Pubblichiamo per gentile concessione, questo articolo,
apparso sulla rivista Scuola e didattica (n°12/03), di Luciano Molinari, già
dirigente superiore per i servizi ispettivi del Ministero dell’istruzione, che
argomenta doviziosamente la questione dell’illegittimità delle attribuzioni
alle R.S.U. della Scuola.
R.S.U. da abolire?
Tra autonomia della scuola e libertà di insegnamento
di
Luciano Molinari
La brevità dell'articolo
non consente un'esposizione ampia e analitica dell'argomento. Si va, perciò,
per tratti essenziali.
Lo svolgimento di una qualsivoglia attività lavorativa, protetta
dall'ordinamento giuridico, è sempre correlato alla qualità, al valore
e allo scopo da conseguite. Quando quest'ultimo ha la finalità di
soddisfare bisogni, od esigenze, aventi rilievo meramente privatistico, cioè
che si esauriscono entro i limiti che la stessa persona ritiene confacenti alle
proprie aspettative, allora la normativa di “stato giuridico" del
lavoratore, che lega quest'ultimo al datore di lavoro, ha il solo rilievo di
garantire e tutelare - attraverso la contrattazione - la migliore retribuzione
possibile, alle migliori condizioni possibili di lavoro e con il riconoscimento
della necessaria autonomia tipica dell'attività da svolgere, risultando - in
sede contrattuale, cioè pattizia - irrilevanti gli interessi privati che
spingono "i clienti" ad utilizzare il “prodotto" di
quell'attività. Al contrario, quando è l'ordinamento giuridico, nel nostro caso
la stessa Costituzione, a sancire come proprio uno scopo - quale quello
dell'istruzione, formazione ed educazione - posto tra le finalità sociali dello
Stato, che travalica i semplici interessi privati, per attestarsi a valore
fondante dello stesso assetto democratico, allora è lo stesso ordinamento a
prevedere la specifica funzione (quella docente, ex art. 33, 1° comma, Cost.),
il cui esercizio è diretto al soddisfacimento di uno scopo avente natura
pubblica. In tal caso, l'ordinamento pone a presidio della funzione,
guarentigie la cui definizione non può essere nella disponibilità dei soggetti
firmatari del contratto di lavoro. In tale previsione, le norme di stato
giuridico hanno una duplice finalità: quella - costituzionale - di garantire e
tutelare le condizioni del pieno esercizio della funzione docente, in termini
di libertà e autonomia della scuola; di libertà e autonomia della funzione
docente, anche in sede collegiale; di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo; quella strumentale di stabilire sia la retribuzione
economicamente più vantaggiosa, sia le migliori condizioni possibili di lavoro.
È fuor di dubbio che l'attività didattica
organizzata (che si compendia nel piano dell'offerta formativa e in quanto ad
esso accede per connessione, essendo coperta da riserva di legge ex art. 1,
comma 3, lett. g della legge di delega n. 59/1997), non può essere nella
disponibilità ne del potere esecutivo (Ministro dell'istruzione) ne di altri soggetti,
quali le R.S.U. Ove così fosse, e per le R.S.U. lo è, ciò costituirebbe palese
violazione di legge, impugnabile in sede giurisdizionale.
Le attribuzioni
"illegittime" delle R.S.U.
La fonte in materia è l'art. 6 del C.C.N.I. del
comparto scuola, valido per il quadriennio 1998-2001 (essenzialmente comma 3,
lettere a, h, c, d, e, f, g, h, i). Tali attribuzioni, fatta eccezione per
quelle di cui alle lettere d) ed e) - applicazione diritti sindacali e
attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro -
attengono costitutivamente all'attività didattica organizzata coperta, per come
detto, da riserva di legge. Infatti esse riguardano: formazione delle classi;
utilizzazione del personale; utilizzazione dei servizi sociali; progetti;
attività aggiuntive; assegnazione alle sezioni staccate e ai plessi; orario
personale A. T.A. ed educativo; permessi per l'aggiornamento. Attribuzioni,
queste, che rientrano nel pieno esercizio della libertà d'insegnamento e
dell'autonomia didattica dei docenti, anche in sede collegiale quale fonte
della progettualità d'istituto. Impossibile, allora, pensare che - attraverso
una contrattazione che ha natura del tutto privata - si possa
incidere sulle altrui competenze esclusive ed orientarne l'indirizzo istituzionale
in rapporto alle esistenti ideologie e interessi di parte presenti nelle dette
R.S.U.
