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ORGANI   COLLEGIALI    DELLA    SCUOLA:

CAMBIANO  I  PRINCIPI  ISPIRATORI

 

 

           

            L’analisi del progetto del disegno di legge sugli OOCC della scuola">

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ORGANI   COLLEGIALI    DELLA    SCUOLA:

CAMBIANO  I  PRINCIPI  ISPIRATORI

 

 

           

            L’analisi del progetto del disegno di legge sugli OOCC della scuola, che inizierà ben presto il suo iter parlamentare, mostra alcune sostanziali novità, enunciabili non tanto in termini di norme o indicazioni prescrittive a cui le scuole dovrebbero attenersi, quanto in termini di principi generali a cui devono ispirarsi.

Questi principi sono essenzialmente due, contenuti entrambi nel 1° articolo della legge:

 

1)     Il riconoscimento del principio di autodeterminazione delle scuole, insito nel concetto di Autonomia che, da norma finora concessa, assume finalmente e concretamente la valenza di un diritto giuridico riconosciuto. ( comma 2: “ le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della propria autonomia, disciplinano la composizione ed il funzionamento degli degli organi di governo” ).

 

 

2) L’essenziale separazione tra le funzioni di gestione, quelle di indirizzo, e quelle di partecipazione dell’utenza. ( comma 4 : “ le funzioni di indirizzo spettano agli organi di governo e i compiti di gestione, spettano al dirigente scolastico.” )

 

Quest’ultimo principio sancisce la fine del vecchio concetto assemblearista e falsamente partecipativo dei vecchi decreti delegati del ’74.

Nello stesso articolo di apertura vengono enunciati altri due concetti importanti: “Gli organi di governo valorizzano la funzione educativa dei docenti” (comma 3 ) e si richiama alla libertà d’insegnamento che garantisce, nei POF, la possibilità di opzioni didattiche individuali, concetto questo mutuato, ma ribadito, dal Regolamento dell’Autonomia

 

Gli Organi sono ridotti a quattro:

 

Il Consiglio di amministrazione  ha compiti di indirizzo generale delle attività, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei docenti. E, fatta salva la sola partecipazione del direttore amministrativo, decide, secondo il sopracitato criterio di autodeterminazione, la composizione, le modalità di designazione delle varie componenti,( da cui sono esclusi gli ATA ), ma vi deve essere presente un rappresentante della proprietà dei locali scolastici (chi ha fatto parte dei C.d.I. sa quanto possa essere appropriata questa scelta), e fino a 3 esperti esterni.

Ma la novità più significativa e direi qualificante, è far presiedere il C.d.A. al Dirigente piuttosto che, come finora, ad un genitore. Così si salvaguarda il principio di competenza piuttosto che quello di generica rappresentanza. E i Capi d’Istituto  si dovranno assumere,in prima persona, la responsabilità che, coerentemente, spetta  al loro ruolo di dirigenti.

L’APEF , aveva fatto pervenire tra le altre, questa opzione al Ministero durante la fase di discussione preliminare del disegno di legge.

 

IL Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Si articola in  Dipartimenti Disciplinari.

Oltre ad essere scomparso ogni riferimento anche agli “ambiti “ disciplinari, questa articolazione del collegio, che pur mantiene nella sua unità la sua funzione giuridica, garantisce quell’efficienza sul piano collegiale del lavoro professionale dei docenti che altrimenti renderebbe impraticabili tutte quelle nuove incombenze che l’autonomia didattica degli Istituti (quando sarà a regime ) dovrà garantire.

Inoltre con la dizione modificata “ può organizzarsi in commissioni, gruppi di lavoro o di progetto “ gliene attribuisce, senza fraintendimenti, la facoltà, facendo chiarezza anche qui sul principio di autodeterminazione dei docenti circa le forme organizzative del loro lavoro. Questo principio è stato ulteriormente rinforzato, su precisa segnalazione dell’APEF, in quanto è il Regolamento d’Istituto che recepisce, incondizionatamente, le modalità organizzative del Collegio e non viceversa come era nella precedente versione.

Se la presidenza del Collegio al Dirigente scolastico è, attualmente, l’unica normativamente praticabile, il nostro auspicio è che la rapida definizione dei nuovi profili professionali dei docenti e la ridefinizione del loro stato giuridico in termini di funzioni più complesse (e di carriera, ovviamente), crei il presupposto indispensabile per l’affidamento della Presidenza del Collegio ad un docente, Coordinatore della didattica, che abbia in campo didattico, le stesse responsabilità che ha il Capo di Istituto in ambito gestionale.

 

Gli  organismi per la valutazione collegiale degli alunni  come si vede nell’esercizio della “responsabilità professionale”, muore, finalmente, il vecchio consiglio di classe con tutte le incombenze rituali e burocratiche che gli erano attribuite e al suo posto vi è un organismo snello che è tenuto alla sola valutazione degli alunni.

 

Nuclei di valutazione di istituto  organo fondamentale per un’efficace attuazione dell’autonomia didattica degli istituti. Allo stato nutriamo serie perplessità sul fatto che in tutte le scuole del Paese si possano trovare esperti esterni nel campo della valutazione.

Queste competenze, di cui c’è necessità, andranno perciò formate, tra gli stessi docenti, ed anzi potrebbero costituire proprio alcune tra le funzioni più complesse che i nuovi ed auspicati profili professionali dovrebbero disegnare. A quel punto le scuole potranno liberamente avvalersi di esperti esterni o di docenti esperti interni con competenze formate e accertate.

 

Il fatto che ci si fermi qui e non vi siano altri Organi degli studenti e delle famiglie, ma che giustamente l’art.8 impegni le scuole a garantirne tutti i diritti di riunione e associazione, sta a significare che finalmente si è capito che la partecipazione  è cosa diversa dalla rappresentanza. Essa è una dimensione culturale ed educativa e non si può né normare né congelare in organismi obbligatori.

 

P.T.

 

Roma 18 Novembre 2001