|
16 dicembre 2009 - Incontro del Forum delle Associazioni professionali dei docenti e dirigenti della scuola (FONADDS) col MIUR sui nuovi Regolamenti per i Licei - Regolamento Licei - Allegati B - C - D - E - F- G
|
|
|
INSEGNANTI, STIPENDI E VALUTAZIONE DEL LAVORO
di Antonio PORCU –Centro Studi A.P.E.F.-
- Seconda parte -
2) Il problema della differenziazione retributiva
Detto questo, passiamo al secondo problema cioè a
quello della differenziazione retributiva sulla base delle capacità individuali
dimostrate nello svolgimento dell’attività. Esso si scinde in quello
preliminare dell’opportunità di attuarla ed in quelli successivi della
possibilità e infine dei meccanismi concreti di realizzazione. Prima di entrare nel merito, è opportuno fare
chiarezza su un punto: il problema della
differenziazione suddetto non è
confondibile con quello della CARRIERA DEI DOCENTI, con il quale spesso viene
confuso. Certo, la configurazione di una carriera avrebbe come effetto una
differenziazione stipendiale, ma sarebbe una
SOLUZIONE ESTERNA che, proprio per questo, non potrebbe essere
considerata alternativa rispetto a
quella che qui si affronta.
Una cosa è la differenziazione stipendiale legata
alle capacità dell’insegnante in quanto tale, cioè in quanto esercita
un’attività che deve produrre istruzione; un’altra è quella connessa a
funzioni non di insegnamento, che possono certo concorrere alla produzione
del primo risultato, ma solo in quanto
creatrici di condizioni o situazioni più o meno favorevoli e sempre
esterne; né ha particolare rilievo
l’esigenza per altro fondatissima che queste funzioni siano svolte da
insegnanti capaci e possano essere in qualche modo rivelazioni di professionalità
più “ricca”: si tratterebbe in ogni caso di capacità ULTERIORI, rispetto a
quelle richieste per l’insegnamento, tanto è vero che può ben darsi un ottimo
insegnante che non le possiede senza per questo cessare di esserlo; e può ben
darsi anche il caso contrario. Distogliere il primo dall’esclusiva prestazione
di insegnamento, per indurlo ad assumere altre, o anche altre, funzioni
potrebbe essere dannoso per la scuola. Bisogna essere chiari: l’insegnante in
quanto tale, non può avere alcuna
carriera, se con questo nome ci si riferisce a funzioni superiori di
insegnamento stabilizzate e standardizzate. Un sistema simile a quello
esistente a livello universitario, dove
vige la distinzione tra professori ordinari ed associati, appare improponibile:
infatti essa non è legata all’attività di insegnamento ma a quella di ricerca e
comporta differenziazioni di potere accademico, oltre che di stipendio.
Il discorso dunque andrebbe affrontato in una
prospettiva più ampia dei meccanismi di
incremento retributivo adoperati nei sistemi economici nei confronti dei lavoratori in regime di
dipendenza e soprattutto dei tre principali: l’incremento legato alla carriera;
quello legato alla produttività; quello legato all’anzianità di servizio.
Mi riservo tuttavia di trattarli
specificamente in un lavoro a
parte, integrando in particolare quanto dirò tra poco sul meccanismo di progressione stipendiale
legata all’anzianità di servizio.
Ciò precisato, cominciamo ad analizzare il primo
dei problemi posti: se sia opportuno o
non realizzare una differenziazione stipendiale tra i docenti, basata sulla
valutazione delle capacità individuali dimostrate. Il dato di partenza è la
situazione immediatamente precedente al contratto-scuola 98-2001e quella
prefigurata invece da questo. La
situazione precedente, dopo l’abrogazione dei concorsi per merito distinto, era
che gli insegnanti erano differenziati nello stipendio solo sulla base
dell’anzianità di servizio, col presupposto di principio che solo questa rivelasse un incremento delle capacità, e di
fatto che tutti la registrassero. Possiamo lasciare da parte, tra le due
condizioni poste all’incremento stipendiale,
quella connessa all’espletamento dell’obbligo di aggiornamento “coatto”;
l’altra, quella che lega il passaggio di gradone all’assenza di sanzioni disciplinari,
ha invece un significato più profondo, come mostrerò tra poco.
Interessa
invece sottolineare che si trattava di incrementi non legati propriamente alla
dimensione delle capacità individuali dimostrate, ma di avanzamenti collettivi,
per classi di età, né soggetti ad alcun tipo di verifica.
