Il testo del decreto attuativo dell’art. 5 sulla Formazione iniziale degli insegnanti approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 Febbraio, il cui iter proseguirà, prima della definitiva approvazione, sentito il parere della Conferenza unificata Stato- Regioni e i relativi pareri delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato.
(in evidenza le variazioni approvate rispetto all’ultima bozza ufficiosa).
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Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Schema di decreto legislativo
concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli
insegnanti al fini dell'accesso all'insegnamento, al sensi dell'art. 5 della
legge 28 marzo 2003, n. 53
VISTI gli articoli 76, 87
e Il 7 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo
2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale" e, in particolare,
l'articolo 5;
VISTO il decreto
legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 recante "Definizione delle norme
Generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a
norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente "Istituzione del
servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo
2000, n. 62;
VISTO l'art. 17, comma
95, della legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 266 del 12
novembre 2004;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;
ACQUISITO il parere della
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
ACQUISTA l’intesa
di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n.281 del 1977, con la
predette Conferenza, sull’articolo 2, comma 5;
ACQUISITI i pareri delle
competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati,
in data ...;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;
Su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Il seguente decreto
legislativo:
Articolo 1
1. I docenti
delle varie comunità di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni,
del processo educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema
di istruzione e formazione.
2. La
formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, del
primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, è
finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità
docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella
capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e
nel rispetto dei principi deontologici.
3. La
formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti
cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di
insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da
sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla
progressione del rendimento che agli esiti finali.
1. Il percorso di
formazione iniziale dei docenti, affidato alle università ed alle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica è preordinato all'accesso
all'insegnamento.
2. Per
l'accesso all'insegnamento nella scuola statale il predetto percorso è connesso
con la relativa procedura concorsuale, definita dal presente articolo
finalizzata alla copertura della quota di posti riservata al concorso per
titoli ed esami di cui all'articolo 399, comma 1 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.
3. Ai fini di
cui al comma 2, viene determinato annualmente, ai sensi dell’articolo 3, comma
1, il numero complessivo dei posti che si prevede di coprire ai sensi
dell’articolo 399, comma 1 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, destinando alla procedura concorsuale
di cui al presente articolo la quota di posti da coprire mediante concorso.
4. La
procedura di cui al comma 2 si articola nelle seguenti fasi:
a) procedura selettiva di ammissione, nel
limite dei posti che si prevede di coprire, autorizzati ai sensi dell’articolo
3, comma 1, a corsi di laurea magistrale o del diploma accademico di secondo
livello a numero programmato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 2
agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, rispettivamente presso le
università o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale o coreutica,
e conseguimento, unitamente alla laurea magistrale o al diploma accademico di
secondo livello, dell’abilitazione all’insegnamento, secondo quanto previsto
dagli articoli 3 e 4 del presente decreto;
b) prova concorsuale a conclusione dei corsi di
cui alla lettera a), come previsto dall’articolo 3, commi 6 e 7;
c)
ammissione ad un anno di applicazione presso un'istituzione scolastica,
mediante la stipulazione dell'apposito contratto di inserimento formativo al
lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.
53, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente
decreto;
d) valutazione da parte dell'istituzione
scolastica presso cui è stato svolto l'anno di applicazione di cui alla lettera
c), ai fini della stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato di
cui all’articolo 5.
5. Per l'accesso
all'insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale, le
Regioni possono avvalersi anche del canale formativo di cui al presente decreto
legislativo, in connessione con apposite procedure concorsuali disciplinate dai
rispettivi ordinamenti.
Articolo 3
1. Ai fini dell’avvio e
dello svolgimento della procedura concorsuale di cui all’articolo 2, commi 2 e
3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare con le
modalità di cui all’ai sensi dell’articolo 35, comma 4, secondo
periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, da adottare su proposta anche del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, è determinato il numero dei posti che si
prevede di coprire nelle scuole statali con la procedura di cui all’articolo 2,
comma 3, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale
docente nelle scuole statali deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. La predetta programmazione
tiene conto di stime revisionali del numero degli alunni, anche disabili, del
turn-over del personale docente e dei posti di insegnamento nelle scuole
statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su
base regionale. Per le conseguenti assunzioni, resta ferma l’applicazione della
disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e successive modificazioni.
2. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce
tra le università funzionanti in ciascuna Regione un numero di posti per
l’accesso alla laurea magistrale, pari a quello dei posti che si prevede di
coprire nelle scuole statali della stessa Regione e maggiorato del 10%, tenuto
conto dell’offerta potenziale delle università comunicata da ciascun ateneo, ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264 e
dell’esigenza di assicurare una equilibrata offerta formativa sul territorio.
Il Ministro provvede, con gli stessi criteri e modalità, alla determinazione
del numero dei posti per l’accesso ai corsi di diploma accademico di secondo
livello presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica ed alla loro ripartizione presso le medesime istituzioni.
3. Le procedure selettive
per l’accesso ai corsi di laurea o di diploma sono indette, per ciascuna
Regione, per i posti da ricoprire nella Regione stessa. All’indizione provvede
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
4. L’accesso ai corsi di
laurea magistrale e ai corsi accademici di secondo livello istituiti e attivati
come previsto all’articolo 4 avviene, nei limiti numerici dei posti assegnati
ai sensi del comma 2 del presente articolo, previo superamento di specifiche
prove selettive di ammissione, con valutazione comparativa dei candidati volte
ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della
preparazione dei candidati secondo modalità e contenuti stabiliti a livello
nazionale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. Sono richiesti altresì i requisiti per l’ammissione ai concorsi di
accesso agli impieghi civili dello Stato. Le commissioni preposte a tale
accertamento sono nominate dalle competenti strutture accademiche, secondo modalità
stabilite nel predetto decreto e sono composte da docenti universitari o da
docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e
da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative. Il decreto
stesso determina altresì le modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi da
parte di coloro che risultino in possesso di titoli di studio universitario
acquisiti in base al previgente ordinamento.
5. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati i
criteri e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei
titoli di cui al comma 4, ultimo periodo, di ulteriori titoli abilitanti
organizzati dalle competenti strutture didattiche degli Atenei.
6. La laurea magistrale e
il diploma accademico di secondo livello si conseguono, unitamente
all'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni del sistema di istruzione e
di formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera c), con la discussione della tesi e il superamento di un esame
di Stato, costituito da apposite prove, aventi anche valore di prove
concorsuali, secondo modalità definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione d'esame,
nominata dalla competente autorità accademica, è composta, sulla base dei
criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, da docenti universitari, o da docenti delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e da docenti titolari nelle
istituzioni scolastiche e formative, designati dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il diploma abilitano
all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria o, nella
scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle
discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate ai sensi
dell'articolo 4, comma 7.
7. La laurea magistrale e
il diploma accademico di secondo livello, unitamente al superamento dell'esame
di Stato abilitante, danno titolo all'accesso ai ruoli secondo quanto previsto
all'articolo 5.
Articolo 4
1. I percorsi di
formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo cielo e
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari
dignità e si svolgono presso le università e le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici
di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari,
pedagogiche, didattiche, organizzativi, relazionali e comunicative, riflessive
sulle pratiche didattiche che caratterizzano il profilo formativo e
professionale del docente.
2. Con uno o più decreti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e successive modificazioni sono individuati, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'art. 6, comma 2, del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie
generale, n. 266 del 12 novembre 2004:
a) le
classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche interfacoltà
o interuniversità, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui al
comma 1;
b) il
profilo formativo e professionale del docente;
c) le
correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio
del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle
attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione
docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del
giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è
svolto il tirocinio stesso;
d) i
relativi ambiti disciplinari;
e) i
relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari
all'80% dei complessivi 120 crediti formativi universitari, di cui non più del
25% dell'area pedagogico-professionale, in modo da garantire, al termine del
percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del
docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze
coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di
abilitazione.
