Decreto legislativo concernente la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione (ai sensi della L. 53 del 28-3-2003)
Esprimiamo
apprezzamento per lo schema del decreto legislativo, così come
è stato modificato dagli emendamenti della la Conferenza Stato – Regioni
che certamente completano e chiariscono alcuni aspetti di attuazione della
Riforma e in più operano responsabilmente verso un allentamento di quella contrapposizione di
posizioni che certamente non giova alla realizzazione di una riforma che
deve avere il requisito della maggiore condivisione possibile.
Rileviamo inoltre come il decreto, nel recepire le
indicazioni della legge in merito all’autonomia, nella flessibilità sia organizzativa che didattica
del monte ore proposto per ogni sezione del primo ciclo, esalti il ruolo
fortemente autonomistico della progettazione delle Scuole, realizzando
finalmente una discontinuità con
quell’impostazione centralista che il nostro sistema istruzione dovrebbe
aver abbandonato con la Legge 59 del ’97.
Francamente ci stupiamo come questo fondamentale aspetto non sia stato
colto da coloro che l’Autonomia hanno voluto per primi. Lo schema di decreto
inoltre ha il pregio di riparare alla “svista” contenuta nella legge, che non
contemplava ( o non citava) la quota riservata alla scuole come previsto nei
decreti attuativi dell’Autonomia.
La scuola dell’infanzia
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, poiché
condividiamo totalmente il suo inserimento all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione unitamente alla possibilità
dell’anticipo offerta alle famiglie così come previsto dalla legge, riteniamo
debba essere prioritaria per il Governo l’impegno per l’effettiva e concreta
attuazione della sua generalizzazione
territoriale, oggi incompleta. Questo anche per attuare quel principio di opportunità generalizzata di questo segmento di offerta
formativa contenuto, anch’esso, nella legge di riforma. Riteniamo quindi che
l’aver ribadito la possibilità di aggregazione con
istituti comprensivi del primo ciclo non possa che facilitare il processo di
diffusione dell’offerta statale.
La scuola del primo ciclo
Nell’ambito degli articoli sulle attività educative
e didattiche, relativi sia alla scuola primaria che a
quella secondaria di I grado, ribadiamo l’apprezzamento per il riconoscimento
sia della potestà didattico-organizzativa che della relativa responsabilità,
riconosciute agli insegnanti al fine di realizzare la personalizzazione del
piano di studi, che ci sembra interpreti correttamente la funzione di “indirizzo didattico” della scuola legittimata a
progettare l’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle
famiglie, là dove si manifestino.
Ovviamente siamo convinti e comunque auspichiamo che, in un’ottica di responsabilità e
di competenze che lo schema di decreto riconosce all’autonomia didattica
costituzionalmente garantita, questa funzione
di indirizzo didattico della scuola sia preservato da una deriva potenziale
verso una scuola troppo dipendente dalle richieste dell’utenza, dal momento che
prima di essere un servizio essa ha responsabilità di istituzione educativa.
Le nuove figure professionali
Questo tipo di scuola delineato dalla Riforma
funzionerà, quindi, se la Scuola sarà in grado di progettare, di seguire e monitorare i
percorsi progettati. Ma per ottenere questo è
necessario fornire gli strumenti ai
docenti che sono i depositari di questa funzione. A questo proposito
riteniamo utilissima l’istituzione di funzioni di responsabilità come quelle di
coordinamento delle attività didattiche, di orientamento
e di tutoraggio, sia nella scuola primaria che in quella secondaria di I grado.
Ma l’istituzione di queste, come di altre figure
professionali di cui necessita la scuola autonoma e di cui il decreto stesso
riconosce il prerequisito essenziale di
una specifica formazione, deve essere supportata da una nuova definizione
di profili professionali e di ruoli di accesso dal momento che non può essere, come nella scuola primaria,
lasciata alla sola individuazione del dirigente, che pure è legittima ma può
esserlo in modo efficace solo in un ambito di competenze individuate e
certificate degli insegnanti candidati alla funzione.
E del resto l’indeterminazione rispetto
all’individuazione di queste funzioni di responsabilità che si è preferito
lasciare nella scuola secondaria di I grado,
rappresenta uno snodo ineludibile
che può trovare una compiuta soluzione solo nella definizione di un nuovo Stato
giuridico degli insegnanti. L’organizzazione che rappresento, pertanto, auspica
che parallelamente ai decreti attuativi della Riforma si modifichi , quanto prima, anche il restante scenario normativo che
deve consentire alla Riforma stessa, ai suoi principali attori, gli insegnanti,
di camminare. Un nuovo stato giuridico
degli insegnanti, coerente con le finalità indicate in questo decreto e con
quelle dell’altra riforma con questa intersecantesi:
l’autonomia, da tempo approvata, è il corollario normativo essenziale cui il
Parlamento, riteniamo, è obbligato, quanto prima, a farsi carico.
