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DAL PARLAMENTO Il principio costituzionale di autonomia delle istituzioni scolastiche, sostenuto in un o.d.g. alla Riforma Moratti. E’ stato licenziato ieri dalla Camera dei Deputati il DDL
di Riforma degli Ordinamenti. Il testo, uscito praticamente indenne dal passaggio in Aula, dovrà tuttavia
tornare per una terza lettura al Senato, solo per la correzione di un errore
tecnico. Il testo attuale coincide quindi con quello approvato dal Senato nel
Novembre scorso. Tra i rilievi fatti dalla nostra associazione
nell’audizione alla Camera, svoltasi nello scorso Dicembre, riguardo al rischio
che corre l’Autonomia degli istituti, sostenevamo che:
“Abbiamo certamente apprezzato il fatto che
rispetto al testo originario presentato dal Governo, il Parlamento abbia
inserito più volte riferimenti alla valorizzazione e al rispetto
dell’autonomia degli Istituti. Ma, se interpretiamo
bene, il rispetto dell’autonomia vuol dire rispetto delle leggi che la
regolano, a partire dalla L. 59/’97 e ai suoi decreti attuativi che ne
definiscono ed individuano il senso e il significato. Ora all’art. 2, lettera l)
e poi ribadito all’art. 7 lettera a),
si fa riferimento al fatto che:” i piani
di studio……contengono un nucleo fondamentale omogeneo…che rispecchia l’identità
nazionale, e prevedono una quota riservata alle Regioni, relativa agli aspetti
di interesse specifico delle stesse, anche collegata alle realtà locali.” Ora, come può integrarsi questa proposta con quanto contenuto nel
DPR 275/’99, che è il Regolamento attuativo
dell’Autonomia didattica, in cui i curricoli delle Scuole vengono
costruiti con una quota di discipline stabilite a livello nazionale ed una
quota scelta liberamente dalle scuole? Se la quota
regionale “mangerà” quella delle scuole, cosa rimane dell’autonomia didattica? Se si è deciso infatti di passare
da programmi rigidi stabiliti centralmente, a piani di studio, è proprio per
avvicinare l’offerta didattica il più possibile alle esigenze dell’utenza,
territoriali e locali. Questo
è il senso e lo scopo dell’Autonomia didattica. E la legislazione
esistente dà già mandato
pieno
alle scuole a raccordarsi con le esigenze territoriali e locali nella
progettazione dei singoli piani dell’offerta formativa (i POF, DPR 275/99, artt. 3 e 8). Che senso ha scrivere che i piani di studio devono essere
“personalizzati”, se poi le Regioni decideranno, con un nuovo centralismo,
quote e discipline?! E’ indubbio che anche la nuova legge di modifica
Costituzionale, attualmente in discussione, confonde
ulteriormente le cose. Non è possibile, né accettabile che si arrivi al fatto
che siano gli assessori regionali a definire parti di curriculo.
Noi chiediamo, a maggioranza e opposizione, di
concordare sul principio che l’autonomia delle Istituzioni scolastiche non vada annullata ma ulteriormente rafforzata. Per cui dovrà
essere chiaro che le
eventuali quote regionali dovranno coincidere con quelle che competono alle
Istituzioni scolastiche in virtù della Autonomia
garantita costituzionalmente.” ( audiz.
Comm. Cultura, 11/12/02) Non possiamo non rilevare con soddisfazione che questa
istanza è stata accolta con la presentazione di un’ o.d.g. accolto dal governo, firmataria, tra gli
altri, la relatrice del D.D.L, On.le Angela Napoli. Auspichiamo
che nei decreti attuativi, che dovranno essere emanati nei prossimi 24 mesi, il Ministro dimostri concretamente di voler attuare
quella valorizzazione e quel rispetto dell’autonomia didattica degli
istituti, cui si fa riferimento nella
legge. Testo dell’o.d.g presentato La Camera, premesso che: la modifica del
titolo V della Costituzione ha elevato il concetto di “ autonomia scolastica”
al rango costituzionale, inserendolo nell'articolo 117; tale articolo,
infatti, nel prevedere tra le materie oggetto di legislazione con corrente tra
lo Stato e le regioni quella dell'istruzione, fa esplicitamente salva
l'autonomia delle singole istituzioni scolasti che; la legge di
riforma dei sistemi di istruzione e di formazione deve valorizzare e
sostanziare l'attuazione dell'autonomia scolastica; il disegno di
legge in esame prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera l), che i « piani di studio personalizzati » contengano un nucleo
fondamentale uguale per tutti « su base nazionale » ed una quota riservata alle
regioni, apparentemente negando di fatto alle istituzioni scolastiche
l'esercizio della autonomia di progettazione didattica che viene loro
riconosciuta dalla Costituzione; lo stesso
disegno di legge non prevede, all'articolo 7, comma 1, nell'ambito dei
regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, la
determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in
quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche; da più parti
sono state espresse forti riserve su tale aspetto del provvedi mento in esame,
evidenziando la preoccupazione per l'annientamento della capacità progettuale
autonoma delle singole istituzioni scolastiche, impegna il Governo: ad attuare il
principio costituzionale di autonomia delle istituzioni scolastiche
riconoscendo alle stesse, all'interno dei rispettivi piani di studio, la
disponibilità di una quota del monte orario annuo obbligatorio, destinata a
differenziare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti; a prevedere che
tale quota venga utilizzata per comporre in sintesi formativa coerente i
fabbisogni dei singoli studenti con la domanda espressa dagli enti locali e
dalle regioni; a prevedere,
altresì, nell'ambito dei regolamenti attuativi citati, la determinazione del
monte orario obbligatorio suddiviso come dinanzi evidenziato. 9/3387/12. Butti, Angela Napoli, Landolfi,
Castellani, Maggi, Cannella, Rositani. a cura di
P.Tonna Documento allegato: |