3. Per la
formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del
secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono
individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali
gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei
docenti può prevedere stages all'estero.
4. I corsi di laurea
magistrale e i corsi accademici di secondo livello di cui al comma 1 sono
istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell’osservanza
dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
5. I corsi di laurea
magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello
stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate
dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le
convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di
docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse
finanziarie per il funzionamento dei corsi anche prevedendo appositi organi
consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche
degli atenei.
6. Con specifici decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a
determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai
principi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i
necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette
istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì il raccordo tra le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università,
per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.
7. Le classi di
abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola
secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
8. I corsi di laurea
magistrale e di diploma accademico di secondo livello di cui al presente
articolo e gli esami di stato di cui all’articolo 3, comma 6, e
al presente articolo sono finanziati con le entrate realizzate dalle
università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi
a carico dei corsisti. I corsi medesimi non comportano oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei
singoli conservatori. Con decreto de Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca è stabilita, anche ai fini ella copertura degli
oneri derivanti dal funzionamento elle commissioni per gli esami di stato di
cui all’articolo 3 comma 6, la misura delle tasse e dei contributi a carico ei
corsisti.
9. Per lo svolgimento dei
compiti di supervisione del tirocinio e del coordinamento del medesimo con
altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell’ambito dei corsi di
laurea magistrale di cui all’articolo 3 e al presente articolo,
resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto
1998, n. 315.
10. Per le esigenze
finanziarie connesse con il processo di adeguamento riconversione
delle attuali strutture, anche ai fini dell’articolo 6, degli
articoli 6 e 7, si provvede entro il limite delle risorse fissate, per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 nell’importo di 10.500.000 euro, con il
decreto i finanziamenti previsti nel decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 agosto 2004, n. 262, emanato
ai sensi della legge 18 dicembre 1990, n. 245 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004. A tal fine il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta gli atti programmatori
funzionali al rispetto del suddetto limite di spesa.
11. I
requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo
formativo e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione
e formazione professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui al
decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c)
della legge 28 marzo 2003, n. 53, concorrono alla determinazione dei livelli
essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della
Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche
professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto,
determina le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono
definiti gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
c) della legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale e
professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.
Articolo 5
1. I laureati e i
diplomati abilitati ai sensi dell'articolo 3 4, comma 6, sono collocati, a cura degli
uffici scolastici regionali, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato
abilitante, in apposite graduatorie, distinte per la scuola dell'infanzia, la
scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per
ciascuna classe di abilitazione.
2. Nell’ambito del
contingente autorizzato per le assunzioni del personale docente, secondo quanto
previsto dall’articolo 3, comma 1, l’'ufficio scolastico regionale provvede
all'assegnazione alle scuole degli aspiranti di cui al comma 1 del presente
articolo, nell'ordine delle graduatorie tenendo conto delle preferenze espresse
a tal fine dagli aspiranti stessi, per lo svolgimento di un anno di
applicazione all'insegnamento. A tal fine, il dirigente scolastico della scuola
cui l'aspirante è assegnato stipula, con lo stesso, l'apposito contratto di
inserimento formativo al lavoro di cui all'articolo 5, comma 1 4, lettera e) della legge 28 marzo 2003,
n. 53.
3. I posti così assegnati
sono accantonati e destinati esclusivamente all’assunzione con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, di cui al comma 6.
4. I docenti svolgono
l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto
la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede
contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo
svolgimento della predetta funzione di tutor. I relativi oneri sono posti a
carico dello specifico fondo di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, a valere sulle somme iscritte, sotto al U.P.B. 2.1.5.3
al capitolo 1276 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca per l’anno 2005.
5. Nell'anno di
applicazione, il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio in
vigore, ad attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di
svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui
all'articolo 6, sulla base delle indicazioni del tutor.
