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DOCUMENTO FINALE
DELLA COMMISSIONE ISTITUITA
CON DM 2-11-2001 PER DEFINIRE
I CRITERI PER UN CODICE
DEONTOLOGICO DEI DOCENTI
Il mandato ricevuto
Il compito che la commissione costituita con DM 2-11-2001 ha
ricevuto dal Ministro è stato quello di “definire criteri per un codice
deontologico del personale della scuola che consenta alla categoria di veder
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DOCUMENTO FINALE
DELLA COMMISSIONE ISTITUITA
CON DM 2-11-2001 PER DEFINIRE
I Il compito che la commissione costituita con DM 2-11-2001 ha
ricevuto dal Ministro è stato quello di “definire criteri per un codice
deontologico del personale della scuola che consenta alla categoria di veder
tutelata la propria dignità, sia personale che professionale, anche al fine di
potenziare la qualità del sistema scolastico”. La Commissione ha
sviluppato i propri lavori in sedute plenarie e all’interno di tre gruppi che
hanno esaminato rispettivamente: 1. il codice deontologico dei docenti italiani in un confronto
comparato con lo sviluppo dei codici deontologici delle altre professioni e di
quelli degli insegnanti di altri Paesi, 2.
gli aspetti giuridici e normativi che
inquadrano attualmente la funzione docente, 3.
la nuova identità professionale
dell’insegnante. Alla luce degli
approfondimenti svolti, la Commissione ritiene di poter affermare che il codice
deontologico potrà contribuire al raggiungimento delle finalità indicate nel
mandato ricevuto solo se sarà connesso al più generale processo di
“professionalizzazione” della docenza. CODICE DEONTOLOGICO E PROFESSIONALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO La questione della “professionalizzazione” dell’insegnamento fu
già autorevolmente posta nella “Raccomandazione
sullo status degli insegnanti” redatta dall’UNESCO nel 1966 in questi
termini: L’insegnamento dovrebbe essere considerato una professione i cui
membri assicurano un servizio pubblico, tale professione richiede non solo
conoscenze approfondite e competenze specifiche, acquisite e mantenute
attraverso studi rigorosi e continui, ma anche senso di responsabilità individuale
e collettiva nei confronti dell’educazione e del benessere degli allievi (art.6). Già allora si
individuò nell’etica della professione e in elevati standard professionali lo
strumento principe per fare assurgere i docenti allo status di professionisti,
capaci di dare risposta a uno dei fondamentali diritti umani, il diritto
all'istruzione e all’educazione: Considerato che lo status della professione dipende in grande
misura dal comportamento degli insegnanti stessi, tutti i docenti dovrebbero
perseguire i più alti standard professionali nell’assolvimento della loro
attività (art. 70). La definizione e il rispetto degli standard
professionali degli insegnanti dovrebbero essere definiti con il concorso delle
loro organizzazioni. (art.71) Codici etici o di comportamento dovrebbero
essere stabiliti dalle organizzazioni degli insegnanti, poiché questi codici
contribuiscono grandemente ad assicurare il prestigio della professione e lo
svolgimento dei doveri professionali sulla base di principi concordati.(art.73)
La linea appare
chiara e potrebbe oggi, nella scuola dell’autonomia, essere espressa e
riformulata attraverso le seguenti proposizioni: 1.
perché l’insegnamento sia riconosciuto
come professione devono essere esplicitati alti standard professionali e un
codice etico; 2.
standard e codice devono essere
definiti e gestiti dagli insegnanti attraverso propri organismi, nella
consapevole assunzione che l’insegnamento, come tutte le professioni
riconosciute, si fonda sull’autonomia del corpo professionale; 3.
l’autonomia del corpo professionale si
fonda su due principi indissolubilmente legati: la libertà progettuale ed
educativa e la responsabilità dinanzi ai percorsi offerti e ai risultati
ottenuti, e si sviluppa attraverso comunità di pratiche che vedono il coinvolgimento
pieno di ogni scuola nella discussione della sua funzione educativa rispetto al
territorio di cui è parte. A tutt’oggi, a
livello internazionale, le posizioni più avanzate sulla questione docente si
richiamano a questi principi, da cui sarebbe utile partire per avviare anche
nel nostro Paese quel necessario processo di “professionalizzazione” entro cui
si colloca il codice deontologico. DOCENZA: UNA FUNZIONE COMPLESSA CHE RICHIEDE DI AGIRE SU PIÙ PIANI La definizione della docenza come funzione complessa comporta
l’adozione di un approccio sistemico comprensivo di piani diversi di
riferimento, distinti, ma correlati tra loro. Tra questi si indicano i seguenti
ambiti: 1.