Si può dire che questo meccanismo è quello
tipico delle attività che non richiedono capacità di tipo non comune, e
addirittura delle più “basse” fra queste, di quelle a bassissima
specializzazione. In queste infatti risulta inutile, o addirittura
antieconomico, procedere ad una valutazione delle capacità individuali la cui
differenziazione possibile è molto tenue e le retribuzioni possibili sono così
basse da non rendere realmente incentivante una
scansione economica secondo le capacità. In queste attività, più delle
capacità individuali nell’attività, sono importanti fattori per così dire
esterni, quelli che si possono riassumere con l’espressione VOGLIA DI LAVORARE,
e cioè puntualità, diligenza, ordine, obbedienza etc. che si possono facilmente valutare più o meno oggettivamente da un capo reparto
o ufficio. Proprio la valutazione di questi aspetti, che, in caso negativo, si
traduce in sanzione disciplinare, era il
meccanismo principale della progressione per anzianità nella scuola, e non per
caso. E’ il rispetto di questi aspetti che in realtà si premia con la
progressione per anzianità, in quanto
per un verso lo si stimola, per un altro si riconosce che in effetti con l’anzianità lo si acquisisce meglio,
se non altro per abitudine. Ovviamente la differenziazione stipendiale deve
essere in ogni caso molto tenue, data anche la sua bassa incidenza sulla
produttività. Il passaggio dal sistema biennale di anzianità a quello dei
gradoni sessennali o settennali, con la conseguente riduzione
dei benefici economici, è stata anche un’operazione di adeguamento a questa
“legge”. La rilevanza di questi aspetti,
infatti, non deve essere tanto positiva quanto negativa: deve cioè
principalmente funzionare come deterrente, cioè come minaccia di non
avanzamento economico e addirittura di perdita del posto di lavoro in caso di
reiterato non rispetto, più che come stimolo al rispetto.
Nell’ultimo contratto, come è noto, era stato introdotto un meccanismo nuovo, che
attribuiva un consistente incremento stipendiale, almeno in relazione alle
retribuzioni dei docenti, a quelli tra di essi che, con almeno 10 anni di
servizio, si fossero sottoposti ad una
valutazione concorsuale. Il meccanismo è poi saltato per la nota ribellione dei
docenti. In verità, a parte l’incertezza sulla procedura, sulle “cose” oggetto
di valutazione e sui valutatori, risultava che l’incremento si sarebbe avuto una sola
volta nella vita lavorativa e poteva essere attribuito ad un numero di docenti pari al 20% di quelli in servizio,
estensibile in base alle risorse future fino al 30%; l’incremento era poi
soggetto a conferma successiva sulla base di ulteriori verifiche parimenti
misteriose. Che giudizio esprimere sulla coerenza di questo meccanismo con il
problema di una differenziazione stipendiale sulla base delle capacità
dimostrate, che è l’unico realmente efficace nei sistemi a lavoro ad alta
qualificazione e l’unico impiegato in essi? L’impressione è che non lo fosse
affatto, ed anzi che si trattasse di un meccanismo per molti versi opposto e
complessivamente addirittura dannoso. Era il fatto stesso di basarlo su un
concorso a renderlo tale: la verifica delle capacità dimostrate può essere
appunto solo una verifica, quella della
presenza delle condizioni prestabilite per ottenere l’incremento. Non è
ammissibile, infatti, che si mettano i docenti gli uni contro gli altri in un
concorso, ma è necessario che si certifichi solo che chi dimostra di avere
soddisfatto le condizioni poste, ha diritto all’incremento. Il concorso, se
così lo si vuol chiamare, avviene nei fatti, per così dire “ a monte”, nel
lavoro quotidiano a scuola, nel tentativo di soddisfare le condizioni poste.
Non ha senso prestabilire quote: si tratta di un procedimento rozzo, dal momento
che, se è vero che non si può correre il rischio di attribuire incrementi a
tutti per ragioni economiche e pratiche, è altrettanto vero che lo stesso
risultato si può ottenere senza fissarle: stabilendo soltanto condizioni che,
in base a calcoli statistici, rendano probabile che gli incrementi possano
essere attribuiti nei limiti delle somme stanziate. E’ poi del tutto
controproducente un incremento grosso ,ammesso che quello previsto potesse
essere considerato tale, una sola volta nella vita lavorativa: può funzionare
da incentivo solo fino al momento della concessione!
Se poi le
“cose” su cui si incentrava il meccanismo stesso del concorso, non erano SOLO
le capacità individuali dimostrate nell’insegnamento, e se queste non erano
legate a parametri in qualche modo oggettivi, il meccanismo diveniva solo fonte
di arbitrio, di confusione, di
rancori e di demotivazione per la
maggior parte dei docenti.
Di fatto, non posso nascondere l’impressione
complessiva che si sia trattato soltanto
di un espediente inconfessato per restituire ad una parte dei docenti “anziani”
quanto con la precedente operazione di “raffreddamento” degli scatti di
anzianità si era risparmiato, verniciato di ipotesi valutative molto fumose.
Nelle attività complesse invece, la valutazione delle capacità può esercitarsi su
un ventaglio molto ampio di differenze individuali; nello stesso tempo, lo
spettro delle possibili retribuzioni può
essere molto grande così da poter essere usato come incentivo economico
fondamentale alla manifestazione delle capacità individuali. Gli elementi di
valutazione esterna, quelli connessi cioè alla voglia di lavorare, perdono
quasi ogni rilevanza per il semplice fatto che la fatica, l’impegno, il tempo
ed il danaro spesi per acquisire quelle capacità elevate e complesse rendono
quasi assurda l’ipotesi che non le si voglia adoperare per il fine per cui sono
state acquisite.
