ORGANI
COLLEGIALI DELLA SCUOLA:
L’analisi
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ORGANI
COLLEGIALI DELLA SCUOLA: L’analisi
del progetto del disegno di legge sugli OOCC della scuola, che inizierà ben
presto il suo iter parlamentare, mostra alcune sostanziali novità, enunciabili
non tanto in termini di norme o indicazioni prescrittive a cui le scuole
dovrebbero attenersi, quanto in termini di principi generali a cui devono
ispirarsi. Questi principi sono essenzialmente due, contenuti entrambi
nel 1° articolo della legge: 1)
Il
riconoscimento del principio di autodeterminazione delle scuole, insito nel
concetto di Autonomia che, da norma finora
concessa, assume finalmente e concretamente la valenza di un diritto
giuridico riconosciuto. ( comma 2: “ le
istituzioni scolastiche, nell’esercizio della propria autonomia, disciplinano
la composizione ed il funzionamento degli degli organi di governo” ). 2)
L’essenziale separazione tra le funzioni di gestione, quelle di indirizzo, e
quelle di partecipazione dell’utenza. ( comma 4 : “ le funzioni di indirizzo spettano agli organi di governo e i compiti
di gestione, spettano al dirigente scolastico.” ) Quest’ultimo principio sancisce la fine del vecchio
concetto assemblearista e falsamente partecipativo dei vecchi decreti delegati
del ’74. Nello stesso articolo di apertura vengono enunciati altri
due concetti importanti: “Gli organi di
governo valorizzano la funzione educativa dei docenti” (comma 3 ) e si
richiama alla libertà d’insegnamento che garantisce, nei POF, la possibilità di opzioni didattiche individuali, concetto
questo mutuato, ma ribadito, dal Regolamento dell’Autonomia Gli
Organi sono ridotti a quattro: Il Consiglio di
amministrazione ha compiti di indirizzo generale delle attività,
nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei docenti. E,
fatta salva la sola partecipazione del direttore amministrativo, decide,
secondo il sopracitato criterio di autodeterminazione, la composizione, le
modalità di designazione delle varie componenti,( da cui sono esclusi gli ATA
), ma vi deve essere presente un rappresentante della proprietà dei locali
scolastici (chi ha fatto parte dei C.d.I. sa quanto possa essere appropriata
questa scelta), e fino a 3 esperti esterni. Ma la novità più significativa e direi qualificante, è far
presiedere il C.d.A. al Dirigente piuttosto che, come finora, ad un genitore.
Così si salvaguarda il principio di competenza piuttosto che quello di generica
rappresentanza. E i Capi d’Istituto si
dovranno assumere,in prima persona, la responsabilità che, coerentemente,
spetta al loro ruolo di dirigenti. L’APEF ,
aveva fatto pervenire tra le altre, questa opzione al Ministero durante la fase
di discussione preliminare del disegno di legge. Oltre ad essere
scomparso ogni riferimento anche agli “ambiti “ disciplinari, questa articolazione
del collegio, che pur mantiene nella sua unità la sua funzione giuridica,
garantisce quell’efficienza sul piano collegiale del lavoro professionale dei
docenti che altrimenti renderebbe impraticabili tutte quelle nuove incombenze
che l’autonomia didattica degli Istituti (quando sarà a regime ) dovrà
garantire. Inoltre
con la dizione modificata “ può organizzarsi in commissioni, gruppi di lavoro o di progetto “ gliene
attribuisce, senza fraintendimenti, la facoltà, facendo chiarezza anche qui sul
principio di autodeterminazione dei docenti circa le forme organizzative del
loro lavoro. Questo principio è stato ulteriormente rinforzato, su precisa segnalazione dell’APEF, in quanto è il Regolamento d’Istituto che
recepisce, incondizionatamente, le modalità organizzative del Collegio e
non viceversa come era nella precedente versione. Se la presidenza del Collegio al Dirigente scolastico è,
attualmente, l’unica normativamente praticabile, il nostro auspicio è che la
rapida definizione dei nuovi profili professionali dei docenti e la
ridefinizione del loro stato giuridico in termini di funzioni più complesse (e
di carriera, ovviamente), crei il presupposto indispensabile per l’affidamento della Presidenza del Collegio ad
un docente, Coordinatore della didattica, che abbia in campo didattico, le
stesse responsabilità che ha il Capo di Istituto in ambito gestionale. Gli organismi per la valutazione collegiale degli
alunni come si vede nell’esercizio della “responsabilità professionale”, muore, finalmente, il vecchio
consiglio di classe con tutte le incombenze rituali e burocratiche che gli
erano attribuite e al suo posto vi è un organismo snello che è tenuto alla sola
valutazione degli alunni. Nuclei di valutazione di istituto organo
fondamentale per un’efficace attuazione dell’autonomia didattica degli
istituti. Allo stato nutriamo serie perplessità sul fatto che in tutte le
scuole del Paese si possano trovare esperti esterni nel campo della
valutazione. Queste
competenze, di cui c’è necessità, andranno perciò formate, tra gli stessi
docenti, ed anzi potrebbero costituire proprio alcune tra le funzioni più
complesse che i nuovi ed auspicati profili professionali dovrebbero disegnare.
A quel punto le scuole potranno liberamente avvalersi di esperti esterni o di
docenti esperti interni con competenze formate e accertate. Il fatto che ci si fermi qui e non vi siano altri Organi
degli studenti e delle famiglie, ma che giustamente l’art.8 impegni le scuole a
garantirne tutti i diritti di riunione e associazione, sta a significare che
finalmente si è capito che la partecipazione
è cosa diversa dalla rappresentanza. Essa è una dimensione culturale ed
educativa e non si può né normare né congelare in organismi obbligatori. P.T. Roma 18 Novembre 2001A.P.E.F. Associazione Professionale di Insegnanti
DOCUMENTI
CAMBIANO I
PRINCIPI ISPIRATORI
IL Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio
delle attività didattiche ed educative. Si articola in Dipartimenti Disciplinari.