DAL  PARLAMENTO

 

 

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                    DAL  PARLAMENTO

 

 

Il principio costituzionale di autonomia delle istituzioni scolastiche, sostenuto in un o.d.g. alla Riforma Moratti.

 

 

E’ stato licenziato ieri dalla Camera dei Deputati il DDL di Riforma degli Ordinamenti. Il testo, uscito praticamente indenne dal passaggio in Aula, dovrà tuttavia tornare per una terza lettura al Senato, solo per la correzione di un errore tecnico. Il testo attuale coincide quindi con quello approvato dal Senato nel Novembre scorso.

Tra i rilievi fatti dalla nostra associazione nell’audizione alla Camera, svoltasi nello scorso Dicembre, riguardo al rischio che corre l’Autonomia degli istituti, sostenevamo che:

 

            “Abbiamo certamente apprezzato il fatto che rispetto al testo originario presentato dal Governo, il Parlamento abbia inserito più volte riferimenti alla valorizzazione e al rispetto dell’autonomia degli Istituti. Ma, se interpretiamo bene, il rispetto dell’autonomia vuol dire rispetto delle leggi che la regolano, a partire dalla L. 59/’97 e ai suoi decreti attuativi che ne definiscono ed individuano il senso e il significato.  Ora all’art. 2, lettera  l) e poi ribadito all’art. 7  lettera a), si fa riferimento al fatto che:” i piani di studio……contengono un nucleo fondamentale omogeneo…che rispecchia l’identità nazionale, e prevedono una quota riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata alle realtà locali.”

Ora, come può integrarsi questa proposta con quanto contenuto nel DPR 275/’99, che è il Regolamento attuativo dell’Autonomia didattica, in cui i curricoli delle Scuole vengono costruiti con una quota di discipline stabilite a livello nazionale ed una quota scelta liberamente dalle scuole? Se la quota regionale “mangerà” quella delle scuole, cosa rimane dell’autonomia didattica?

            Se si è deciso infatti  di passare da programmi rigidi stabiliti centralmente, a piani di studio, è proprio per avvicinare l’offerta didattica il più possibile alle esigenze dell’utenza, territoriali e locali. Questo è il senso e lo scopo dell’Autonomia didattica. E la legislazione esistente dà già mandato pieno alle scuole a raccordarsi con le esigenze territoriali e locali nella progettazione dei singoli piani dell’offerta formativa (i POF, DPR 275/99, artt. 3 e 8).

Che senso ha scrivere che i piani di studio devono essere “personalizzati”, se poi le Regioni decideranno, con un nuovo centralismo, quote e discipline?!

E’ indubbio che anche la nuova legge di modifica Costituzionale, attualmente in discussione, confonde ulteriormente le cose. Non è possibile, né accettabile che si arrivi al fatto che siano gli assessori regionali a definire parti di curriculo.

Noi chiediamo, a maggioranza e opposizione, di concordare sul principio che l’autonomia delle Istituzioni scolastiche non vada annullata ma ulteriormente rafforzata. Per cui dovrà essere chiaro che le eventuali quote regionali dovranno coincidere con quelle che competono alle Istituzioni scolastiche in virtù della Autonomia garantita costituzionalmente.”

( audiz. Comm. Cultura, 11/12/02)

 

            Non possiamo non rilevare con soddisfazione che questa istanza è stata accolta con la presentazione di un’ o.d.g.  accolto dal governo, firmataria, tra gli altri, la relatrice del D.D.L, On.le  Angela Napoli.

Auspichiamo che nei decreti attuativi, che dovranno essere emanati nei prossimi 24 mesi,

il Ministro dimostri concretamente di voler attuare quella valorizzazione e quel rispetto dell’autonomia didattica degli istituti,  cui si fa riferimento nella legge.

 

 

Testo dell’o.d.g  presentato

 

 

La Camera,

premesso che:

la modifica del titolo V della Costituzione ha elevato il concetto di “ autonomia scolastica” al rango costituzionale, inserendolo nell'articolo 117;

tale articolo, infatti, nel prevedere tra le materie oggetto di legislazione con corrente tra lo Stato e le regioni quella dell'istruzione, fa esplicitamente salva l'autonomia delle singole istituzioni scolasti che;

la legge di riforma dei sistemi di istruzione e di formazione deve valorizzare e sostanziare l'attuazione dell'autonomia scolastica;

il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera l), che i « piani di studio personalizzati » contengano un nucleo fondamentale uguale per tutti « su base nazionale » ed una quota riservata alle regioni, apparentemente negando di fatto alle istituzioni scolastiche l'esercizio della autonomia di progettazione didattica che viene loro riconosciuta dalla Costituzione;

lo stesso disegno di legge non prevede, all'articolo 7, comma 1, nell'ambito dei regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23 agosto 1988, n. 400, la determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;

da più parti sono state espresse forti riserve su tale aspetto del provvedi mento in esame, evidenziando la preoccupazione per l'annientamento della capacità progettuale autonoma delle singole istituzioni scolastiche,

impegna il Governo:

 

ad attuare il principio costituzionale di autonomia delle istituzioni scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno dei rispettivi piani di studio, la disponibilità di una quota del monte orario annuo obbligatorio, destinata a differenziare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti;

a prevedere che tale quota venga utilizzata per comporre in sintesi formativa coerente i fabbisogni dei singoli studenti con la domanda espressa dagli enti locali e dalle regioni;

a prevedere, altresì, nell'ambito dei regolamenti attuativi citati, la determinazione del monte orario obbligatorio suddiviso come dinanzi evidenziato.

 

 

9/3387/12.     Butti, Angela Napoli, Landolfi, Castellani, Maggi, Cannella, Rositani.

 

 

 

 a cura di  P.Tonna

 

 

Documento allegato:

DDL “Definizione delle norme generali dell’istruzione”

Senato 1306, ( A.C. 3387 e abb. )