Vale in tutti i settori il principio che a maggiori
capacità corrispondono maggiori retribuzioni. Il principio non è arbitrario, ma collegato alla problematica degli incentivi, grazie ai quali
il lavoro diviene più produttivo e si stimolano la ricerca e lo sviluppo, con
ricadute generali su tutto il sistema. E’ evidente che se noi assumiamo che
l’attività degli insegnanti richiede grandi capacità, è inevitabile assumere
anche la conseguenza dell’opportunità di un sistema di differenziazione
stipendiale basato sulle corrispondenti differenze tra di esse, quali si
rivelano nell’attività. L’anzianità di servizio potrebbe incrementarle, ma
occorrerebbe sempre verificare se nel caso concreto le hanno incrementate: non
si può escludere a priori che un giovane riveli maggiori capacità di insegnare
di un anziano. E’ interesse del sistema stimolare la competizione, non in sé,
ma in quanto chi ha le migliori capacità
è stimolato ad indicare soluzioni di problemi che possono divenire patrimonio
comune di tutti, elevando così l’efficienza complessiva del sistema. In
risposta alla “malattia di Baumol”, questa via è
preferibile a tutte le operazioni di razionalizzazione.
Non mi pare dubbia, dunque, l’opportunità di una
differenziazione stipendiale sulla base delle capacità individuali, se
l’attività di insegnamento appartiene al numero di quelle ad alta
specializzazione, come pure si pretende parlando degli insegnanti come
“professionisti dell’istruzione”. In ogni caso, la sua assenza appare
intollerabile a molti docenti: non ci si può lamentare d’essere trattati come
il personale ata e nello stesso tempo accettare i
medesimi meccanismi di incremento stipendiali che sono giustificabili per
questo, non per chi pretende d’essere un professionista dell’istruzione.
Passiamo ora al secondo problema: se sia possibile
una valutazione delle capacità degli insegnanti, base dell’eventuale
differenziazione retributiva.
Se, come detto l’insegnamento è l’attività diretta
a produrre istruzione, sembrerebbe scontato che il criterio di valutazione sia
appunto l’istruzione che si riesce a produrre negli alunni. La cosa è però ben
più complessa, in quanto l’insegnamento sembra appartenere alla categoria dei
servizi che implicano non una responsabilità di risultato, ma di procedura,
allo stesso modo dell’attività di un medico, di un avvocato e in genere delle
cosi dette “professioni liberali”. Se le cose stanno così, il risultato, cioè
l’istruzione prodotta, non dovrebbe essere adoperato come criterio di
valutazione delle capacità, o almeno non come criterio esclusivo e neppure
principale: occorrerebbe fare riferimento anche, ed in certi casi addirittura
principalmente, al rispetto di un’etica o deontologia professionale. In realtà,
poi, la situazione è ancora più complicata, perché l’insegnamento ha una
posizione tutta particolare nell’ambito dei servizi in generale, posizione che
lo distingue persino dalle altre “professioni liberali”, con cui sembra
condividere la responsabilità, non di risultato ma di procedura. Della POSIZIONE PARTICOLARE E SPECIALE
dell’insegnamento, e dunque degli insegnanti,
sembrano consapevoli molti docenti, che infatti la rivendicano continuamente, ,
salvo poi non riuscire ad indicare
con precisione e riferimento a teoria generale del lavoro, in che cosa
consista. Diciamo che ne hanno una consapevolezza inconsapevole, o almeno che
questa è la situazione di alcuni.
La particolarità dell’attività degli insegnanti
risulta chiara, se si riflette che le prestazioni di servizi possono essere
distinte in due grandi categorie: quelle che per essere espletate non
richiedono una collaborazione speciale cioè personale, da parte di chi richiede
la prestazione, e quelle che invece la richiedono. Le attività, su questa base,
si dispongono in una serie che va da quelle che non richiedono
affatto una collaborazione personale per il buon esito della prestazione, a
quelle che via via
la richiedono più intensa, fino a quelle che la esigono in modo totale.
Diciamo subito che questa categoria estrema è rappresentata solo dall’attività
di insegnamento, e proprio in questo
consiste la sua assoluta specificità.
Per chiarire il discorso, facciamo alcuni esempi.
Un’impresa di traslochi, per effettuare il servizio richiesto dal cliente, ha
solo bisogno che questi gli indichi le cose da traslocare , i luoghi da cui e
in cui occorre compiere il trasloco e il tempo. Compiuti questi indispensabili
adempimenti, l’impresa non ha più bisogno del cliente e questi è in diritto di
giudicare, in base all’esito, se il trasloco è avvenuto secondo le modalità
contrattuali o no; il confronto con altre imprese di traslochi prescinderà in
ogni caso dalla collaborazione del cliente.
