Decreto legislativo concernente la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione (ai sensi della L. 53 del 28-3-2003)

Audizione in VII Comm. Cultura della Camera del 12-01-2004

 

Testo della relazione presentata

 

Premessa

  Esprimiamo apprezzamento per lo schema del decreto legislativo, così come è stato modificato dagli emendamenti della la Conferenza Stato – Regioni che certamente completano e chiariscono alcuni aspetti di attuazione della Riforma e in più operano responsabilmente verso un allentamento di quella contrapposizione di posizioni che certamente non giova alla realizzazione di una riforma che deve avere il requisito della maggiore condivisione possibile.

Rileviamo inoltre come il decreto, nel recepire le indicazioni della legge in merito all’autonomia, nella flessibilità sia organizzativa che didattica del monte ore proposto per ogni sezione del primo ciclo, esalti il ruolo fortemente autonomistico della progettazione delle Scuole, realizzando finalmente una discontinuità con quell’impostazione centralista che il nostro sistema istruzione dovrebbe aver abbandonato con la Legge 59 del ’97.  Francamente ci stupiamo come questo fondamentale aspetto non sia stato colto da coloro che l’Autonomia hanno voluto per primi. Lo schema di decreto inoltre ha il pregio di riparare alla “svista”  contenuta nella legge, che non contemplava ( o non citava) la quota riservata alla scuole come previsto nei decreti attuativi dell’Autonomia.

 

La scuola dell’infanzia

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, poiché condividiamo totalmente il suo inserimento all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione unitamente alla possibilità dell’anticipo offerta alle famiglie così come previsto dalla legge, riteniamo debba essere prioritaria per il Governo l’impegno per l’effettiva e concreta attuazione della sua generalizzazione territoriale, oggi incompleta. Questo anche per attuare quel principio di opportunità generalizzata di questo segmento di offerta formativa contenuto, anch’esso, nella legge di riforma. Riteniamo quindi che l’aver ribadito la possibilità di aggregazione con istituti comprensivi del primo ciclo non possa che facilitare il processo di diffusione dell’offerta statale.

 

La scuola del primo ciclo

Nell’ambito degli articoli sulle attività educative e didattiche, relativi sia alla scuola primaria che a quella secondaria di I grado, ribadiamo l’apprezzamento per il riconoscimento sia della potestà didattico-organizzativa che della relativa responsabilità, riconosciute agli insegnanti al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, che ci sembra interpreti correttamente la funzione di “indirizzo didattico” della scuola legittimata a progettare l’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, là dove si manifestino.

Ovviamente siamo convinti e comunque auspichiamo che, in un’ottica di responsabilità e di competenze che lo schema di decreto riconosce all’autonomia didattica costituzionalmente garantita, questa funzione di indirizzo didattico della scuola sia preservato da una deriva potenziale verso una scuola troppo dipendente dalle richieste dell’utenza, dal momento che prima di essere un servizio essa ha responsabilità di istituzione educativa.

 

Le nuove figure professionali

Questo tipo di scuola delineato dalla Riforma funzionerà, quindi, se la Scuola sarà in grado di progettare, di seguire  e monitorare i percorsi progettati. Ma per ottenere questo è necessario fornire gli strumenti ai docenti che sono i depositari di questa funzione. A questo proposito riteniamo utilissima l’istituzione di funzioni di responsabilità come quelle di coordinamento delle attività didattiche, di orientamento e di tutoraggio, sia nella scuola primaria che in quella secondaria di I grado. Ma l’istituzione di queste, come di altre figure professionali di cui necessita la scuola autonoma e di cui il decreto stesso riconosce il prerequisito essenziale di una specifica formazione, deve essere supportata da una nuova definizione di profili professionali e di ruoli di accesso dal momento che non può essere, come nella scuola primaria, lasciata alla sola individuazione del dirigente, che pure è legittima ma può esserlo in modo efficace solo in un ambito di competenze individuate e certificate degli insegnanti candidati alla funzione.

E del resto l’indeterminazione rispetto all’individuazione di queste funzioni di responsabilità che si è preferito lasciare nella scuola secondaria di I grado, rappresenta uno snodo ineludibile che può trovare una compiuta soluzione solo nella definizione di un nuovo Stato giuridico degli insegnanti. L’organizzazione che rappresento, pertanto, auspica che parallelamente ai decreti attuativi della Riforma si modifichi , quanto prima, anche il restante scenario normativo che deve consentire alla Riforma stessa, ai suoi principali attori, gli insegnanti, di camminare. Un nuovo stato giuridico degli insegnanti, coerente con le finalità indicate in questo decreto e con quelle dell’altra riforma con questa intersecantesi: l’autonomia, da tempo approvata, è il corollario normativo essenziale cui il Parlamento, riteniamo, è obbligato, quanto prima, a farsi carico.