quello della legge alla quale spetta la
definizione di un nuovo stato giuridico; 2.
quello autonomo della professione, cui
compete la definizione e il rispetto degli standard professionali e del codice
deontologico attraverso propri organismi di autogoverno; 3.
quello contrattuale, che dovrebbe
essere coerente con l’impostazione professionale definita dai due precedenti
ambiti. 1.
Stato giuridico degli insegnanti La tutela costituzionale della libertà d’insegnamento (garantita e
precisata dagli art. 3, 33, 97, 98) e del diritto all’istruzione–educazione
(affermato dagli art. 2, 3, 33, 34) determina il nesso diritto-dovere intorno a
cui la funzione docente si definisce come servizio alla persona e alla
comunità. In quanto tale essa non è assoggettabile, nei suoi aspetti
fondamentali, a contrattazione tra le parti e richiede la definizione di uno
specifico stato giuridico degli insegnanti. Si tratta, oggi, di aggiornare
quello stabilito dal Decreto delegato 417/1974, tenendo conto sia
dell’intervenuta contrattualizzazione del Pubblico Impiego, sia della revisione
del Titolo V della Costituzione. Alla luce della
legge 421/92, gli aspetti che rimangono di competenza della legge e che
dovranno essere affrontati dallo stato giuridico, al di fuori della
contrattazione, possono essere così individuati: a) Funzione docente
e libertà d’insegnamento Costituisce
l’aspetto più delicato dell’identità professionale del docente oggi. Riguarda
il punto in cui il diritto al libero esercizio della cultura e del suo
insegnamento da parte del docente. si coniuga con l’uguale diritto da parte
dello studente di fruire di essa nella prospettiva del miglior apprendimento
possibile, in linea con l’evoluzione della ricerca didattica, delle scienze
cognitive e dello sviluppo tecnologico. Per queste ragioni
il principio della libertà d’insegnamento oggi va interpretato in termini di
responsabilità educativa, didattica, organizzativa nella offerta e gestione di
un servizio che la scuola deve garantire agli studenti, alle famiglie e alla
comunità locale e nazionale. In un sistema
educativo che, in base al nuovo Titolo V, è definito di “istruzione” e di
“istruzione e formazione professionale”, l’insegnante deve essere pienamente
consapevole della valenza educativa della sua attività in ogni ambito, ed agire
in piena coerenza, esaltando l’unità dell’azione educativa in una visione
sistemica ed integrata. Il docente deve
saper adattare il suo insegnamento alle diverse attitudini ed intelligenze così
da rendere accessibile e proficua la conoscenza a tutti gli allievi, dando
risposta a inderogabili esigenze di equità sociale e alle attese della società
della conoscenza, in una prospettiva di long life learning. L’apprendimento va
fondato sull’etica della responsabilità, una responsabilità che faccia
riferimento alla triplice condizione umana, all’uomo come persona, all’uomo
come membro di una comunità sociale, all’uomo come parte della specie umana, e
che coerentemente promuova l’autonomia individuale, la partecipazione alla
propria comunità e la coscienza di appartenere tutti al genere umano, legati
ormai da un comune destino planetario. Tutto ciò, ovviamente, senza dimenticare
la nostra cultura e civiltà nazionali. b) I diritti e i
doveri fondamentali degli insegnanti I diritti e i
doveri, definiti giuridicamente, indicano le caratteristiche fondamentali, ma
non esauriscono gli aspetti fondanti la dimensione etica della funzione
docente. Quest’ultima trova il suo radicamento oltre che nei principi di
un’etica pubblica costituzionale, anche su di una morale personale che emerge
con la consapevolezza della specificità della relazione educativa:
intenzionale, convergente, dialogica, ma anche asimmetrica e per questo
connotata dalla responsabilità dell’insegnante. Questa duplice fonte di
moralità fornisce significati e vincoli entro i quali la categoria docente è
tenuta ad impegnarsi nella definizione di un proprio codice deontologico e di