Un medico, invece, perché la sua
attività terapeutica abbia
successo ha bisogno d’una collaborazione ben più intensa da parte del cliente, l’ammalato, sia per la diagnosi,
sia per la terapia: data per scontata la sua competenza professionale, è chiaro
che il risultato potrà essere notevolmente influenzato da tale disponibilità,
rispetto a quello che otterrebbe un
collega dello stesso livello, in presenza di malattia uguale, ma con un
paziente più disponibile.
La peculiarità del mestiere dell’insegnante è che
il suo successo, cioè l’istruzione dell’alunno, dipende totalmente dalla
disponibilità di questo a ricevere l’istruzione, dando anche in questo caso per
scontata la sua competenza professionale: disponibilità in primo luogo fisica,
cioè a stare nel luogo dove l’insegnamento è impartito, poi, soprattutto,
mentale. La natura del risultato che deve ottenere, la produzione di conoscenze o il loro incremento, secondo la
precisazione di N. Daniele vista sopra, e il modo con cui deve ottenerlo, con
la parola principalmente, escludono il ricorso a qualsiasi strumento di
coercizione fisica o mentale: non si può essere istruiti forzatamente, mentre
ad esempio, in certi casi, la legge prevede
terapie forzate e, nei processi penali, l’obbligo per gli imputati d’essere difesi, anche
contro la loro volontà. Dunque il raffronto tra
prestazioni di insegnamento ad alunni diversi, compiuta da insegnanti
diversi, non può assolutamente prescindere dalla considerazione della eventuale
differenza di disponibilità a riceverlo, soprattutto perché questa non è
forzabile in alcun modo.
Il problema dell’imprescindibile necessità della
disponibilità fisica e mentale del discente è strettamente legato al fatto che, spesso, non c’è identità tra chi
chiede il servizio di insegnamento e chi ne usufruisce. Se c’è identificazione,
infatti, non dovrebbe sorgere alcun
problema, come ad esempio accade, almeno di solito, nell’insegnamento
impartito agli adulti perché richiesto da loro stessi: in questo caso, la
collaborazione è assicurata dal fatto
stesso che l’adulto chiede il servizio e ne usufruisce con sacrificio del
proprio tempo e, spesso, denaro. Ma il caso
ordinario è l’insegnamento impartito ai minori: in tal caso il servizio
è richiesto dai genitori. La situazione è anzi ancora più complessa, in caso di imposizione
dell’obbligo scolastico. L’obbligo è formalmente imposto ai minori, ma di fatto
a coloro che ne hanno la potestà. Il minore è, allora, il terminale di un
passaggio complesso: lo Stato ritiene che egli debba ricevere l’istruzione per
ragioni di ordine pubblico generale, che il minore può non comprendere e può
addirittura sentire l’obbligo come una coercizione immotivata; l’obbligo però
nel senso di curare che il minore si istruisca
ricade sui genitori, che ne sono responsabili tanto da incorrere in sanzioni se
inadempienti, ma anche essi possono sentire l’obbligo come una coercizione
gratuita, col risultato di un doppio disinteresse, del minore e di chi ne ha la
potestà.
In questa situazione, di richiesta cioè del servizio
da parte dei genitori o di imposizione dell’obbligo da parte dello Stato, che è
quindi in ultima analisi chi realmente chiede il servizio ( a parte che nel
contempo ne cura in gran parte l’effettuazione), come si può avere la garanzia
di collaborazione del discente? E chi, per usare un’orribile espressione
attuale, è l’UTENTE DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO? Di fatto, tendono a porsi
come tali sia i genitori che lo Stato, i quali dunque si trasformano nei valutatori di esso, senza però usufruirne direttamente e
dunque senza poterlo giudicare, per così dire, dall’interno.
E’ una differenza rilevante rispetto al caso di
identificazione tra richiedente ed utente, come capita nel caso di insegnamento
impartito ad adulti. Questi, dal momento che non può essere messa in dubbio la
totale disponibilità, di cui è garanzia il tempo, la fatica e spesso il danaro
che investono nell’istruzione, sono legittimati a giudicare la prestazione del
docente: possono giudicare se svolge
bene o male il suo lavoro e possono farlo perché ne ricevono direttamente
l’insegnamento e sono in grado di valutare anche se i risultati non
soddisfacenti che eventualmente conseguono siano addebitabili a loro carenze o
alle deficienze dell’insegnamento. Genitori e Stato, non essendo in grado di
compiere la medesima valutazione per la ragione detta prima, sono portati quasi
ineluttabilmente a guardare solo ai risultati, per cui la loro insufficienza o
mancanza è attribuita direttamente a carenze dell’insegnante. Ne discende che
questi dovrebbe considerare la disponibilità dell’alunno non come un
presupposto dato, indispensabile per l’efficacia dell’insegnamento, ma come un
elemento da costruire con la sua professionalità: nel senso che deve saperla
suscitare, se assente o incrementarla, se carente. Si potrebbe obiettare che in
realtà la situazione di alterità tra chi
chiede il servizio di insegnamento e chi ne usufruisce è sempre esistita. E’
vero, ma ciò non implica affatto che ne siano sempre scaturite le stesse
conseguenze. Quelle esposte sono proprie della scuola dei giorni nostri,
perché, sino a qualche decennio fa, genitori e Stato, consapevoli di non essere
in condizioni di compiere una valutazione “interna” del servizio, SI ASTENEVANO
DAL COMPIERLA, rimettendosi interamente al giudizio degli insegnanti.