 

La valutazione

            Esprimiamo anche forte apprezzamento per il riconoscimento  della responsabilità valutativa dei docenti anche all’interno delle biennalità, nonché per l’opportuno richiamo alla necessità di una continuità didattica di almeno un biennio, premessa per una efficace relazione di insegnamento-apprendimento, sia nella scuola primaria che secondaria di I grado. Questi due aspetti centrano opportunamente l’operato della scuola sullo studente e sull’aspetto della responsabilità professionale, piuttosto che di mera tutela sindacale, della funzione didattica.

Sul tema della valutazione, tuttavia, esprimiamo perplessità per il fatto che non si sia fatta menzione, nello schema di decreto, al ruolo previsto dalla legge, affidato all’INVALSI  sia nell’esame conclusivo del primo ciclo sia per quelle verifiche periodiche in grado di conoscere e armonizzare la qualità dell’intero sistema di istruzione nazionale. Ribadiamo che il ruolo di una valutazione esterna è fondamentale in un sistema di autonomie, anche perché costituisce il necessario supporto ai docenti per una corretta autovalutazione di istituto e quindi per la possibilità di ottimizzazione dei percorsi di progettazione didattica.

Siamo altresì più che favorevoli  all’introduzione di un obbligo di frequenza per gli studenti per almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Anzi auspichiamo che questa risoluzione si adotti anche nel secondo ciclo di istruzione.

L’autonomia reale

            Pure in questo panorama complessivamente favorevole, non possiamo non scorgere alcune perplessità ed indicare alcuni vincoli alla piena realizzazione delle finalità stesse del decreto.

·        Non possiamo non evidenziare una fiducia eccessiva nel ruolo affidato alle famiglie specificatamente per quanto riguarda la cura della documentazione del percorso formativo degli allievi, sia perché riteniamo che una tale opportunità verrà sostanzialmente disattesa nella maggioranza dei casi (il fallimento della partecipazione imposta dai vecchi decreti delegati ci ha insegnato qualcosa), sia perché riteniamo che la competenza della valutazione, anche dei metodi di apprendimento, vada di pari passo con la responsabilità professionale che non può essere condivisa, soprattutto su una materia così delicata, con l’utenza. Riteniamo infatti che nell’ottica di un auspicabile ripristino di autorevolezza dell’istituzione Scuola, debbano essere mantenute ben distinte le funzioni di gestione e di indirizzo da quelle di scelta e di controllo delle famiglie. A questo proposito, altro corollario normativo indispensabile per il quale chiediamo al Parlamento di rimettere mano, è quello di una nuova definizione degli Organi di governo delle Scuole, anch’essa, come lo stato giuridico degli insegnanti, datata 1974.

·        Riteniamo, inoltre, che l’adozione degli allegati relativi alle Indicazioni Nazionali adottati, seppure in via transitoria, “fino all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’art. 8 del DPR 275/99” possano, nella non certezza del riferimento normativo, determinare confusione in merito alla progettazione didattica. Chiediamo quindi che per un lineare avvio della riforma sul piano didattico, il Ministro dia attuazione  nei tempi più brevi alle norme regolamentari.

( Sulle indicazioni nazionali per la scuola secondaria del primo ciclo, è allegato il parere fornito dal nostro Centro studi al Ministro).

·        Non può sfuggire al legislatore e all’amministrazione, per una coerenza con le finalità qui introdotte e ribadite in merito all’autonomia , la necessità di dotare le scuole di un organico funzionale di istituto che solo può consentire una effettiva realizzazione di quella flessibilità didattica ampiamente valorizzata nel decreto.

Proponiamo pertanto il seguente emendamento:

agli art. 7, comma 4 e art.10, comma 4, sostituire la frase:” è costituito l’organico d’istituto” con “ è costituito l’organico funzionale d’istituto”.

·        Infine, chiediamo di rimodulare la tempistica di avvio del primo ciclo su un carattere di gradualità e cioè facendo slittare di un anno quanto contenuto all’art.13, comma 2, con il seguente emendamento:”…sono avviate, dall’a.s.2004-2005, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall’a.s. 2005-2006, la terza, la quarta e la quinta classe.”

                                                                                                                        
 
per l’A.P.E.F                                                                                       
Roma 12 gennaio 2004
                                                                 il presidente,  prof.ssa Paola Tonna