propri standard professionali, tra questi si impongono: la dignità e il
rispetto della persona che esclude ogni discriminazione per razza, sesso, credo
politico e religioso, provenienza familiare, condizioni sociali, diversa
abilità; la responsabilità, l’imparzialità; il rispetto del pluralismo delle
idee che comporta l’impegno a far conoscere agli allievi i diversi punti di
vista sulle questioni trattate; l’equità; la trasparenza; la fiducia; la
speranza; l’autenticità; la coerenza; la testimonianza; il senso critico; la
solidarietà; la collaborazione. c) Formazione
iniziale e continua E’ fondamentale che
l’insegnante riceva oggi una formazione iniziale professionalizzante,
costituita da competenze specifiche disciplinari, ma anche da competenze
a-specifiche, trasversali, di natura pedagogico, didattica, comunicativo
relazionale e tecnica. Inoltre deve essere garantito al docente l’accesso ad
offerte di formazione continua e all’Amministrazione chiesto l’obbligo di
favorire e monitorare l’aggiornamento in termini quantitativi e qualitativi. d) Modalità di
reclutamento Il reclutamento degli insegnanti dovrà tener
conto del nuovo articolo 117 della Costituzione, con specifico riferimento al
decentramento e all’autonomia scolastica. Dovranno, altresì essere individuate
nuove e rigorose modalità di valutazione collegate a precisi standard
professionali. e) La creazione di
nuove figure professionali della docenza E’ indispensabile identificare e definire una
fascia della docenza connotata da livelli elevati di professionalità, punto di
riferimento per la valorizzazione della categoria, stimolo e volano per
favorire la mobilità, la qualità professionale e una nuova immagine sociale
dell’insegnante, sostegno al miglioramento dell’insegnamento e all’innovazione
culturale e didattica delle scuole autonome, non solo e non tanto a quella
organizzativa. 2. Gli
organi di autogoverno della professione, a livello nazionale e regionale La specifica definizione
del codice deontologico così come degli standard professionali sono compito
della professione stessa, come già veniva autorevolmente indicato nella citata
Raccomandazione dell’UNESCO del 1966. Questo impone che i docenti dispongano di
un proprio autonomo organismo, nazionale e con articolazioni regionali. Esistono due
soluzioni fino ad oggi praticate nella costruzione degli organismi autonomi
delle professioni: 1.
quella dell’Ordine professionale, che è la soluzione italiana nata con le
libere professioni, collegate al mercato, e del tutto autoreferenziale; 2.
la soluzione anglosassone del General Council, dove accanto a una
maggioranza di professionisti eletti, sono previste rappresentanze delle
istituzioni a tutela degli interessi sociali generali. C’è infine in Italia
un organismo a cui la docenza potrebbe in qualche modo ispirarsi ed è il Consiglio Superiore della Magistratura.
La docenza è, come la giustizia, costituzionalmente tutelata e come tale ad
essa potrebbe ispirarsi. L’organismo di
autogoverno della docenza dovrà essere definito per legge, ma dovrà coinvolgere
a livello capillare gli insegnanti e le loro associazioni e non potrà in alcun
modo essere proposto come atto unilaterale del governo, pena la sua
delegittimazione prima ancora di essere varato. Non potrà nemmeno essere
oggetto di contrattazione sindacale. Non è ambito né materia per interventi
sindacali. C’è invece un enorme spazio per l’associazionismo professionale, che
va in questo senso valorizzato e recuperato, come componente fondamentale della
professione. 3. Una
necessaria distinzione fra tre codici: codice deontologico, codice di
comportamento, codice di disciplina. Un’ulteriore
questione da chiarire nella ridefinizione della professione docente -
professione che gode di una propria autonomia, ma è insieme pubblica e
dipendente - è l’intreccio fra tre codici: codice deontologico, codice di
comportamento previsto dall’art. 54 del D.lgs. 165/2001, codice di disciplina.