La valutazione
Esprimiamo anche forte apprezzamento per il
riconoscimento della
responsabilità valutativa dei
docenti anche all’interno delle biennalità, nonché per l’opportuno richiamo
alla necessità di una continuità
didattica di almeno un biennio, premessa per una efficace relazione di
insegnamento-apprendimento, sia nella scuola primaria che secondaria di I
grado. Questi due aspetti centrano
opportunamente l’operato della scuola sullo studente e
sull’aspetto della responsabilità professionale, piuttosto che di mera tutela
sindacale, della funzione didattica.
Sul tema della
valutazione, tuttavia, esprimiamo perplessità per il fatto che non si sia fatta
menzione, nello schema di decreto, al ruolo previsto dalla legge, affidato all’INVALSI sia
nell’esame conclusivo del primo ciclo sia per quelle verifiche periodiche in
grado di conoscere e armonizzare la qualità dell’intero sistema di istruzione
nazionale. Ribadiamo che il ruolo di una valutazione esterna è fondamentale in
un sistema di autonomie, anche perché costituisce il necessario supporto ai
docenti per una corretta autovalutazione di istituto e quindi per la
possibilità di ottimizzazione dei percorsi di progettazione didattica.
Siamo altresì più che
favorevoli all’introduzione
di un obbligo di frequenza per gli studenti per almeno i tre quarti dell’orario
annuale personalizzato. Anzi auspichiamo che questa risoluzione si adotti anche
nel secondo ciclo di istruzione.
L’autonomia reale
Pure in questo panorama complessivamente favorevole, non
possiamo non scorgere alcune perplessità
ed indicare alcuni vincoli alla piena realizzazione delle finalità stesse del decreto.
·
Non possiamo non evidenziare una fiducia eccessiva nel ruolo affidato alle
famiglie specificatamente per quanto riguarda la cura della documentazione
del percorso formativo degli allievi, sia perché riteniamo che una tale
opportunità verrà sostanzialmente disattesa nella
maggioranza dei casi (il fallimento della partecipazione imposta dai vecchi
decreti delegati ci ha insegnato qualcosa), sia perché riteniamo che la
competenza della valutazione, anche dei metodi di apprendimento, vada di pari
passo con la responsabilità professionale che non può essere condivisa,
soprattutto su una materia così delicata, con l’utenza. Riteniamo infatti che nell’ottica di un
auspicabile ripristino di autorevolezza dell’istituzione Scuola, debbano essere
mantenute ben distinte le funzioni di gestione e di indirizzo da quelle di
scelta e di controllo delle famiglie. A questo proposito, altro corollario
normativo indispensabile per il quale chiediamo al Parlamento di rimettere
mano, è quello di una nuova definizione
degli Organi di governo delle Scuole, anch’essa,
come lo stato giuridico degli insegnanti, datata 1974.
·
Riteniamo, inoltre, che l’adozione degli
allegati relativi alle Indicazioni Nazionali adottati,
seppure in via transitoria, “fino
all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’art. 8 del DPR 275/99”
possano, nella non certezza del
riferimento normativo, determinare confusione in merito alla progettazione
didattica. Chiediamo quindi che per un lineare avvio della riforma sul
piano didattico, il Ministro dia attuazione nei tempi più brevi alle norme
regolamentari.
(
Sulle indicazioni nazionali
per la scuola secondaria del primo ciclo, è allegato il parere fornito dal
nostro Centro studi al Ministro).
·
Non può sfuggire al legislatore e
all’amministrazione, per una coerenza con le finalità qui introdotte e ribadite in merito all’autonomia , la necessità di dotare le
scuole di un organico funzionale di
istituto che solo può consentire una effettiva realizzazione di quella
flessibilità didattica ampiamente valorizzata nel decreto.
Proponiamo pertanto il
seguente emendamento:
agli art. 7, comma 4 e art.10, comma 4, sostituire la frase:” è costituito l’organico d’istituto” con “ è costituito l’organico funzionale
d’istituto”.
·
Infine, chiediamo di rimodulare la tempistica di avvio del primo ciclo su un carattere di gradualità e
cioè facendo slittare di un anno quanto contenuto all’art.13, comma 2, con il seguente emendamento:”…sono avviate, dall’a.s.2004-2005, la prima e la seconda classe della
scuola primaria e, a decorrere dall’a.s. 2005-2006, la terza, la quarta e la
quinta classe.”
per
l’A.P.E.F
Roma 12 gennaio 2004
il presidente, prof.ssa Paola Tonna