Chi non ricorda i celebri:” Non ha voglia di
studiare” o “Non ha le capacità” con cui si liquidavano le due situazioni più
frequenti di insuccesso, la scarsa disponibilità e le deficienze
intellettuali? I genitori chinavano la
testa e se la prendevano coi figli; lo Stato non pensava certo a chiedere conto agli insegnanti delle
bocciature, anzi si può dire che ne proteggesse le decisioni con una barriera
di formalismo giuridico.Oggi né genitori né Stato si
accontentano più di tali giudizi ( indagarne le ragioni esula da questo Lavoro
, benché non siano difficili da indicare). Basta aggiungere che al sistema di
protezione si è sostituito il sistema opposto: l’insegnante è senza reti
protettive, e deve basarsi esclusivamente sulle sue capacità. Tra queste è
compresa ormai anche quella di saper motivare gli alunni ad apprendere e di
saper tener conto anche delle differenze di natura intellettuale tra di essi.
Occorre dunque tenere conto anche di
questa “novità”, se si vuole introdurre
un sistema di differenziazione stipendiale basato sulle capacità.
Per completare il quadro della complessità del
problema, bisogna riflettere su almeno altri quattro fattori e cioè la
possibile mancanza o carenza di stimoli immediatamente pratici; le capacità
intellettuali del discente e la sua
storia scolastica; la componente collegiale del lavoro; il rapporto tra
istruzione ed educazione. L’incidenza dei primi due sulla possibilità di una
valutazione del lavoro individuale di in insegnante, dato quanto ho detto, non
dovrebbe essere molto rilevante; lo è invece il terzo e soprattutto il quarto,
che a mio parere può essere addirittura decisivo. Esaminiamoli nell’ordine
dato.
1)
La possibile mancanza o carenza di stimoli immediatamente pratici.
E’ un fattore rilevante di condizionamento
dell’attività di un insegnante il fatto che la disciplina insegnata sembri “non
servire”. Le conoscenze che si vogliono far acquisire, in questi casi, fanno
riferimento a valori come la cultura in generale, l’arricchimento personale, la
conoscenza di sé etc. di cui l’alunno può aver difficoltà a cogliere
l’importanza, tanto più che proprio queste discipline sono oggi sottoposte alla pressione concorrenziale di
mode culturali; oppure fanno riferimento a vantaggi futuri che possono apparire
aleatori davanti alla pressione del
consumismo. E’ chiaro che gli insegnanti di queste discipline incontrano
maggiori difficoltà soprattutto nel processo di motivazione degli alunni, con
probabile riflesso sui risultati ottenuti.
2)Le
capacità intellettuali del discente e la
sua storia scolastica.
Se la disponibilità ad imparare è il fattore
assolutamente imprescindibile perché l’attività dell’insegnante abbia successo,
gli è molto vicino quello rappresentato dalle doti intellettuali dell’alunno. A
meno che non si abbia una visione
utopistica dell’uomo, occorre riconoscere che le capacità intellettuali sono non solo
diverse qualitativamente ma anche quantitativamente: certi livelli di studi
sono talvolta impossibili per alcuni
alunni. Non è però facile stabilirlo, per l’influenza notevolissima che
esercita la storia scolastica dell’alunno stesso. Ciò che si può dire del
singolo, può dirsi della classe nel complesso: in alcune è possibile
raggiungere livelli di istruzione impossibili in altre. Tuttavia quest’ultimo
problema può essere reso meno grave
operando in modo da avere classi a
costituzione mediamente omogenea. Non prendo in considerazione i casi estremi
di alunni “difficili”, o portatori di
handicap o di classi in “zone a
rischio”: in questi casi infatti occorrerebbero insegnanti dotati di specifica preparazione
professionale differenziata.
3)
La componente collegiale del lavoro dei docenti.
