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Formazione e reclutamento degli insegnanti
Analisi e proposte
Il 25 febbraio u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto applicativo dell’Art. 5 della Legge 28 marzo 2003 N. 53, per il quale è ora previsto il parere della Conferenza Stato Regioni e delle competenti Commissioni della Camera e del Senato (entro 60 giorni), dopo di che il decreto tornerà al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Pur in un quadro complessivo di alternanza fra innovazione e conservazione, molte sono le novità introdotte, alcune delle quali offrono opportunità importanti per il futuro della nostra scuola. Innanzi tutto per la formazione degli insegnanti, dove dopo l’esperienza delle SSIS che ha posto per la prima volta l’Università davanti a questo compito, due sono in particolare le questioni da affrontare:
Ciò consentirebbe di rispondere adeguatamente ad aspettative formative essenziali per i futuri insegnanti (relazione fra docente e studente, fra la disciplina e la sua trasposizione didattica, come preparare e svolgere lezioni interessanti, come ottenere un buon rapporto con gli allievi, gestione della classe e dei casi problematici, valutazione e autovalutazione), e porrebbe le basi per una figura di insegnante professionista in grado di mettere in pratica quanto acquisito in teoria sia nella disciplina sia nella gestione dei rapporti con tutti gli attori sociali, approntando nella situazione specifica gli strumenti migliori messi a disposizione dalla pratica professionale dell’epoca.
Interessanti e ben congegnate le potenzialità degli intrecci fra le nuove strutture per la formazione degli insegnanti e i docenti in servizio nella scuola, per i quali il decreto prevede:
nell’ambito
delle nuove lauree magistrali e diplomi di secondo livello:
O
partecipazione
alle commissioni di ammissione e di esame finale (Art. 3 comma 4 e 6)
O
svolgimento dei
compiti di supervisore al tirocinio e di coordinamento del medesimo
con le altre attività didattiche (Art. 4 comma 9)
O
svolgimento di
attività di tutor per il tirocinio, che si conclude
con un giudizio del
tutor stesso per
la commissione di valutazione del tirocinio (Art. 4 comma 2c)
nell’ambito
dell’anno di applicazione dei nuovi docenti:
O svolgimento
di attività di tutor (Art. 5 comma 4), col compito di fornire indicazioni
ai Centri di Ateneo o di interateneo sulle
attività di formazione per il nuovo docente
(Art. 5 comma 5) e, una volta concluso l’anno di applicazione, fornire
al Comitato per
la valutazione del servizio elementi di
valutazione per l’accesso ai ruoli del nuovo
docente (Art. 5 comma 6)
O attività di membro del Comitato di valutazione del servizio, col compito di discutere
una relazione sulle attività svolte dal futuro docente ed emettere giudizio favorevole
o meno alla stipula da parte del Dirigente scolastico di un
contratto di lavoro per
l’assunzione a tempo indeterminato (Art. 5 comma 6).
Particolarmente importanti l’Art. 6 e 7 dello schema di decreto in oggetto, relativi rispettivamente ai compiti dei nuovi Centri di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti e alle iniziative di eccellenza per la formazione.
L’art. 6, oltre ad attività di monitoraggio e valutazione dei risultati dei corsi delle nuove lauree magistrali e diplomi di secondo livello, attribuisce ai nuovi Centri di Ateneo o di interateneo attività decisamente importanti:
Art. 6
comma 1: Per i fini di cui all'articolo
5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53,
i regolamenti didattici di ateneo, disciplinano la
istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di ateneo o d'interateneo
denominata "Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli
insegnanti", al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:
a. organizzare
e monitorare le attività di tutorato in modo tale che
la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo
formativo e professionale richiesto;
b. provvedere
allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale con tutti gli enti e i
soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali stabilite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea
specialistica abilitante per l'insegnamento;
c. organizzare in maniera unitaria e integrata
alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni
ad essi connesse;
d. raccordarsi con le istituzioni di
istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti
pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con
le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria
e artigianato, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;
e.
collaborazione con le istituzioni di istruzione e formazione, per la formazione
degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche
sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici
regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca educativa
(IRRE), ovvero su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione, di
associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e
di altri organismi pubblici e privati; le predette convenzioni non devono
comunque comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
e l’Art. 7, relativamente alle iniziative di eccellenza per la formazione, recita:
Art. 7 comma 2: Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni regionali del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'INDIRE,
l'INVALSI e con gli IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione
e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su
proposta dei centri di ateneo o di interateneo, di cui all'articolo 6 e delle
accademie di belle arti e i conservatori di musica, organizzano apposite
attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica
sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e
ricorrente degli insegnanti.
