RIFORMA MORATTI  seconda partenza

problemi aperti: AUTONOMIA ADDIO?

 

di Paola Tonna

 

 

        Come era prevedibile, viste le spinte centrifughe in seno alla stessa maggioranza, e contrariamente alla volontà più volte affermata dallo stesso Ministro Moratti, il DDL di riforma degli Ordinamenti della Scuola, si è trasformato in una legge che delega al Governo “la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.

Riteniamo che questa procedura  certo  non sia la migliore per il paese. Ma evidentemente la storia si ripete. Chi scrive ritiene, analogamente a quanto ebbe a scrivere in occasione dell’approvazione della legge sui Cicli dell’Ulivo, che sottrarre leggi di tale portata per il futuro e per la dimensione politica, etica e culturale del Paese, al contributo e alla condivisione di un numero ampio di forze parlamentari sia certamente, oggi come allora, un errore di dimensioni significative.

Per la Legge 30 del 2000, ( non si trattava di una legge delega ma di una legge quadro )  sostanzialmente fu la stessa cosa: blindata dalla maggioranza di allora nella discussione parlamentare, dava, esattamente come ora, una delega in bianco al Ministro, per la elaborazione di tutti i procedimenti attuativi ( che poi sono il “corpo” vero di una riforma ).

Quello di cui dobbiamo rammaricarci come cittadini, oggi come allora, è che il livello di democrazia del paese, inteso come accettazione del principio di alternanza politica  scaturito dalla volontà popolare, sia talmente ridotto da produrre solo radicali  contrapposizioni ideologiche.

 

A questo punto, ferme restando le considerazioni rispetto all’impianto complessivo della legge già esplicitate in precedenza su questo sito, non ci resta che capire quanto l’ultimo DDL approvato dal Consiglio dei Ministri (e che dovrà ora percorrere il consueto iter Camera-Senato), introduce in termini di novità rispetto al testo precedentemente presentato.

l Governo fissa in 24 mesi il tempo utile per predisporre i decreti attuativi della Riforma ribadendo più volte il rispetto delle nuove competenze,  che la Costituzione attribuisce alle Regioni, e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Il controllo parlamentare potrà tuttavia essere esplicitato attraverso i richiesti pareri che le Commissioni di Camera e Senato saranno tenuti a dare entro 30 gg dall’emanazione dei regolamenti.

E’ altresì prevista la predisposizione, entro 90 gg., di un piano programmatico di interventi finanziari a sostegno, tra gli altri:

·        Degli interventi connessi con l’attuazione della riforma;

·        Dell’istituzione del Servizio Nazionale di valutazione del Sistema scolastico;

·        Dell’alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;

·        Della valorizzazione del personale docente ( si tratta del finanziamento dei contratti già previsto nella Finanziaria 2002, e di ulteriori somme aggiuntive) ;

·        Delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

·        Del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti ( già previsto nella Finanziaria 2002) ;

·        Degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

 

Se pure l’art. 2 del testo apparentemente non muta l’architettura complessiva del sistema istruzione e formazione, già indicata nel testo precedente, in realtà vi sono alcuni notevoli cambiamenti nello spirito e nella sostanza.

Infatti lo schema 5+3 del primo ciclo viene confermato ma, dalla precedente organizzazione in cicli didattici biennali (il terzo dei quali avrebbe rappresentato il “ponte” di raccordo tra la scuola primaria e quella secondaria di primo grado), si passa ad uno schema 1+2+2  per la primaria e ad un 2+1 per la secondaria di primo grado.

            Nella buona sostanza questo vuol dire che, se prima si ipotizzava una scansione didattica che mettesse in raccordo in modo abbastanza innovativo i due segmenti, come ampiamente motivato nel rapporto del GRL Bertagna, in maniera da accompagnare e ridurre le possibili discontinuità nel percorso, nel nuovo testo questo obiettivo viene fortemente diluito in modo tale da dare la non peregrina sensazione che si sia voluto lasciare tutto, esattamente com’è, garantendo la separatezza della scuola primaria dalla secondaria.

Rispetto al testo precedente, nulla muta sulla questione dell’accesso anticipato sia alla scuola dell’infanzia che al primo anno della primaria ( possono iscriversi i bambini che compiono i tre e i sei anni entro il 30 aprile dell’ a.s., con una fase transitoria che fissa, solo per il prossimo anno scolastico, tale anticipo al 28 Febbraio ) e questo, nonostante lo scatenamento di certa parte sindacale e  del mondo cattolico.

Il percorso liceale viene confermato in cinque anni anche se desta perplessità, in termini di finalità didattiche, il fatto che debba “sia completare  il percorso disciplinare che prevedere altresì l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi”.

Il numero dei Licei previsti, ( artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane ) francamente sembra eccessivo, dato anche che si qualificano come propedeutici agli studi Superiori.

Si potrebbe, non a torto, pensare che si è voluta operare una “ licealizzazione” dei tecnici. Quello “delle scienze umane” , poi fa  francamente pensare ad una riedizione dell’Istituto Magistrale.

Nulla di nuovo su quella che è, a nostro avviso, la vera novità di tutta la riforma cioè l’altro canale della formazione professionale, la cui durata prevista è di quattro anni, ma che “ previa frequenza ( non obbligatoria) di apposito corso annuale realizzato d’intesa con l’università” consente di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’Università.