L’attività di insegnamento è svolta dal docente
individualmente, nel senso che di norma insegna da solo in una classe ed ha la
responsabilità di una disciplina o di un ambito disciplinare. A rigore, nulla
però obbliga a questa soluzione, potendosi
ammettere che la stessa opera venga prestata da un’équipe; di diritto e di fatto,
tuttavia, la soluzione praticata è la
prima e la seconda compare solo come
soluzione integrativa costante od
occasionale. Facendo riferimento alla componente collegiale, dunque, non intendo riferirmi alle forme di occasionale
insegnamento espletato da due o più docenti contemporaneamente, ma al fatto che
l’attività di un docente è condizionata dalla sua appartenenza a strutture collegiali, come il collegio dei docenti e soprattutto il
consiglio di classe o il modulo, che influiscono in vario modo e a vario titolo
sulla sua attività. Questo avviene perché, in primo luogo ,alcuni
insegnamenti ne presuppongono altri o
devono andare necessariamente di conserva:
il successo dell’attività di un insegnante dipende così dall’attività di
un altro; in secondo luogo, collegio dei docenti e consiglio di classe possono
influire più o meno direttamente sulle possibilità operative di un docente,
sostenendolo o indebolendolo, esaltandone l’autonomia comprimendola; il
consiglio di classe, in particolare, può agevolare o ostacolare il clima
generale della classe con riflessi importanti sulla disponibilità ad apprendere
degli alunni. Gli organi generali della scuola, poi, dirigente e consiglio di
istituto, influenzano variamente il possibile comportamento degli alunni e possono entro certi limiti interferire con
l’attività del docente.
4)
Il rapporto tra istruzione ed educazione.
In tutto il
discorso, ho accettato la
definizione di “insegnamento” data dal
Daniele: “una manifestazione del pensiero rivolta ad altri soggetti e diretta
ad istruire, cioè a produrre o ad
ampliare la sfera delle conoscenze del
destinatario. E’ una definizione, come si vede, rigorosamente cognitivista. La parola “educazione” non è mai comparsa nel
mio discorso precisamente perché non considero ciò che essa indica come
rientrante nei compiti specifici dell’insegnante in quanto tale: rifiuto cioè
la confusione tra insegnante ed educatore. Tra le conoscenze che deve
“produrre” l’insegnante e l’educazione, o le educazioni, compito
dell’educatore, c’è la stessa differenza che intercorre tra libertà e coazione.
La conoscenza è sempre libertà, l’educazione sempre coazione: non c’è più
profondo ossimoro di quello presente nell’espressione “educazione alla
libertà”. La libertà è infatti il dato originario dell’uomo; si può solo essere
educati, ed anzi si deve essere educati, a limitarla, e precisamente chi di fatto limita la sua assoluta libertà nella
vita sociale è educato. L’insegnante è educatore, ma solo nel senso che impone agli alunni le limitazioni
disciplinari previste dalle norme, in funzione per così dire “ambientale”, cioè
per costituire le condizioni almeno minime perché si possa svolgere l’attività
di insegnamento: tenere la disciplina è uno dei suoi doveri. La sua funzione
essenziale è però quella della definizione del Daniele. La trasmissione di
conoscenze ha sicuramente EFFETTI EDUCATIVI, e di grandissima rilevanza, ma con
questa caratteristica: essi sono IMPREVEDIBILI, in quanto possono tanto
confermare quanto contestare i principi educativi che l’allievo possiede o si
desidera che possieda. Questo fenomeno si
verifica sempre e fu rappresentato con grande acutezza già da Aristofane
nella sua commedia “Le nuvole”, il cui
tema è proprio l’effetto educativo devastante per i valori tradizionali
dell’insegnamento di Socrate. Lo si può
impedire, ma solo entro certi limiti e per un tempo più o meno limitato.
Infatti, mentre l’educazione impone scelte già compiute da altri, la conoscenza
si limita a proporle e prima o poi questa proposizione produce effetti. Perciò
la conoscenza è sempre molto rischiosa per parti più o meno vaste di una
comunità, le quali preferirebbero
sterilizzarla: conoscenza, sì, perché non se ne può fare totalmente a meno, ma controllata e orientata alla conferma dei
valori educativi dati, il che è però la negazione stessa dell’idea di
conoscenza.
Chi crede nella libertà, deve diffidare degli
insegnanti educatori e della scuola educatrice. Quando si sostengono e peggio
si affermano nella pratica, vuol dire che non
si è certi che la conoscenza possa produrre gli effetti educativi
desiderati e si ritiene più facile ottenerli con la trasmissione diretta dei
princìpi educativi, senza la mediazione della conoscenza: il che equivale a
confessare che si dubita della loro
fondatezza.Perciò agli insegnanti educatori e alla
scuola educatrice puntano chiese, regimi
tirannici, partiti che aspirano al controllo totale della società, e
genitori che non vogliono correre il rischio che i figli mettano in discussione i valori che
hanno loro trasmesso.
A mio giudizio, questo è il nodo fondamentale del
rapporto tra scuola pubblica e privata,
intesa questa come scuola cattolica, in Italia. La Chiesa cattolica vuole
ovviamente una scuola, e insegnanti, con funzione educativa, che trasmettano
cioè e rafforzino i valori
confessionali. Ora, se e finché la scuola pubblica riesce a salvaguardare il
suo ruolo di scuola di istruzione, ha buone ragioni per respingere la pretesa
della scuola confessionale d’essere considerata anch’essa “servizio pubblico”,
e dunque d’essere finanziata.