E’ evidente come per
il conseguimento degli obiettivi previsti per ognuna delle novità proposte (lauree
magistrali/diplomi di secondo livello, anno di applicazione
dei nuovi docenti, Centri di Ateneo o di interateneo, iniziative di eccellenza
per la formazione) sia essenziale il contributo
di insegnanti esperti in servizio effettivo nella scuola, esonerati
parzialmente ma non totalmente dalle lezioni, in modo da poter far fronte a
questi ulteriori impegni vivendo il rapporto diretto con gli studenti e con la
pratica didattica sul campo. Per questo potrebbero tenersi dei concorsi
pubblici periodici aperti a tutti, in modo che ogni volta possano essere scelte le persone
più adatte senza vincolo alcuno, in una logica di efficacia ed efficienza e di
costante valorizzazione delle risorse umane che superi il disposto dell’Art. 2 del DM 2 Dicembre 1998, che prevedeva per i supervisori al tirocinio uno stop di 4 anni dopo il
primo quadriennio di utilizzo.
Novità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano, l’Art. 7 recita “le
università, su proposta dei centri di ateneo o di interateneo, di cui
all'articolo 6 e delle accademie di belle arti e i conservatori di musica, organizzano
apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica
sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e
ricorrente degli insegnanti“. Si
creano così le condizioni per incardinare presso le Università o i Centri di Ateneo/interateneo quella ricerca didattica applicata al
momento inesistente nel nostro Paese, per la quale è essenziale l’opera di insegnanti
in servizio effettivo. Essa contribuirebbe in modo decisivo a far delle
nuove strutture per la formazione dei docenti dei centri professionalmente
avanzati di ricerca didattica e formazione permanente, grazie innanzi tutto
agli apporti paritetici di specialisti ad alto livello delle varie discipline
(docenti universitari), e di professionisti in grado di elaborare al meglio strategie e metodi per insegnare e rendere
attraenti le discipline stesse (docenti della scuola).
Tutto ciò, però, rientra nell’ambito delle possibilità, delle potenzialità insite nello schema di decreto; sono poi le Università che, nell’ambito della loro autonomia, possono attualizzare o meno queste potenzialità, del tutto in parte, con modi e metodologie diverse, purché sempre nell’ottica di una formazione docenti efficace. Purtroppo però non sempre questa pare essere la linea guida delle scelte. Emblematico è stato il caso delle SSIS, dove i docenti della scuola, sia quelli presenti istituzionalmente come i supervisori al tirocinio, sia gli altri che in ogni caso potevano essere chiamati per collaborare ai laboratori didattici e ad altre attività specificatamente legate all’esercizio della professione docente, sono stati, a seconda dei casi, coinvolti ampiamente, coinvolti in parte, coinvolti per niente, a seconda delle scelte degli organizzatori di turno. A volte finanche il tirocinio è finito a essere coordinato da persone che non hanno mai svolto il mestiere di insegnante (sic!), e anche quando sono stati coinvolti insegnanti in servizio nella scuola lo si è fatto di norma per chiamata diretta, quasi mai (tranne qualche raro, encomiabile caso) per pubblico concorso per titoli ed esami tipo quello imposto dalla legge per i supervisori al tirocinio. E ciò non solo fra SSIS diverse, ma anche fra indirizzo e indirizzo di una stessa SSIS. Se si vuole tutto ciò è naturale, come ogni organizzazione umana l’Università ha le sue consuetudini, le sue strutture, il suo establishment più o meno articolato, con i suoi interessi e le sue attività, e se si introducono compiti nuovi è opportuno delinearne con chiarezza il quadro di riferimento. Tornando al caso delle SSIS, è accaduto infatti che ciò che si “doveva” fare per legge è stato fatto, ciò che invece si “poteva” fare o non è stato fatto o lo è stato nei termini e nei modi usuali per l’Università, che non sempre hanno al centro le necessità forti di un compito come quello della formazione degli insegnanti, con particolari risvolti culturali e professionali fino a pochi anni fa del tutto estranei agli ambienti accademici.
Ne segue l’irrinunciabile necessità di un quadro di riferimento ben definito, fin dov’è possibile per legge, il resto per via amministrativa, in modo da avere disposizioni comuni particolarmente chiare sulle questioni di fondo, che sono appunto il ruolo e le modalità di intervento di docenti esperti della scuola nella formazione iniziale e in servizio degli insegnanti e la nascita, finalmente, anche nel nostro Paese di una ricerca didattica applicata. Relativamente a quest’ultima, per esempio, è evidente l’utilità per migliorare e adattare continuamente alle mutate condizioni la prassi dell’insegnamento a tutti i livelli, e proprio per questo la necessità che possa giovarsi del contributo di insegnanti esperti in servizio effettivo nella scuola, che tutti i giorni vivono in prima persona la realtà della prassi didattica e danno una risposta di qualità alle sue problematiche. Tuttavia, ciò nonostante, non si può certo sperare che nasca solo perché un articolo di legge ne dà la possibilità, né che qualora si avvii ciò avvenga con modalità opportune a produrre risultati apprezzabili in tempi brevi: se la si vuole introdurre è necessario definirne con chiarezza modalità di presenza e di attività, in modo che rientri fra le cose che si “debbono” fare, e fare bene, non solo possibili.
