RUOLO AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE: RUOLO AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE: Il
Governo si appresta a discutere nei prossimi giorni il Ddl
sullo stato giuridico degli insegnanti di religione da sottoporre alle Camere. Attualmente la materia è disciplinata dalle norme fissate dal Concordato lateranense (e relativo Accordo) ( nonché dal DPR n° 751/85
e successive modificazioni ), in virtù delle quali si è, di fatto, determinata
l'esistenza di un ruolo ibrido: i docenti di religione cattolica vengono
retribuiti dallo Stato italiano ma devono possedere un titolo accademico
"conferito da facoltà approvata dalla Santa Sede" oppure diploma di
laurea italiano purchè accompagnato da diploma in
Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana; l'attribuzione
degli incarichi di docenza, poi, è subordinata al placet dell'ordinario diocesano competente per territorio e del
dirigente scolastico. In sostanza,
quindi, dal 1985 la Pubblica Amministrazione stipendia specialisti scelti dalla Curia e revocabili in
qualsiasi momento dell'anno scolastico a insindacabile
giudizio dell' autorità diocesana. Attualmente, quindi, il docente di religione "gode", per l’intero arco della carriera, del trattamento giuridico-economico riservato ai docenti assunti con
incarico a tempo determinato, in una situazione anomala che lo Stato oggi
finalmente chiarisce. Il progetto in
esame mantiene i due ruoli attualmente esistenti (uno
per le materne e le elementari, l'altro per la secondaria) e attribuisce al
Dirigente Regionale il compito di determinarne gli organici, sulla scorta dei
quali verranno banditi, con la solita cadenza triennale, concorsi per titoli ed
esami. I candidati
dovranno possedere i titoli previsti dall'art. 4 del DPR 751/85, vantare
un'anzianità di servizio pari ad almeno 4 anni continuativi
con orario di cattedra completo ed essere in possesso del certificato di
idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano. L'esame verterà esclusivamente sull'accertamento della preparazione
culturale generale e didattica, non sui contenuti disciplinari e, in sede di
prima applicazione del dispositivo di legge, consterà di un'unica prova. Quanto alla commissione, la sua
composizione è piuttosto oscura, poiché agli esaminatori viene
richiesta la titolarità di "insegnamento pertinente con
l'accertamento" della preparazione generale culturale e didattica. La novità meno
convincente è, però, rappresentata dalla estensione ai
docenti di religione, ai quali sia stata
revocata dalla Curia l'idoneità e vincitori di concorso, delle disposizioni
vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto scuola, tanto per
quanto attiene ai passaggi da un ordine all'altro, quanto per ciò che concerne
i movimenti su classe di concorso
diversa da quella di titolarità ove in possesso dei titoli necessari (seconda
laurea e relativa abilitazione all'insegnamento). L'articolo mira
sostanzialmente ad allineare lo status dei docenti di religione a quello dei
titolari delle altre discipline, per i quali già
il DLgs n° 165 ribadiva la
facoltà di partecipare a procedure di diversa mobilità e utilizzazione, nel
rispetto del DM 354/98, costitutivo degli ambiti disciplinari per aggregazione
di classi di concorso e della CM 454/98 che riconosceva efficacia immediata
alle corrispondenze disciplinari permettendo ai beneficiari di partecipare alle
procedure di passaggio di cattedra, di ruolo e di utilizzazione dal successivo
anno scolastico. Il decreto ha poi
prodotto effetti che sono stati indubbiamente tra i più deleteri per la
professionalità docente, poiché a
brevissima distanza sono state emanate ben due Ordinanze Ministeriali che
davano la stura a una serie biblica di concorsi e
corsi abilitanti strutturati su modalità e contenuti del tutto dequalificanti.
Il risultato è la riconversione selvaggia: attualmente,
infatti, si può passare dalla materna all'insegnamento della disciplina x nella
scuola secondaria e viceversa, semplicemente spendendo l'anzianità di servizio
e il possesso di un diploma abilitante conseguito (nella migliore delle
circostanze) in seguito alla frequenza di 100 ore di corso. Se la ratio con cui si continua
a riformare la scuola è questa, occorre allora riconoscere un principio di
coerenza anche al provvedimento oggi in discussione.
UNA QUESTIONE DI COERENZA">
UNA QUESTIONE DI COERENZA, MA . . .Carmela Ariosto