato, riteniamo che vada nel senso di una necessaria sprovincializzazione dell’Italia al fine di una sua  integrazione  con il sistema europeo.

Vogliamo altresì, prima di passare ad elencarvi alcune perplessità, dire chiaramente la nostra opinione su quella che consideriamo una falsa querelle sulla questione dell’anticipo scolastico alla scuola materna e al primo ciclo di istruzione. Premesso che non vi è difficolta’ a comprendere che questa sia l’unica soluzione possibile (se la matematica non è un’opinione),  per avere contemporaneamente l’uscita dei nostri ragazzi dall’istruzione scolastica a 18 anni, il mantenimento della durata dell’istruzione liceale a 5 anni e la durata del percorso formativo a 13 anni, noi siamo assolutamente favorevoli a questo anticipo, per tre ordini di motivi. Il primo è che riteniamo che questa soluzione sia coerente con lo sviluppo evolutivo ormai mediamente raggiunto dai bambini di questa fascia di età. Il secondo è che così si accoglie una esigenza di moltissimi cittadini che ogni anno iscrivono  anticipatamente i loro figli alle scuole non statali che lo consentono (questo molti fingono di dimenticarlo). Il terzo è che la legge comunque, nel rispetto di una libera scelta, offre una possibilità e non impone un obbligo.

 

L’Autonomia

 

            Ma pure in questo quadro abbastanza favorevole, noi vogliamo richiamare la Vostra attenzione sul rischio che corre l’autonomia degli istituti in questa Delega. Abbiamo certamente apprezzato il fatto che rispetto al testo originario presentato dal Governo, il Parlamento abbia inserito più volte riferimenti alla valorizzazione e al rispetto dell’autonomia degli Istituti. Ma, se interpretiamo bene, il rispetto dell’autonomia vuol dire rispetto delle leggi che la regolano, a partire dalla L. 59/’97 e ai suoi decreti attuativi che ne definiscono ed individuano il senso e il significato. Ora all’art. 2, lettera  l) e poi ribadito all’art. 7  lettera a), si fa riferimento al fatto che:” i piani di studio……contengono un nucleo fondamentale omogeneo…che rispecchia l’identità nazionale, e prevedono una quota riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata alle realtà locali.”

Ora, come può integrarsi questa proposta con quanto contenuto nel DPR 275/’99, che è il Regolamento attuativo dell’Autonomia didattica, in cui i curricoli delle Scuole vengono costruiti con una quota di discipline stabilite a livello nazionale ed una quota scelta liberamente dalle scuole? Se la quota regionale “mangerà” quella delle scuole, cosa rimane dell’autonomia didattica?

            Se si è deciso infatti  di passare da programmi rigidi stabiliti centralmente, secondo il vecchio modello ottocentesco, a piani di studio, è proprio per avvicinare l’offerta didattica il più possibile alle esigenze dell’utenza, territoriali e locali. Questo è il senso e lo scopo dell’Autonomia didattica. E la legislazione esistente dà già mandato pieno alle scuole a raccordarsi con le esigenze territoriali e locali nella progettazione dei singoli piani dell’offerta formativa (i POF, DPR 275/99, artt. 3 e 8).

Che senso ha scrivere che i piani di studio devono essere “personalizzati”, se poi le Regioni decideranno, con un nuovo centralismo, quote e discipline?!

E’ indubbio che anche la nuova legge di modifica Costituzionale, attualmente in discussione, confonde ulteriormente le cose. Non è possibile, né accettabile che si arrivi al fatto che siano gli assessori regionali a definire parti di curriculo.

Noi chiediamo, a maggioranza e opposizione, di concordare sul principio che l’autonomia delle Istituzioni scolastiche non vada annullata ma ulteriormente rafforzata. Per cui dovrà essere chiaro che le eventuali quote regionali dovranno coincidere con quelle che competono alle Istituzioni scolastiche in virtù della Autonomia garantita costituzionalmente.