E ovviamente, oltre a questo, occorre una sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati snello e ben strutturato, operativo da subito, gestito a livello centrale e in grado di produrre feedback positivi per la buona riuscita di quest’attività di formazione degli insegnanti, iniziale e in servizio, strategica per l’interesse nazionale, e quindi moderna, efficace, funzionale a portar fuori il nostro sistema formativo dalle secche in cui attualmente si trova.
Decisamente meno innovativo lo schema di decreto per quanto riguarda il reclutamento dei docenti, per il quale ritornano in auge le vecchie graduatorie, questa volta a livello regionale (Art. 5 comma 1 e 2). Indubbiamente, pur nella difficoltà della situazione attuale, sarebbe stato utile uno sforzo maggiore per definire una situazione transitoria e una a regime, improntata al superamento del vecchio sistema delle graduatorie permanenti e al delineare nuovi contorni di tipo professionistico, in grado di permettere una comparazione fra l'intero percorso di studi, di ricerca e professionale del docente aspirante e la proposta formativa di ciascuna scuola. Data l’importanza di tale comparazione in regime di autonomia delle istituzioni scolastiche, è auspicabile che degli elementi in tal senso vengano introdotti. Per esempio alle scuole che richiedono all’Ufficio Scolastico Regionale nuovi docenti di un determinato insegnamento, si potrebbe offrire una rosa di nominativi di abilitati presenti nelle graduatorie regionali, definita sì in ordine di graduatoria ma in numero un po’ maggiore del numero totale di docenti richiesto. Spetterà poi alle scuole interessate, singolarmente o in rete, determinare i meccanismi con cui comparare le proprie esigenze con le caratteristiche formative e professionali dei candidati, individuando così chi effettuerà in ciascuna di esse l’anno di applicazione. Sempre al fine di rendere più libero ed efficace il sistema di arruolamento proposto si potrebbe abolire la parte del comma 8 dell’art. 5 che recita “In caso di giudizio non favorevole il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sentito il dirigente dell'istituzione scolastica, può concedere una proroga, per un anno scolastico, del periodo di applicazione, ai fini di una nuova valutazione”. Al di là del fatto che non si capisce perché una persona non possa ripetere più volte un anno di applicazione non andato a buon fine, ciò libererebbe da una serie di condizionamenti, umanamente ben comprensibili, sia l’opera del futuro docente che quella del Comitato di valutazione del servizio prevista dall’Art. 5 comma 6.
E’
evidente che sul reclutamento ha influito l’assenza
del quadro organico di un nuovo Stato giuridico degli insegnanti, che ne
ridefinisca funzioni e profili alla luce delle
nuove esigenze dell’autonomia scolastica, nonché del ruolo per la formazione
iniziale e in servizio dei futuri insegnanti che lo stesso decreto attuativo ipotizza per i docenti delle scuole. Così, in un
alternarsi di innovazione e conservazione, si
rileva un passo in avanti nel processo di reclutamento affidando in qualche
modo l’ultima parola alle scuole tramite il deliberato del Comitato per la
valutazione del servizio, ma d’altro canto non si è
voluto cogliere il vincolo fra formazione specifica e reclutamento, oggi
identificato nella laurea magistrale e nel diploma accademico di secondo
livello ma iniziato da oltre un lustro con il percorso delle SSIS e dei corsi
di laurea in Scienze della formazione primaria, con cui molti degli attuali aspiranti
docenti si sono formati, attuando quella che sembra una politica quasi vessatoria
nei confronti di risorse professionali qualificate che il Paese avrebbe interesse
a utilizzare.
L'inizio
dei nuovi corsi di laurea magistrale e dei diplomi accademici di secondo
livello è previsto per l'anno accademico 2006/07, i
primi abilitati col nuovo sistema arriveranno alle scuole nell'anno scolastico
2008/09: l’auspicio è che già negli
ulteriori passaggi di questo schema di decreto (Commissioni parlamentari, Conferenza
stato regioni), e successivamente per via amministrativa, molte delle
potenzialità ora presenti si trasformino in obblighi di legge, delineando così
con chiarezza precisi elementi professionalizzanti nel (troppo) lento percorso
volto a portare insegnanti professionisti nelle nostre scuole.
Alfio Pelli
(Supervisore SSIS Toscana, Direzione Nazionale APEF)