Occorre chiarire intanto che mentre la definizione del codice deontologico è
compito del corpo professionale attraverso il proprio organismo di autogoverno,
il codice di disciplina è materia contrattuale e va definito all’interno del
contratto di lavoro. Così come per il codice deontologico, si considera importante
e urgente anche la definizione di uno specifico codice di disciplina, che sia
adeguato alla natura della professione docente, considerato che, solo per gli
insegnanti, si fa tuttora riferimento alle vecchie norme generali degli
impiegati civili dello stato, ossia al DPR 3/1957. Per quanto concerne invece
la definizione di un ulteriore codice di comportamento, lo si considera
sovrabbondante rispetto a quello deontologico, e si ritiene che la docenza
possa conformarsi ai casi previsti dall’art. 54 comma 4 del D.lgs. 165/2001,
laddove si prevede che per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello
Stato, sia la categoria ad adottare uno specifico codice etico. IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI
INSEGNANTI Si è posto recentemente il problema se sia più efficace la
formulazione di un solo codice generale per tutti gli insegnanti o la specifica
formulazione di codici assunti dai docenti delle scuole autonome. Si ritiene che le
due ipotesi non siano in contraddizione. C’è da un lato un bisogno
indilazionabile di “dare un volto” alla professione docente. Una professione è
tale solo se i suoi tratti distintivi sono resi espliciti e riconoscibili. La
docenza in Italia non è stata finora né definita né riconosciuta come
professione. L’esplicitazione degli standard professionali e del codice
deontologico ad opera di un proprio autonomo organismo si configura come un
passaggio “obbligato” per la professionalizzazione degli insegnanti. Ciò non
toglie che entro il quadro generale definito, i docenti delle singole scuole
autonome possano in seguito puntualizzare proprie regole professionali più
aderenti alla specifica situazione in cui si trovano ad operare, pur senza
alterare i riferimenti fondamentali. Infatti l’adozione del codice deontologico
potrà realmente incidere sull’azione educativa solo se sarà frutto di un reale
confronto e di un profondo ripensamento della propria identità professionale da
parte della comunità dei docenti, che sono tenuti a rispettarlo. In tutte le società
avanzate le etiche professionali sono diventate un elemento molto importante.
Si configurano all’interno delle “etiche speciali” e sono assurte a strumenti
per fronteggiare rilevanti necessità sociali. Non si tratta quindi di rigide,
assolute norme comportamentali, bensì di regole deontologiche adeguate ai
problemi che si devono affrontare. La capacità di individuare comportamenti
capaci di dare risposta ai bisogni reali della società, rappresenta infatti una
delle condizioni essenziali perché le società possano progredire. Le ragioni per cui
le professioni si danno codici etico-deontologici possono essere così
sintetizzate: 1.
per contemperare l’”autonomia
professionale” (che è una delle caratteristiche “costitutive” delle
professioni, insieme al sapere specialistico) con gli interessi dei fruitori
delle prestazioni professionali, e con i più generali interessi e bisogni della
società; 2.
per promuovere alti standard di pratica
professionale; 3.
per stabilire un quadro di
comportamenti e responsabilità che aiutino a costruire l’identità
professionale; 4.
per aumentare il senso di appartenenza
alla comunità professionale; 5.
per fornire ai membri della professione
punti di riferimento ai fini dell’autovalutazione; 6.
come segno di maturità professionale. CODICE DEONTOLOGICO SOLO PER I DOCENTI O ANCHE PER I DIRIGENTI? Infine un’ultima
considerazione. Poiché il mandato ricevuto fa riferimento al “personale della
scuola”, e non specificamente agli insegnanti, ci si chiede se un codice
deontologico non debba interessare anche i dirigenti scolastici. Se vogliamo allinearci con quanto si sta
faticosamente tentando in altri Paesi, dobbiamo dire che anche i dirigenti
scolastici devono avere uno specifico codice deontologico, così come specifici
standard professionali. Questo si sta facendo laddove sta crescendo
l’attenzione per la figura e la funzione dei dirigenti scolastici come “leader
educativi” o “leader per l’apprendimento”. Se è vero, come abbiamo ritenuto nelle
considerazioni di merito, che la formulazione del codice deontologico è parte
del più generale processo di professionalizzazione dell’insegnamento, è
necessario avviare tutti quegli atti che sostengono e rendono possibile questo
percorso. In particolare si raccomanda che: 1.