6. Compiuto l'anno di
applicazione, il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione
del servizio di cui all'articolo 11 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ai fini dell'accesso al ruolo del personale
docente delle scuole statali, una relazione sulle esperienze e attività svolte
e adeguatamente documentate. A seguito di giudizio favorevole espresso dal
comitato, che a tal fine tiene conto anche degli elementi di valutazione
forniti dal tutor, il dirigente scolastico stipula con l'interessato il
contratto di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato, con vincolo di
permanenza, per almeno tre anni scolastici, nell'istituzione scolastica o
formativa presso cui è stato svolto l'anno di applicazione.
7. Ai fini della
valutazione di cui al comma 6 la durata dell'insegnamento effettivamente svolto
deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
8. In caso di giudizio
non favorevole il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sentito
il dirigente dell'istituzione scolastica, può concedere una proroga, per un
anno scolastico, del periodo di applicazione, ai fini di una nuova valutazione.
La proroga è comunque disposta qualora la durata dell'insegnamento
effettivamente svolto nel periodo di applicazione sia inferiore a quella
indicata al comma 7.
9. A seguito
dell'assunzione a tempo indeterminato l'anno di applicazione è riconosciuto a
tutti gli effetti.
10. Per quanto non
previsto dal presente articolo, ai docenti impegnati nell'anno di applicazione
si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione
collettiva di comparto del personale della scuola.
Articolo 6
(Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli
insegnanti)
1. Per i fini di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53 i
regolamenti didattici di ateneo, disciplinano la istituzione e l'organizzazione
di apposita struttura di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di
Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti", al quale
vengono attribuiti i seguenti compiti:
a)
organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione
in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e
professionale richiesto;
b)
provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale con tutti
gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali, stabilite
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai
corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;
c)
organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori
professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;
d)
raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici
scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del
terzo settore, con le imprese o con le rispettive associazioni di
rappresentanza, con le camere di commercio, industria e artigianato, da
coinvolgere negli stage e nei tirocini;
e)
collaborazione con le istituzioni di istruzione e formazione, per la formazione
degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di
coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni
di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate
con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali
di ricerca educativa (IRRE), ovvero su proposta delle istituzioni di istruzione
e di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti
locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati; le predette
convenzioni non devono comunque comportare maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2. Allo scopo di
assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello
nazionale, con decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di
valutazione del sistema universitario, integrato a tali fini con esperti del
settore artistico e musicale e coreutico, sono definiti i criteri e le
modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi
di cui all'articolo 3, in relazione agli obiettivi formativi individuati dai
decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.
3. Per gli
stessi fini di cui al comma 1, le accademie di belle arti e i conservatori di
musica disciplinano con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta
del consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita
struttura di coordinamento e di gestione delle attività.
4. Nel quadro delle
funzioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio
1999, n. 258, l'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le
Università e gli IRRE:
a)
assicura lo sviluppo del sistema nazionale di e-learning a supporto della
formazione in servizio degli insegnanti, curando la progettazione e la
realizzazione di servizi di e-learning e di contenuti multimediali a ciò
finalizzati;
b)
progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione degli
insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e diffusione delle
innovazioni didattiche introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai
relativi decreti attuativi, anche mediante i servizi di e-learning di cui alla
lettera a).
Articolo 7
(Iniziative di eccellenza per la formazione)
1. Per i fini di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge n. 53 del 2003, e ferme
restando le competenze delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i
centri di ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 6 e le accademie di belle
arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuovono,
nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’Ateneo, iniziative di
eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di 1.000.000 di euro, a
decorrere dall’anno 2006, utilizzando allo scopo l’autorizzazione di spesa
della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla legge 30 dicembre
2004, n. 311. per la formazione permanente degli insegnanti delle
istituzioni di istruzione e di formazione.
2. Sulla base di
specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni regionali del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'INDIRE, l'INVALSI e con
gli IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di
formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su
proposta dei centri di ateneo o di interateneo, di cui all'articolo 6 e delle
accadente di belle arti e i conservatori di musica, organizzano apposite
attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento
scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Le
predette convenzioni non devono comportare comunque maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Articolo 8
(Abrogazioni)