 

Gli insegnanti

 

            Come dicevo in apertura, apprezziamo particolarmente che si sia pensato, in un Disegno di Legge di Riordino , alla formazione iniziale specifica per coloro che andranno ad insegnare.

Il nostro Paese ha aspettato troppi anni l’attuazione della prima legge, la L. 341/’90, che prevedeva le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e la laurea specifica per la formazione primaria, per pensare di non utilizzare il lavoro che è stato fatto in questo senso sia dall’Università che dalla Scuola, nella imminente strutturazione della laurea specialistica. A questo proposito vogliamo porre l’accento su due questioni. La formazione per l’insegnamento si avvale di due componenti entrambe fondamentali: il sapere disciplinare, che va posseduto ai massimi livelli perché si possa divulgare, e una preparazione specifica per il delicato rapporto relazionale e didattico con gli studenti. Ora mentre   l’università è il luogo deputato a fornire una  formazione disciplinare di qualità, per quello che riguarda l’insegnare ad insegnare, il ruolo che viene direttamente da chi opera sul campo, è insostituibile. Vogliamo, come associazione professionale, evidenziare l’indispensabilità di una cerniera tra il mondo accademico e quello scolastico, fra ricerca disciplinare e didattica applicata. Chiediamo quindi che non vada disperso quanto, in questi quattro anni di vita delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento, è stato costruito da quei docenti della scuola che hanno coordinato, supportato e guidato il tirocinio, di cui hanno progettato il modello, inesistente fino ad ora a livello nazionale. A questo fine l’Apef fa suoi e propone alcuni emendamenti (allegati ) volti a rafforzare, nel testo del DDL, il ruolo dei docenti Supervisori per il tirocinio, che Vi sono già stati presentati, lo scorso 6 Dicembre, dal Coordinamento Naz. dei Supervisori e dall’associazione degli specializzati e specializzandi delle SSIS, KIUSS.

Riteniamo inoltre che nel testo andrebbe esplicitato il periodo previsto per il tirocinio professionale, ad almeno un anno e non lasciato in una rischiosa indeterminatezza. Ricordiamo che il testo originario del Governo ne prevedeva la durata di due anni. E inoltre auspichiamo, On.le Napoli, che in merito all’o.d.g. proposto dal senatore Valditara,  per i motivi che ho illustrato prima, il biennio di specializzazione nel corso di laurea specialistica non possa esimersi dal contenere discipline a carattere psico-pedagogico, essenziali per ”fare un buon insegnante”.

Quanto alla valorizzazione e alla rimotivazione dei docenti e agli “strumenti” che li mettano in grado di affrontare la nuova scuola, da sempre pensiamo che non possano provvedervi solo gli specifici istituti contrattuali. Ci vuole un intervento legislativo.

Chiediamo pertanto a tutte le forze politiche un impegno a riscrivere finalmente, come compete al Parlamento ( si ricordi la L.421/’92), lo Stato giuridico degli insegnanti, che risale a trenta anni fa e che non è più in grado di seguire l’evoluzione dell’istruzione e le riforme fatte e da fare. Gli insegnanti e la Scuola nel suo complesso non possono più aspettare!

Proponiamo perciò di inserire nella legge il seguente emendamento:

 

All’Art.5, inserire il comma 2 bis:

 

“Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme generali relative alla definizione della professionalità docente in relazione all’attuazione delle presenti norme e all’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche di cui all’art.21 della legge 59 del 1997, con particolare riferimento ai diritti e ai doveri e allo sviluppo professionale e di carriera, anche tramite la revisione e modificazione delle norme contenute nel DPR 415 e 416 del 1974 e nel DPR 165 del 2001”.

 

      In via subordinata vi chiediamo di votare, contestualmente all’approvazione del ddl delega, un ordine del giorno che inviti il Governo a predisporre uno strumento legislativo delegato che affronti in modo organico tutti i problemi della ridefinizione delle norme generali e dei livelli essenziali di prestazione della funzione docente.

       Si allega una riflessione sulle questioni poste.

 

 

(a cura di Paola Tonna)