Il che consente di dare atto al Governo di voler realizzare realmente la pari dignità tra il percorso d’istruzione superiore e quello di formazione professionale.

Viene inoltre opportunamente rafforzato il ruolo di responsabilità della scuola nella costruzione di percorsi in alternanza scuola-lavoro che vengono progettati, attuati e valutati dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese.

E’ inoltre prevista la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei Licei, nonché di passare dal sistema dei Licei al sistema della Formazione professionale, mediante apposite iniziative didattiche compensative.

 

Per quanto riguarda gli esami di stato, ne sono previsti solo due: uno al termine della secondaria di primo grado,” dal quale deve emergere una indicazione orientativa, non vincolante per la successiva scelta di istruzione e formazione” e l’altro al termine del corso di Studi Superiore.

La seconda novità è costituita, a nostro avviso, dalla Valutazione esterna ad opera dell’ Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema istruzione (INVALSI), che predispone e gestisce alcune prove degli esami finali, mentre le altre sono giustamente organizzate dalle Commissioni d’esame di ogni singola scuola. All’ INVALSI è affidato anche il compito di “valutazioni periodiche” ( biennali?) sulle conoscenze degli allievi e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche.

L’APEF ritiene questa scelta molto opportuna in quanto per la prima volta, finalmente, si dà corpo ad un dibattito ormai infinito che vedeva la valutazione di sistema in questo Paese come una chimera. Sarà così possibile recuperare l’enorme ritardo che, sulla questione, ci separa dagli altri paesi europei .

Ma quello che ci vede piuttosto preoccupati in quest’ultima stesura del DDl è quanto  è stato inserito nell’ultimo comma dell’art. 2 e che prevede ” l’attribuzione di una quota del curricolo direttamente alle Regioni”. A nostro avviso nemmeno la modifica referendaria al titolo V° della seconda parte delle Costituzione, può giustificare una simile soluzione. Che senso ha, infatti, richiamare altrove per ben due volte il rispetto dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, mostrando volontà politica di non ostacolare la legislazione esistente in fatto di Autonomia delle scuole, e poi riservare un’ulteriore quota del curricolo  direttamente alle Regioni? Come si integra questa proposta con quanto contenuto nel DPR 275/99, in cui il POF viene costruito con una quota di materie stabilite a livello nazionale ed una quota scelta liberamente dalle scuole ? Se la quota regionale “mangerà” quella delle Scuole, cosa rimane della autonomia didattica più volte  evocata?

 

Se si è deciso infatti di passare da programmi rigidi stabiliti centralmente a curricoli ( ora ribattezzati piani di studio) è proprio per avvicinare l’offerta didattica il più possibile alle esigenze dell’utenza e locali. Il POF infatti, recita l’art.3 del DPR 275 ( Regolamento in materia dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche ) :” è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’art.8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa”. E ancora. “ Il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali,  sociali ed economiche operanti sul territorio”.

 Dunque le Scuole avevano già mandato pieno a raccordarsi con le esigenze territoriali e locali, nella progettazione del POF. Nel principio dell’autonomia didattica e organizzativa  e nel rispetto di esso, sono le scuole, cioè i Collegi, cioè gli insegnanti che si devono “ professionalmente” fare carico di programmare la didattica rispondendo appunto ai bisogni territoriali dell’utenza.

 

L’altra grande novità della riforma e di cui il sistema istruzione aveva un assoluto bisogno, è quella del canale universitario di formazione iniziale dei docenti attraverso la laurea specialistica. Rimangono tuttavia, anche qui, alcuni problemi aperti e ancora da definire. Il primo è che la laurea specialistica non dovrà comunque discostarsi, salvo che per un numero limitato di crediti formativi, da quella disciplinare, pena la massiccia “non scelta” di quelle facoltà più appetibili sul piano professionale. Il secondo è che va chiarito, e certamente recuperato, il rapporto tra le previste “ strutture di ateneo” e le SSIS che, se pure con alcuni limiti, rappresentano l’unico patrimonio di esperienza in questo settore specifico, da cui è necessario ripartire nell’ottica di una necessaria e migliore sinergia tra Scuola e Università.

Da ultimo riscontriamo tra la precedente e l’attuale versione del testo del DDL una non secondaria differenza. Il previsto tirocinio di due anni nella scuola ( con contratti di formazione- lavoro ), al termine della laurea specialistica, che doveva sancire l’accesso in ruolo del docente, si riduce ad un non precisato periodo. Non vorremmo che esigenze di risparmio od altro, avessero suggerito questa ipotesi che sottende il rischio che il tirocinio venga “diluito” nella sua valenza formativa e si possa ridurre ad un semplice stage, come avviene oggi nelle SSIS.

Auspichiamo quindi che il passaggio parlamentare non eroda ulteriormente alcuni passaggi concettuali significativi della legge, vanificandone la portata innovativa che comunque persiste, nonostante i limiti segnalati del provvedimento.

 

 

Roma, Febbraio 2002                                                                              Paola Tonna

 

In allegato:

Mappa delle competenze Stato-Regioni in materia istruzione nel DDL