RUOLO AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE:
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RUOLO AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE:
UNA QUESTIONE DI COERENZA, MA . . .

 

 

Il Governo si appresta a discutere nei prossimi giorni il Ddl sullo stato giuridico degli insegnanti di religione da sottoporre alle Camere.

Attualmente la materia è disciplinata dalle norme fissate dal Concordato lateranense (e relativo Accordo) ( nonché dal DPR n° 751/85 e successive modificazioni ), in virtù delle quali si è, di fatto, determinata l'esistenza di un ruolo ibrido: i docenti di religione cattolica vengono retribuiti dallo Stato italiano ma devono possedere un titolo accademico "conferito da facoltà approvata dalla Santa Sede" oppure diploma di laurea italiano purchè accompagnato da diploma in Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana; l'attribuzione degli incarichi di docenza, poi, è subordinata al placet dell'ordinario diocesano competente per territorio e del dirigente scolastico.

In sostanza, quindi, dal 1985 la Pubblica Amministrazione stipendia  specialisti scelti dalla Curia e revocabili in qualsiasi momento dell'anno scolastico a insindacabile giudizio dell' autorità diocesana.

Attualmente, quindi, il docente di religione "gode", per l’intero arco della carriera, del trattamento giuridico-economico riservato ai docenti assunti con incarico a tempo determinato, in una situazione anomala che lo Stato  oggi  finalmente chiarisce.

Il progetto in esame mantiene i due ruoli attualmente esistenti (uno per le materne e le elementari, l'altro per la secondaria) e attribuisce al Dirigente Regionale il compito di determinarne gli organici, sulla scorta dei quali verranno banditi, con la solita cadenza triennale, concorsi per titoli ed esami.

I candidati dovranno possedere i titoli previsti dall'art. 4 del DPR 751/85, vantare un'anzianità di servizio pari ad almeno 4 anni continuativi con orario di cattedra completo ed essere in possesso del certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano.

L'esame verterà esclusivamente sull'accertamento della preparazione culturale generale e didattica, non sui contenuti disciplinari e, in sede di prima applicazione del dispositivo di legge, consterà di un'unica prova.

Quanto alla commissione, la sua composizione è piuttosto oscura, poiché agli esaminatori viene richiesta la titolarità di "insegnamento pertinente con l'accertamento" della preparazione generale culturale e didattica.

La novità meno convincente è, però, rappresentata dalla estensione ai docenti di religione, ai quali sia stata revocata dalla Curia l'idoneità e vincitori di concorso, delle disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto scuola, tanto per quanto attiene ai passaggi da un ordine all'altro, quanto per ciò che concerne i  movimenti su classe di concorso diversa da quella di titolarità ove in possesso dei titoli necessari (seconda laurea e relativa abilitazione all'insegnamento).

L'articolo mira sostanzialmente ad allineare lo status dei docenti di religione a quello dei titolari delle altre discipline, per i quali già il DLgs n° 165 ribadiva la facoltà di partecipare a procedure di diversa mobilità e utilizzazione, nel rispetto del DM 354/98, costitutivo degli ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso e della CM 454/98 che riconosceva efficacia immediata alle corrispondenze disciplinari permettendo ai beneficiari di partecipare alle procedure di passaggio di cattedra, di ruolo e di utilizzazione dal successivo anno scolastico.

Il decreto ha poi prodotto effetti che sono stati indubbiamente tra i più deleteri per la professionalità docente,  poiché a brevissima distanza sono state emanate ben due Ordinanze Ministeriali che davano la stura a una serie biblica di concorsi e corsi abilitanti strutturati su modalità e contenuti del tutto dequalificanti. Il risultato è la riconversione selvaggia: attualmente, infatti, si può passare dalla materna all'insegnamento della disciplina x nella scuola secondaria e viceversa, semplicemente spendendo l'anzianità di servizio e il possesso di un diploma abilitante conseguito (nella migliore delle circostanze) in seguito alla frequenza di 100 ore di corso.

Se la ratio con cui si continua a riformare la scuola è questa, occorre allora riconoscere un principio di coerenza anche al provvedimento oggi in discussione.

 

Carmela Ariosto