sia distinta con chiarezza, fra le
norme e disposizioni che definiscono e regolano la professione docente, la
parte contrattualizzata da quella legificata, e che contestualmente al
contratto si proceda all’aggiornamento dello stato giuridico, che dovrà
riguardare e tenere conto di tutti gli aspetti messi in evidenza nelle
precedenti considerazioni di merito riguardanti questo punto specifico. Si
chiede anche che vengano distinti gli interlocutori rispetto a questi due
ambiti - stato giuridico e contratto - in modo da evitare dannose confusioni
dei ruoli. Questa distinzione di competenze risulta fondamentale per il
processo di professionalizzazione della docenza, è infatti evidente che compete
alle Associazioni l’affronto delle questioni legate alla professionalità e
quindi allo stato giuridico e agli aspetti demandati all’autonomia del corpo
professionale, mentre ai Sindacati l’affronto delle questioni più squisitamente
contrattuali (retribuzione, orario di servizio, mobilità, congedi, diritti
sindacali ecc..). 2.
si proceda alla contestuale
consultazione per varare l’organismo autonomo della docenza. Anche in tal caso,
come precedentemente sottolineato, i referenti dovranno essere le associazioni
professionali degli insegnanti, poiché i sindacati nulla possono e devono avere
a che fare con tale organismo, che è tutto di natura professionale. Nel merito
si ritiene che sia poco consona alla natura della funzione docente la creazione
di un vero e proprio Ordine Professionale. Si considera più adeguato un
organismo professionale simile ai General Teaching Councils dei Paesi
anglosassoni, o - meglio - se si vuole un organismo che nel nostro Paese trovi
riferimenti nel Consiglio Superiore della Magistratura. Si potrebbe ipotizzare
un Consiglio Superiore della Docenza composto da una maggioranza di docenti
eletti, a cui si aggiungano alcuni membri designati appartenenti all'Università
e/o altre istituzioni di alta cultura. L’organismo della docenza dovrà essere
autonomo e indipendente dalla Amministrazione e svincolato da qualsiasi forma diretta
o indiretta di ingerenza sindacale, e assolutamente scevro da forme di
cogestione con rappresentanze di genitori e studenti, che sarebbero una
contraddizione in termini con l’emancipazione professionale degli insegnanti.
Un tale organismo dovrebbe avere ampi poteri in relazione a: ·
la garanzia e la promozione della
libertà di insegnamento, costituzionalmente tutelata e precisata, e della
libertà associativa; ·
la definizione e il controllo degli
standard di formazione iniziale e di accesso alla professione; ·
la definizione e il controllo di
standard di sviluppo per fasce di ulteriore e più elevata professionalità; ·
la creazione e la gestione dell'Albo
professionale, al quale dovrebbero essere iscritti obbligatoriamente tutti gli
insegnanti abilitati, rendendo l'iscrizione condizione necessaria e
indispensabile per esercitare la professione in tutte le scuole pubbliche, sia
statali che paritarie, in condizione di ruolo o di supplenza; ·
la definizione e gestione del codice
deontologico. 3.
Si dia ampia diffusione alle
problematiche connesse alla elaborazione del codice deontologico e si avvii da
subito il dibattito nelle scuole. A questo scopo si invita il ministro a
rendere fruibile tutto il materiale elaborato dalla commissione, perché possa
costituire il punto di partenza per una più ampia riflessione. Si considera,
infatti, che il “processo” di costruzione del codice deontologico sia più
importante della sua stessa definizione finale. 4.
Nelle linee di indirizzo relative al
rinnovo del contratto nazionale di lavoro del personale appartenente all’area
autonoma dei docenti del comparto scuola, individuata a norma dell’art. 21
della legge 59/1997, venga espressamente indicata la definizione del codice
disciplinare, che attualmente fa ancora riferimento al TU degli impiegati
civili dello stato (Legge 3/57). Tali norme appaiono obsolete e poco
rappresentative della condizione e dell’evoluzione che caratterizzano la
funzione docente. Il nuovo codice disciplinare dovrà coordinarsi con i principi
a cui si ispira il codice deontologico, nonché con le leggi e regolamenti di
futura emanazione, anche attuativi del nuovo Titolo V della Costituzione |