"Privatizzazione"
del rapporto di pubblico impiego
Alla fine degli anni '80 il sindacalismo
confederale - in special modo la C.G.I.L. - versa in uno stato di grave crisi
per la costante caduta di rappresentatività nel pubblico impiego. “Quale
movimento generale che rivendica un compito di rappresentanza dell'intero
universo del lavoro dipendente”, la C.G.I.L. per prima avanza una proposta
radicale di "contrattualizzazione", o "privatizzazione" ,
del rapporto di pubblico impiego. Lo fa con una bozza di proposta di legge del
gennaio 1990, alla quale - successivamente - aderiscono la C.I.S.L. e la U.I.L.
Nel giro di meno di due anni, la proposta viene fatta propria dal Governo Amato
“come contropartita pretesa dal sindacalismo confederale per la disponibilità
manifestata altrove” (F. Carinci, Il lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, Tomo I, pag. XXXVIII, Giuffrè, Milano 1995).
È’, infatti, con la legge delega n. 421 del 1992 che viene previsto:
“che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni
dello Stato (…..) siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e
siano regolamentati mediante contratti individuali e collettivi”, mettendo di
fatto nella disponibilità delle parti contraenti attività e istituti giuridici
coperti da riserva di legge. Con la privatizzazione in toto del rapporto di
lavoro è stato effettuato il primo e più consistente tentativo di trasformare
la scuola della partecipazione ex art. 3, Cost., nella scuola della
negoziazione - o della ratio pattizia - tra O.O.S.S. firmatarie del C.C.N.L. e
parte datoriale, in violazione primariamente della libertà e autonomia della
scuola e della libertà e autonomia dell'insegnamento. La potenzialità espansiva
del nuovo sistema di autonomia della scuola (art. 21, legge n. 59/97 e D.P.R.
n. 275/1999) viene così compressa c violata proprio nella finalità
istituzionale del servizio.
L’intento
palese dei contraenti dell’ultimo C.C.N.L. 1998-2001, con l'avallo dell'
A.R.A.N., è stato proprio quello di impossessarsi di competenze non proprie, in
quanto coperte da riserva di legge.
Due brevi considerazioni
L’attuale
normativa contrattuale sulle R.S.U. trasforma innaturalmente il dirigente
scolastico - quale garante e tutore del pieno e corretto esercizio della
funzione docente, dei diritti che fanno capo al soggetto discente e, dunque,
delle stesse finalità del servizio - in controparte di un organismo (la R.S.U.)
del tutto esterno ed estraneo ai soggetti titolari di competenze originarie,
non condizionabili da alcuno. La violazione della normativa sostanziale è nei
fatti. La violazione sta propriamente a significare ogni forma intenzionale di
compressione, di deviazione di uno stato di integrità, prodotta da soggetti con
lo scopo di rendere diverso l'oggetto che ha subito la violazione.
L’intenzionalità sta nel fatto che il soggetto agente ha di mira la mutazione
delle altrui libere scelte per orientarle all'interno della propria visione di
parte. Attraverso la violazione si colpisce la qualità e la natura del bene che
la norma intende garantire. È’ in ragione di ciò che - attraverso la violazione
- la libertà di insegnamento, l'autonomia didattica e la libera espressione
culturale del docente (art. 1, T.U. n. 297/1994) vengono orientate ad
esplicitarsi verso l'indirizzo voluto dal soggetto autore della violazione.
Tutte le attuali competenze delle R.S.U. nella scuola, ad eccezione delle due
citate, attribuite dal C.C.N.L., stanno propriamente a dimostrare ciò.
Avuto riguardo al fatto che la violazione di cui si discute tende a
comprimere e distorcere il libero esercizio della funzione docente, anche in
sede collegiale, ivi compresa quella del dirigente scolastico, si ritiene che
soggetti legittimati a ricorrere avverso decisioni delle R.S.U. adottate in
violazione di diritti e di competenze originarie, peraltro coperte da riserva
di legge, siano i singoli docenti e il dirigente scolastico. È, comunque,
emblematico il fatto che il ministero dell'istruzione, pur in presenza delle
lamentate e non contestabili illegittimità, sia sempre rimasto silente sulla
questione.
Infine, va data notizia di una recente proposta di legge: "Disposizioni
in materia di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche” (Camera
n. 738, presentata il12 giugno 2001 dalla on. Angela Napoli) diretta - per
le ragioni brevemente esposte - ad abolire le R.S.U. in questione, ben
potendosi tutelare altrimenti le due residue competenze legittime. Per
completare il quadro di riferimento, si consiglia la lettura della proposta.