Se invece si
trasforma anch’essa in scuola di
educazione, anzi delle cento educazioni,
non si capisce perché dovrebbe avere più
titoli educativi della scuola confessionale: un’educazione di Stato non si vede
in che senso possa essere considerata
migliore di quella confessionale . In questo caso si dovrebbe tutelare la
libertà di scelta educativa dei
genitori. L’aver spostato la discussione sulla parità sul terreno
dell’educazione, approfittando del fatto che
i sostenitori della scuola pubblica sembrano trovarcisi a loro agio, ed
anzi molti di essi non hanno fatto che tentare di trasformarla in scuola di
educazione, è un successo indubbio
dell’azione confessionale. Ricordiamo però che la Costituzione italiana ,a
proposito di scuola, non parla di “educazione” ma di istruzione e di studi
(art.34) e distingue bene tra istruzione
ed educazione (art.30, così come fa il codice civile (art.147) ; il T.U.
delle leggi sulla scuola, approvato col D.Legsl.
297/94, individua poi una competenza tecnica
specifica per chi deve impartire l’istruzione e non l’educazione, quando,
trattando dell’obbligo scolastico, ammette che un obbligato possa essere
istruito anche dai genitori, purché questi dimostrino di averne le capacità:
capacità che invece non vengono richieste per l’educazione: esse infatti
vengono considerate inerenti A PRIORI
allo status di genitore e solo A POSTERIORI si può giudicare che il
genitore non le possieda, o meglio, che abbia dimostrato di non averle
possedute in relazione ad un determinato figlio nei casi concreti, tanto che gli si può togliere la potestà genitoria.
Riprendendo il filo del discorso, ai fini della
valutazione del lavoro individuale la situazione è ben diversa se
all’insegnante si attribuisce la funzione di istruire o di educare. La
seconda funzione rende nello stesso
tempo più facile e più aleatorio il giudizio, e soprattutto comporta l’intervento dello Stato, dei
genitori e di chiunque, individuo o
associazione, ritenga d’aver ragioni per
dir la sua nell’educazione dei giovani,
nel merito, cioè nel contenuto, dell’insegnamento e non sul metodo: più facile, perché i fattori di complessità del lavoro
dell’insegnante esaminati in precedenza, incidono in misura molto limitata; più
aleatorio, perché è quasi impossibile
legarlo a parametri oggettivi, con conseguente probabilità di abusi.
La prima funzione, invece, rende la valutazione più
difficile, perché i fattori di complicazione agiscono tutti, ma più
precisa per la possibilità di adoperare
criteri in qualche misura oggettivi e
persino quantitativi; inoltre rende pressoché
immotivata l’interferenza sul contenuto dell’insegnamento e più pertinente quello sul metodo ed in particolare
sull’attività di motivazione ad apprendere che l’insegnante ha messo in opera.
Credo di aver presentato un quadro generale
sufficiente dei problemi che si presentano qualora si ritenga opportuno, cioè
produttivo individualmente e per il sistema, introdurre differenziazioni
stipendiali basate sulle capacità individuali dimostrate. Ci riferiamo
all’insegnante che istruisce e non a
quello che educa, per le ragioni appena esposte; inoltre, accettiamo il
presupposto che l’attività di insegnamento sia ad alta qualificazione e
pertanto richiede capacità rare, che si acquisiscono combinando doti naturali e
formazione lunga e complessa. Con questi presupposti, la retribuzione media è
elevata ed è possibile operare differenziazioni retributive significative ed
incentivanti; le capacità oscillano tra un minimo ed un massimo apprezzabile, così che è possibile riconoscerne e valutarne
le differenze e stabilire le più elevate. Ciò non vuol dire che un sistema di
valutazione non possa applicarsi già oggi, benché scuola ed insegnanti si
trovino in una fase di transizione: potrebbe addirittura accelerare la transizione stessa.
La domanda che viene da porsi immediatamente è come
sia possibile arrivare ad una valutazione delle capacità se, come risulta
dall’esposizione, i fattori di influenza sul
risultato della prestazione sono tanti ed un insegnante si trova ad
operare sempre in condizioni diversissime rispetto ad un altro. Non sarà
proprio per questo che l’insegnamento viene assimilato alle attività che non
hanno obbligo di risultato ma solo di procedura, come quella del medico o
dell’avvocato? Facciamo dunque chiarezza su questo aspetto.
E’ indubbio che un medico, un avvocato, un giudice
non hanno obbligo di risultato, cioè vengono remunerati per la prestazione
anche se non viene raggiunto: basta aver dimostrato la competenza media
richiesta e il rispetto della deontologia professionale. Si dice perciò che in
questi casi ciò che viene retribuito è l’attività in sé. Tuttavia, un medico i
cui pazienti per lo più non guariscono o muoiono; un avvocato che perde tutte
le cause; un giudice le cui sentenze sono per lo più cassate, non possono a lungo giustificarsi con il
rispetto della procedura: c’è un punto oltre il quale, statisticamente, si
rivela l’incompetenza. L’avvocato e il
medico non avranno più clienti e passeranno
o saranno destinati ad altra attività; il giudice sarà rimosso. La
ragione probabile è che piccoli difetti, magari diversi da un caso all’altro,
non consentivano un giudizio di responsabilità nei singoli casi, ma lo
consentono nel complesso: un chicco di grano non fa male, un milione può farlo.
Credo che lo stesso debba valere per gli insegnanti
rispetto all’istruzione degli alunni. Dunque questo collegamento con le
professioni senza responsabilità di
risultato, non impedisce affatto il giudizio di capacità, che infatti viene dato.
Un insegnante che tiene lezioni private, ad esempio, avrà ben pochi clienti se
non rivela capacità di far apprendere
agli alunni la materia che insegna. Ciò
che rende difficile il giudizio è la presenza degli altri fattori indicati:
collaborazione del discente, sue capacità, collegialità, etc.
C’è però un unico modo coerente di affrontare la
complessità ed è quello di introdurla tra i parametri di giudizio; a mio
parere, il modo migliore è quello di
prevedere delle situazioni standard e di fissare in relazione ad esse delle
medie di risultati di istruzione.
La varietà
delle situazione in cui un insegnante
si può trovare ad operare sono
certamente molte, ma non infinite: alcuni fattori di variabilità, infatti,
operano in modo meno incisivo e costante di altri.
Una misura
delle capacità individuali proponibile è dunque quella legata alla media
dei risultati di istruzione in date
situazioni standardizzate. I risultati di istruzione sono misurabili in vari
modi; le situazioni standardizzate fissabili:
devono contenere parametri come la situazione di istruzione in partenza,
una valutazione delle capacità di apprendimento medio della classe e della sua
storia scolastica, il numero di alunni, i riferimenti necessari all’operatività della collegialità etc.
Risultati di
istruzione superiori alla media nelle situazioni standardizzate devono dar
luogo ad un compenso economico a titolo di riconoscimento della maggiore
produttività , frutto di maggiori capacità e impegno, e tanto più facilmente
quanto più sono il risultato di metodi innovativi di risoluzione dei problemi didattici che possono divenire
patrimonio di tutti. Tale compenso economico deve essere richiesto dal docente
stesso, che ritenga di meritarlo, o dagli organi della scuola dove lavora.
Ritengo preferibile un sistema di compensi non alti ma continui e ravvicinati
nel tempo, cioè con cadenza biennale o
triennale, in ogni caso tendente a coincidere con la conclusione di cicli di istruzione (ho
detto “biennale o triennale”, appunto perché attualmente l’articolazione è in
bienni e trienni). Il loro accumulo progressivo nel corso della vita lavorativa
del docente deve consentire non solo di raggiungere con anticipo più o meno
ampio il massimo stabilito per la progressione” normale”, quella del docente
che rispetta semplicemente le medie
rivelandosi appunto “insegnante medio di qualità”, che deve essere basata
sull’anzianità, ma addirittura di superarla. Il riferimento al superamento
della media implica che tutti coloro che l’ottengono possono chiedere il
compenso, e non solo alcuni, anche se non è impossibile ma solo più complicato
modulare l’entità del compenso al livello di superamento.
A stabilire le situazioni standardizzate, a fissare
le medie e a giudicare sulle richieste di compenso dovrebbe essere una
commissione nazionale, composta prevalentemente di docenti aventi titoli
certificati per i compiti e scelti concorsualmente,
ma è possibile ipotizzare altre soluzioni: ad esempio l’ordine professionale.
Il riferimento alla media deve però funzionare
anche per sanzionare l’insuccesso. Risultati inferiori alla media testimoniano
o carenze nella capacità o nell’impegno e se si verificano per un numero
limitato di anni o cicli devono dar luogo al blocco della progressione
ordinaria; se si prolungano, o sono ripetutamente molto gravi, devono attivare
la procedura di rimozione. L’organo
decisionale sarà sempre la commissione nazionale, o l’ordine professionale, ma
ovviamente chi attiva la procedura sanzionatoria
non può essere certo il docente interessato. Penso che la soluzione migliore
debba essere individuata all’interno stesso della scuola di servizio del
docente: nella scuola dell’autonomia, il suo insuccesso infatti si riflette su
tutta la scuola. Occorre precisare che,
in ogni caso, a parte un sistema efficace di garanzia per il docente
interessato, c’è la necessità di
organismi a cui un docente in difficoltà possa rivolgersi per riceverne aiuto
per risolverle, e il fatto d’avervi fatto ricorso e il tipo d’aiuto ricevuto
devono essere presi in considerazione nella procedura sanzionatoria.
Come ho precisato in apertura, ho proposto
soltanto un possibile meccanismo di
differenziazione, coerente con il discorso fatto. Esso è ovviamente
criticabilissimo, integrabilissimo e
sostituibilissimo. Ho voluto soltanto dimostrare che, in tema di
differenziazione stipendiale, e dunque di valutazione, si può uscire dal vago, facendo proposte concrete.
E’ inutile limitarsi a respingere quelle degli altri, come è inutile pensare
che non sia opportuno arrivarci. E’ un’esigenza sentita e diventerà sempre più pressante in futuro.
Antonio Porcu